§ 3.7.15 - Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 22. - Norme per l'esercizio
delle funzioni delegate alla Regione in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e subdelega delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:03/07/1989
Numero:22

§ 3.7.15 - Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 22. - Norme per l'esercizio

delle funzioni delegate alla Regione in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle Province.

(B.U. n. 45 del 5-7-1989).

 

(Abrogata dall'art. 241 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).