§ 6.6.1 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 20.
Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.6 sanzioni amministrative
Data:27/08/1982
Numero:20


Sommario
Art. unico. 


§ 6.6.1 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 20.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(B.U. 7 settembre 1982, n. 41).

 

Art. unico. [1]

     Nelle materie di competenza provinciale, i rapporti relativi alle violazioni che determinano l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte della Provincia sono presentati ai responsabili delle strutture provinciali alle quali compete la trattazione del contenzioso nella materia in cui rientrano le violazioni. Agli stessi responsabili spetta altresì l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     Qualora le norme prevedano espressamente solo la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'importo della misura minima è fissato in un decimo della misura massima e comunque in una somma non inferiore a lire quattromila.

 

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo gia modificato dall'art. 24 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 9 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.