§ 4.2.31 - Legge Provinciale 29 agosto 1994, n. 3.
Disposizioni urgenti per la modifica della disciplina del fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:29/08/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 23 ottobre 1974. n. 34.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 7 bis della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 7 ter della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.


§ 4.2.31 - Legge Provinciale 29 agosto 1994, n. 3.

Disposizioni urgenti per la modifica della disciplina del fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (Confidi), costituito ai sensi della legge provinciale 23 ottobre

1974, n. 34.

(B.U. 6 settembre 1994, n. 40).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 concernente «Integrazione del fondo rischio del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia», come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 23 ottobre 1974. n. 34.

     1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4, le parole: «l'ufficio regionale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «il competente organo».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983? n. 4, sono introdotti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 7 bis della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 bis della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 7 ter della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

     1. Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4, dopo le parole: «in liquidazione coatta amministrativa,» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     2. Dopo il primo comma dell'articolo 7 ter della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, il Confidi fa fronte con le attuali disponibilità del fondo speciale di garanzia di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.