§ 6.4.1 - Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.
Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 sanzioni amministrative
Data:28/04/1984
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Principio di legalità.
Art. 3.  Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale.
Art. 4.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 5.  Autorità competente.
Art. 6.  Agenti accertatori.
Art. 7.  Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 7 bis.  Accesso ai luoghi e diffida amministrativa
Art. 8.  Accertamento della violazione.
Art. 9.  Contestazione.
Art. 10.  Notifica.
Art. 11.  Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi.
Art. 12.  Accesso ai luoghi.
Art. 13.  Pagamento in misura ridotta.
Art. 14.  Rapporto.
Art. 15.  Ordinanza-ingiunzione.
Art. 16.  Esecuzione forzata.
Art. 17.  Sequestro e confisca.
Art. 18.  Devoluzione dei proventi.
Art. 19.  Prescrizione.
Art. 20.      In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del Regolamento [...]
Art. 21.      Si intendono altresì confermate le sanzioni contenute nell'art. 17 del Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta, 18 maggio 1981 n. 14.
Art. 22.      Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.
Art. 23. 
Art. 24.      L'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale diversamente disciplinata da leggi regionali anteriori si intende regolata dalle norme della presente legge e, per quanto in [...]


§ 6.4.1 - Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(B.U. n. 55 del 2 maggio 1984).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi di violazioni di norme in materia di competenza regionale propria o delegata che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni che configurano sin dall'origine un illecito amministrativo sia che si tratti di violazioni rientranti nelle ipotesi di depenalizzazione previste dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 869, la quale, agli effetti della presente legge, sarà denominata «legge statale».

     Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari. Restano inoltre ferme le disposizioni vigenti concernenti le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali.

 

     Art. 2. Principio di legalità.

     Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

 

     Art. 3. Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale.

     A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

 

     Art. 4. Applicazione delle sanzioni amministrative. [1]

     [L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

     Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito la legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunità montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse connesse.

     Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.]

 

     Art. 5. Autorità competente. [2]

     1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono [3].

     2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.

     3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.

     4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

     4 bis I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge [4].

 

     Art. 6. Agenti accertatori.

     Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono gli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

     Ognuno degli enti cui spetta l'esercizio delle funzioni sanzionatorie individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti, e tutte le altre attività previste agli artt. 13, 14, 15 e 17 della legge statale in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.

     Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge statale.

     Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti. A questo fine la Giunta regionale può adottare un documento-tipo.

     Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

 

     Art. 7. Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     Le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del Capo I, Sez. I, della legge statale.

     La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 Euro e non superiore a 10.329 Euro secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate tutte le disposizioni che stabiliscono come sanzione una somma inferiore a 6 Euro o superiore a 10.329 Euro [5].

     Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.

     Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata ai sensi del secondo comma si applicano i criteri stabiliti nell'articolo 11 della legge statale.

 

          Art. 7 bis. Accesso ai luoghi e diffida amministrativa [6]

     1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

     2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

     4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

     5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.

     6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

     7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

 

     Art. 8. Accertamento della violazione.

     La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.

     Il processo verbale di accertamento deve contenere:

     a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;

     c) la generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;

     d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;

     e) la menzione delle norme che presumono violate;

     f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 18 della legge statale;

     g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;

     h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

     h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis [7];

     i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

 

     Art. 9. Contestazione.

     La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.

 

     Art. 10. Notifica.

     Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.

     Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.

 

     Art. 11. Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi.

     Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge statale.

     L'interessato alla revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione ai servizi competenti delle Unità sanitarie locali e agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

     Per ciascuna analisi richiesta ai servizi dell'Unità sanitaria locale o a laboratori convenzionati con essa, l'interessato dovrà versare alla tesoreria della stessa una somma stabilita da apposito tariffario approvato con legge regionale.

     Per le revisioni di analisi richieste agli istituti e laboratori incaricati sulla base delle vigenti disposizioni di legge si osservano le modalità previste nel DPR 22 luglio 1982 n. 571.

 

     Art. 12. Accesso ai luoghi. [8]

     Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

     Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti nell'art. 13, 4° comma, della legge statale, e con le modalità da esso stabilite.

 

     Art. 13. Pagamento in misura ridotta.

     E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

     Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.

     Il pagamento in misura ridotta è effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli Enti di cui al precedente articolo 4.

     Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta può essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalità previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.

 

     Art. 14. Rapporto.

     Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità di cui al precedente art. 5, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 15. Ordinanza-ingiunzione.

     Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

     L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento: altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

     L'ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate nell'art. 14 della legge statale.

     Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione mediante versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se l'interessato risiede all'estero, il termine è di sessanta giorni.

     E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.

 

     Art. 16. Esecuzione forzata.

     L'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione viene effettuata con le modalità previste dal primo comma dell'art. 27 della legge statale.

 

     Art. 17. Sequestro e confisca.

     Nelle ipotesi di sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge statale, l'agente accertatore che vi procede ne redige apposito processo verbale, il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, lett. a), b), c), d).

     Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge statale, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.

     Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate e custodite nell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore e custodite.

     Qualora però la loro natura o motivi di opportunità non lo permettano, la custodia può avvenire in luogo diverso, con determinazione del modo e nomina del custode che può essere lo stesso trasgressore e l'obbligato in solido; di dette operazioni va redatto processo verbale.

     L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.

     In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata.

     Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art. 19.

     Quando l'autorità competente decida la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

     Nei casi di confisca, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile ai sensi dell'art. 18 della legge statale, le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o comunque pericolose per la salute pubblica; ugualmente se ne dispone la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.

     Fuori dalle ipotesi previste nel precedente comma, quando la confisca ha ad oggetto beni fungibili se ne dispone la vendita all'incanto; qualora si tratti di cose infungibili se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, o a diversa destinazione comunque di uso pubblico.

     Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme degli artt. da 3 a 19 del DPR 22 luglio 1982 n. 571.

 

     Art. 18. Devoluzione dei proventi. [9]

     [I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, sono devoluti secondo le rispettive competenze alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione.

     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle Unità sanitarie locali.]

 

     Art. 19. Prescrizione.

     Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     La prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile.

NORME FINALI

 

     Art. 20.

     In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale, 29 ottobre 1982 n. 48.

     Resta fermo altresì che il rimborso del danno faunistico di cui all'articolo 10 del Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982 n. 36, avviene secondo le valutazioni compiute dalla Giunta regionale, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

 

     Art. 21.

     Si intendono altresì confermate le sanzioni contenute nell'art. 17 del Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta, 18 maggio 1981 n. 14.

 

     Art. 22.

     Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

 

     Art. 23. [10]

     [(Omissis) [11].

     L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.

     La definizione dei compiti del Servizio tributi, demanio e patrimonio di cui all'allegato n. 2 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni è conseguentemente integrata.]

 

     Art. 24.

     L'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale diversamente disciplinata da leggi regionali anteriori si intende regolata dalle norme della presente legge e, per quanto in essa non previsto, dalle norme della legge statale.

     Di conseguenza sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare le disposizioni incompatibili della Legge regionale 2 settembre 1976 n. 41 e successive modificazioni, della Legge regionale 6 agosto 1979 n. 25, della Legge regionale 2 maggio 1978 n. 13.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[2] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e così sostituito dall'art. 51 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[4] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[6] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2013, n. 4.

[7] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2013, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 2013, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[11] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 marzo 1990, n. 23.