Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 23/11/1987 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Servizi collettivi di ristoro. |
Art. 4. Disposizioni comuni. |
Art. 5. Autorizzazioni di spesa. |
§ 4.2.25 - L.P. 23 novembre 1987, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.
(B.U. 1 dicembre 1987, n. 54).
TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1981, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Art. 3. Servizi collettivi di ristoro.
1. Le strutture realizzate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 bis della
2. Le strutture di cui al primo comma dovranno essere utilizzate per i medesimi fini per i quali sono state realizzate, fatta salva l'eventuale modifica di destinazione d'uso su specifica autorizzazione della Giunta provinciale.
3. Gli oneri della gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione degli immobili di cui al primo comma, troveranno copertura per i comuni e loro consorzi nell'ambito dei trasferimenti per la finanza locale. Per i comprensori gli oneri della gestione di manutenzione ordinaria troveranno copertura nell'ambito del fondo di cui all'articolo 3 della
4. (Omissis) [3].
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme ai comprensori per l'effettuazione di opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di cui al presente articolo nonché per l'acquisto dei relativi beni mobili ed attrezzature. Per l'erogazione di dette somme si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 46 della
Art. 4. Disposizioni comuni.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige il testo coordinato della legge provinciale 3 aprile
1981, n. 4 e successive modificazioni, previa deliberazione della Giunta
provinciale.
2. Le modifiche di cui al precedente articolo 1 riferite all'articolo 15, terzo comma, si applicano trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle modificazioni apportate dal precedente articolo 1 agli articoli 35 e 80, la Giunta provinciale, con le procedure dell'articolo 35 così come modificato dal precedente articolo 1, può ripristinare le agevolazioni già concesse eventualmente sospese a far data dalla semestralità successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino all'ultima semestralità originariamente stabilita.
4. Le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente legge all'articolo 35 bis della
5. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi della
6. Le domande, presentate ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 19 e ai sensi del capo II del titolo VI della
7. La disciplina della
8. In relazione alle modifiche apportate all'articolo 6 della
9. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 51 si applicano anche alle convenzioni in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Fino all'approvazione del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 5248 del 7 giugno 1985. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale e del nuovo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale si applicano inoltre le misure di intervento massime previste dalle nuove disposizioni di legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 5. Autorizzazioni di spesa.
1. I limiti d'impegno già autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1987, per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 13, 14, 17, 28, 29, 31, 35 bis, 36, 42, 53 e 60, lettera a), della
2. Per la costituzione di fondi per la concessione di mutui agevolati, di cui all'articolo 35 quinquies, primo e quarto comma, della
3. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui agli articoli 35 quinquies, sesto comma e 35 septies della
4. Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'articolo 35 quinquies, ultimo comma, introdotto con l'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti di lire 200.000.000, per la durata di dieci anni, a decorrere dall'anno 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
5. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 sexies, 35 octies e 82 bis, con riferimento all'attualizzazione dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 35 quinquies, sesto comma, della
6. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per le assegnazioni di somme di cui all'articolo 2 e all'ultimo comma dell'articolo 3.
Artt. 6. - 7.
(Omissis) [4].
[1] Comma abrogato dall'art. 42 della
[2] Modifica l'art. 10 della
[3] Modifica l'art. 3 della
[4] Recano disposizioni finanziarie.