Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/06/1990 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Compensi spettanti ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni esaminatrici. |
Art. 2. Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa. |
Art. 3. Corresponsione di acconti. |
Art. 4. Abrogazione. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. (Omissis) |
§ 5.1.54 - Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 19.
Disposizioni transitorie in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali.
(B.U. 27 giugno 1990, n. 30).
Art. 1. Compensi spettanti ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni esaminatrici.
1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina statale in materia, ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali sono dovuti i seguenti compensi Lordi:
a) lire 500.000 per i concorsi per l'assunzione di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) lire 400.000 per i concorsi per l'assunzione di personale laureato di posizione funzionale intermedia o iniziale;
c) lire 250.000 per i concorsi per l'assunzione di personale non laureato.
2. Qualora i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a 1 00 unità, ma non superiore a 200, i compensi di cui al precedente comma 1 sono aumentati di lire 150.000; qualora i candidati stessi superino le 200 unità, gli anzidetti compensi sono aumentati di lire 200.000.
3. Nel caso in cui vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità emanato in data 30 gennaio 1982 in applicazione dell'articolo 12 del
4. In caso di sostituzione del presidente, di componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici nel corso della procedura concorsuale, il compenso di cui ai precedenti commi è suddiviso fra i predetti soggetti ed i rispettivi sostituti, proporzionalmente al numero delle sedute cui i medesimi hanno partecipato.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle commissioni e sottocommissioni di cui al comma 1 relative a concorsi banditi ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 2. Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa.
1. Ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni di cui alla presente legge competono, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono fruire dei servizi di mensa delle unità sanitarie locali, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente delle medesime.
Art. 3. Corresponsione di acconti.
1. A richiesta degli interessati, all'atto della conclusione del concorso o delle singole sedute°è corrisposto un acconto sulle competenze di cui alle presente legge di importo pari alle spese di viaggio e di alloggio sostenute e adeguatamente documentate.
Art. 4. Abrogazione.
1. La
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si provvede a carico del fondo sanitario provinciale, parte corrente, nell'ambito delle spese contemplate dall'articolo 4 della
(Omissis) [1].
[1] Modifica l'art. 11 della