§ 41.1.122 - L. 7 marzo 1986, n. 65.
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:07/03/1986
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Servizio di polizia municipale.
Art. 2.  Funzioni del sindaco.
Art. 3.  Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
Art. 4.  Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
Art. 5.  Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
Art. 6.  Legislazione regionale in materia di polizia municipale.
Art. 7.  Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.
Art. 8.  Titoli di studio.
Art. 9.  Comandante del corpo di polizia municipale.
Art. 10.  Trattamento economico del personale di polizia municipale.
Art. 11.  Comunicazione dei regolamenti comunali.
Art. 12.  Applicazione ad altri enti locali.
Art. 13.  Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.
Art. 14.  Copertura dell'onere finanziario.


§ 41.1.122 - L. 7 marzo 1986, n. 65.

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

(G.U. 15 marzo 1986, n. 62).

 

Art. 1. Servizio di polizia municipale.

     1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

     2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

 

     Art. 2. Funzioni del sindaco.

     Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

 

     Art. 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

     Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

 

     Art. 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

     I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

     1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

     2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella della organizzazione di appartenenza;

     3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

     4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

     a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

     b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

     c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

 

     Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

     1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

     a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

     b) servizio di polizia stradale, ai sensi dello articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

     2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

     c) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

     3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

     4. Nello esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

     5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale [1].

 

     Art. 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale.

     1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

     2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

     1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

     2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

     3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

     4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello

stato;

     5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma quinto del precedente articolo 5.

 

     Art. 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.

     1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito egolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Il regolamento di cui al precedente comma primo stabilisce:

     1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

     2) il tipo di organizzazione del corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

     3. I comuni definiscono con regolamento lo ordinamento e l'organizzazione del corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

     a) responsabile del corpo (comandante);

     b) addetti al coordinamento e al controllo;

     c) operatori (vigili).

     4. L'organizzazione del corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del corpo.

     5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, il relativo atto costitutivo disciplinerà la adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

 

     Art. 8. Titoli di studio.

     I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

 

     Art. 9. Comandante del corpo di polizia municipale.

     1. Il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico- operativo degli appartenenti al corpo.

     2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

 

     Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale.

     1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

     2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento della indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

     3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

 

     Art. 11. Comunicazione dei regolamenti comunali.

     I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del governo.

 

     Art. 12. Applicazione ad altri enti locali.

     1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

     2. E' altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma secondo, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

 

     Art. 13. Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.

     La indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Copertura dell'onere finanziario.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 ter del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.