Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 01/09/1986 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. 1. Il limite massimo mensile dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi previste dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri generali e le modalità per la commisurazione dell'assegno compensativo di cui all' articolo 2 e dei compensi di cui [...] |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. 1. (Omissis) |
Art. 8. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1986. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 hanno effetto a decorrere dalla data che sarà [...] |
§ 2.1.84 - L.P. 1 settembre 1986, n. 27.
Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati.
(B.U. 9 settembre 1986, n. 40).
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
1. Il limite massimo mensile dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi previste dall'articolo 2 della
2. Il limite massimo del compenso orario previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della
4. I dipendenti provinciali nominati a qualsiasi titolo nelle commissioni di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio; gli stessi hanno tuttavia diritto ad un compenso pari alla metà di quello stabilito per i membri esterni [4].
(Omissis) [6].
1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri generali e le modalità per la commisurazione dell'assegno compensativo di cui all' articolo 2 e dei compensi di cui all'articolo 3, tenendo conto rispettivamente della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni, nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità delle prove. Con la medesima deliberazione sono stabiliti altresì i criteri ed i limiti per l'assunzione delle spese di cui all'articolo 4.
(Omissis) [7].
1. (Omissis) [8].
2. In relazione al particolare impegno richiesto, a seguito dell'eccezionale incremento del numero delle domande presentate, ai fini dell'accertamento, in primo ed in secondo grado, delle condizioni di minorazione ai sensi della
3. Per il periodo indicato al comma precedente, ai componenti delle commissioni ivi richiamate che siano dipendenti della Provincia è attribuito un compenso nella misura di lire 30.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni che comporti l'impegno lavorativo minimo determinato dal comma stesso [9].
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1986. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 hanno effetto a decorrere dalla data che sarà stabilita con la deliberazione di cui al secondo comma del medesimo articolo [10].
Artt. 9. - 10.
(Omissis) [11].
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Modifica l'art. 1 della
[3] Sostituisce l'art. 2 della
[4] Articolo così modificato dall'art. 42 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[6] Modifica l'art. 1 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[8] Comma abrogato dall'art. 42 della
[9] L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è stata prorogata al 1° luglio 1988 dall'art. 7 della
[10] Articolo così modificato dall'art. 18 della
[11] Disposizioni finanziarie.