Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 09/10/1998 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione dell'art. 1. |
Art. 2. Modifica all'art. 2. |
Art. 3. Integrazione dell'art. 3. |
Art. 4. Modifiche all'art. 24. |
Art. 5. Modifica all'art. 28. |
Art. 6. Modifica all'art. 30. |
Art. 7. Integrazione dell'art. 33. |
Art. 8. Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386. |
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.1.36/1 - Legge Regionale 9 ottobre 1998, n. 31.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34». Norme in materia di beni immobili di riforma fondiaria.
(B.U. n. 128 del 12 ottobre 1998).
Art. 1. Integrazione dell'art. 1.
1. [1]
Art. 2. Modifica all'art. 2.
1. [2]
Art. 3. Integrazione dell'art. 3.
1. [3]
Art. 4. Modifiche all'art. 24.
1. [4]
2. [5]
Art. 5. Modifica all'art. 28.
1. [6]
Art. 6. Modifica all'art. 30.
1. [7]
Art. 7. Integrazione dell'art. 33.
1. [8]
Art. 8. Beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della
1. In attuazione dell'art. 24 della
2. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati dalla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, tramite proprie strutture organizzative e la gestione speciale di cui all'art. 7 della
3. Il riservato dominio a favore della Regione sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 10 della
4. I terreni, per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento della cessazione del riservato dominio di cui al comma 3:
a) sono soggetti ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della
b) possono essere alienati esclusivamente a favore dei soggetti, al prezzo e alle condizioni previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 10 della
5. I terreni agricoli pervenuti alla Regione in base alle leggi di riforma fondiaria a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, che siano o ritornino nella disponibilità della Regione stessa, sono assegnati alle condizioni previste dalla normativa vigente per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.
6. Le cessioni a cooperative agricole, e loro consorzi, di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze possono essere disposte secondo la disciplina di cui all'art. 11 della
7. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria che nel rispetto della normativa urbanistica possono essere destinati ad utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali o extra agricole, possono essere alienati secondo le modalità fissate dalle norme per l'alienazione del patrimonio disponibile della Regione [9].
8. I terreni e le opere pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e relativi alla Gestione ad esaurimento della Riforma fondiaria destinati e destinabili ad uso di pubblico e generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà alle amministrazioni pubbliche o agli enti interessati.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si osservano le norme di cui agli articoli 10 e 11 della
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Aggiunge il comma 2 bis dopo il comma 2 dell'art. 1 della
[2] Sostituisce la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della
[3] Aggiunge la lettera l bis al comma 2 dell'art. 3 della
[4] Sostituisce il comma 3 dell'art. 24 della
[5] Aggiunge il comma 3 bis dopo il comma 3 dell'art. 24 della
[6] Aggiunge il comma 3 bis dopo il comma 3 dell'art. 28 della
[7] Modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 30 della
[8] Modifica il comma 2 dell'art. 33 della
[9] Comma così modificato dall'art. 20 della