§ 4.2.25 - L.P. 23 novembre 1987, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:23/11/1987
Numero:29


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.  Servizi collettivi di ristoro.
Art. 4.  Disposizioni comuni.
Art. 5.  Autorizzazioni di spesa.


§ 4.2.25 - L.P. 23 novembre 1987, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.

(B.U. 1 dicembre 1987, n. 54).

 

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1981, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Servizi collettivi di ristoro.

     1. Le strutture realizzate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 bis della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, introdotto dall'articolo 2 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, possono essere gratuitamente cedute, unitamente alle attrezzature ivi esistenti, a comprensori, comuni o consorzi di comuni interessati.

     2. Le strutture di cui al primo comma dovranno essere utilizzate per i medesimi fini per i quali sono state realizzate, fatta salva l'eventuale modifica di destinazione d'uso su specifica autorizzazione della Giunta provinciale.

     3. Gli oneri della gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione degli immobili di cui al primo comma, troveranno copertura per i comuni e loro consorzi nell'ambito dei trasferimenti per la finanza locale. Per i comprensori gli oneri della gestione di manutenzione ordinaria troveranno copertura nell'ambito del fondo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7; per le spese in conto capitale dei comprensori relative agli immobili di cui al primo comma si applica quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

     4. (Omissis) [3].

     5. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme ai comprensori per l'effettuazione di opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di cui al presente articolo nonché per l'acquisto dei relativi beni mobili ed attrezzature. Per l'erogazione di dette somme si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.

 

     Art. 4. Disposizioni comuni.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

Trentino - Alto Adige il testo coordinato della legge provinciale 3 aprile

1981, n. 4 e successive modificazioni, previa deliberazione della Giunta

provinciale.

     2. Le modifiche di cui al precedente articolo 1 riferite all'articolo 15, terzo comma, si applicano trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. In relazione alle modificazioni apportate dal precedente articolo 1 agli articoli 35 e 80, la Giunta provinciale, con le procedure dell'articolo 35 così come modificato dal precedente articolo 1, può ripristinare le agevolazioni già concesse eventualmente sospese a far data dalla semestralità successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino all'ultima semestralità originariamente stabilita.

     4. Le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente legge all'articolo 35 bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, si applicano anche per l'erogazione dei contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure precedentemente previste.

     6. Le domande, presentate ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 19 e ai sensi del capo II del titolo VI della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modifiche, per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al capo III del titolo II della medesima legge provinciale e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere transitate, su specifica richiesta, sul capo V del titolo II della medesima legge provinciale istituito con il precedente articolo 1, mantenendo, ai fini della determinazione delle spese ammissibili, la data di presentazione della originaria domanda di agevolazione.

     7. La disciplina della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, con le modifiche di cui alla presente legge, si applica per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per le domande di agevolazione già presentate prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore, salvo quanto disposto dai commi precedenti.

     8. In relazione alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la Giunta provinciale provvederà alla nomina del comitato tecnico consultivo nella sua nuova composizione.

     9. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 51 si applicano anche alle convenzioni in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. Fino all'approvazione del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 5248 del 7 giugno 1985. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale e del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale si applicano inoltre le misure di intervento massime previste dalle nuove disposizioni di legge.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 5. Autorizzazioni di spesa.

     1. I limiti d'impegno già autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1987, per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 13, 14, 17, 28, 29, 31, 35 bis, 36, 42, 53 e 60, lettera a), della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni, sono utilizzabili anche per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 14 bis e 56 ter, introdotti con l'articolo 1 della presente legge.

     2. Per la costituzione di fondi per la concessione di mutui agevolati, di cui all'articolo 35 quinquies, primo e quarto comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto con l'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 18.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

     3. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 35 quinquies, sesto comma e 35 septies della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotti con l'articolo 1 della presente legge, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 1997.

     4. Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'articolo 35 quinquies, ultimo comma, introdotto con l'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti di lire 200.000.000, per la durata di dieci anni, a decorrere dall'anno 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

     5. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 sexies, 35 octies e 82 bis, con riferimento all'attualizzazione dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 35 quinquies, sesto comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotti con l'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 15.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

     6. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per le assegnazioni di somme di cui all'articolo 2 e all'ultimo comma dell'articolo 3.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [4].

 


[1] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata. Modificava la L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[2] Modifica l'art. 10 della L.P. 16 agosto 1983, n 26.

[3] Modifica l'art. 3 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[4] Recano disposizioni finanziarie.