Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 23/11/1983 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con effetto dal 10 gennaio 1983, anche ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, per il personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 30 [...] |
Art. 2. 1. Per il personale contemplato dal precedente articolo 1, la determinazione dei nuovi stipendi e effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze della [...] |
Art. 3. 1. Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera anche il servizio di ruolo effettivamente [...] |
Art. 4. 1. Al personale dirigenziale contemplato dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete, con effetto dalla data della nomina o dell'inquadramento nella nuova qualifica, lo stipendio [...] |
Art. 5. 1. Il personale collocato nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, continua a percepire il trattamento economico come stabilito agli [...] |
Art. 6. 1. Ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi e ai funzionari preposti agli uffici, viene corrisposta per la durata dell'incarico, una speciale indennità [...] |
Art. 7. 1. Al personale medico e veterinario addetto all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia nell'ambito del servizio sanitario provinciale, disciplinato con legge [...] |
Art. 8. 1. L'assegno personale previsto al quarto comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, da attribuire al funzionario incaricato della sostituzione del dirigente generale [...] |
Art. 9. 1. In attesa dell'accordo triennale 1982-1984, da definire anche in relazione all'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti economici a sensi del primo comma dell'articolo 59 della legge [...] |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. (Omissis) |
§ 2.1.74 - Legge Provinciale 23 novembre 1983, n. 41. [*]
Nuovo assetto retributivo dei personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali - retributivi.
(B.U. 29 novembre 1983, n. 61).
1. Con effetto dal 10 gennaio 1983, anche ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, per il personale contemplato dal primo e secondo comma dell'articolo 6 della
2. Per il personale nei cui confronti ha trovato applicazione il secondo comma dell'articolo 4 della
3. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma l'identità di funzione prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della
4. Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ogni singola posizione e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
5. Per il personale di cui al secondo comma e per il direttore di divisione, classe seconda di stipendio, la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio iniziale relativo a tali posizioni.
6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della
1. Per il personale contemplato dal precedente articolo 1, la determinazione dei nuovi stipendi e effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze della Provincia fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.
2. I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva nelle qualifiche inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del settimo livello retributivo per il servizio prestato nelle qualifiche inferiori a quella di direttore di divisione o qualifiche equiparate e sugli stipendi iniziali relativi ad ogni posizione economica delle singole qualifiche interessate per il servizio prestato con qualifica di direttore di divisione e di ispettore generale o qualifiche equiparate. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della posizione economica della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella posizione stessa.
3. Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.
4. Nei casi in cui lo stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo risulti inferiore al trattamento economico in godimento per stipendio, indennità di funzione e assegno personale pensionabile di cui all'articolo 2 della
5. Per il personale che nel periodo compreso fra l'1 gennaio 1983 e la data di entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il passaggio, ai soli effetti economici, alla qualifica di ispettore generale, a norma del secondo comma dell'articolo 4 della
6. L'assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della
1. Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera anche il servizio di ruolo effettivamente prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche corrispondenti a quelle della carriera direttiva del personale provinciale, con riferimento alle equiparazioni fissate nelle relative leggi di inquadramento nei ruoli provinciali.
2. Le disposizioni previste dal precedente articolo 2 e dal presente articolo si applicano anche nei confronti del personale contemplato dal terzo comma dell'articolo 1 della
1. Al personale dirigenziale contemplato dalla
dirigente generale: L. 19.707.257
dirigente: L. 15.263.464
2. La progressione economica degli stipendi previsti dal primo comma si sviluppa con le stesse modalità stabilite dal quarto comma dell'articolo 1 della presente legge.
3. Al personale nominato o inquadrato dirigente generale o dirigente, ad eccezione di quello previsto nei successivi commi quarto e quinto, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato del 50 per cento dell'incremento derivante dalla progressione economica acquisita nella qualifica o livello di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 2 [1].
4. I dirigenti generali ed i dirigenti inquadrati ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 53 della
5. Al personale nominato dirigente generale o dirigente ai sensi degli articoli 25, secondo comma, e 27 della
6. Al segretario generale della Giunta provinciale di cui all'articolo 58 della
7. Nei casi in cui lo stipendio spettante per la nuova qualifica risulti inferiore al trattamento economico in godimento, al dipendente è attribuito uno stipendio di importo pari a quest'ultimo trattamento, applicando allo stesso la disciplina prevista al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.
8. L'assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della
1. Il personale collocato nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 57 della
2. Al personale contemplato dal presente articolo che successivamente venga nominato dirigente, si applicano le disposizioni di cui al terzo e settimo comma del precedente articolo 4.
1. Ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi e ai funzionari preposti agli uffici, viene corrisposta per la durata dell'incarico, una speciale indennità nella misura annua lorda, rispettivamente, di lire 4.000.000, lire 3.000.000 e lire 2.000.000.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale previsto dagli articoli 25, secondo comma, e 27 della
3. Al segretario generale della Presidenza della Giunta nominato ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 24 della
4. Nel caso in cui un dirigente nominato segretario generale della Presidenza della Giunta conservi la dirigenza del servizio cui sia eventualmente preposto all'atto della nomina, allo stesso viene mantenuta anche la speciale indennità già in godimento.
5. Al personale assunto con contratto per l'espletamento delle attività di informazione e di stampa preposto agli uffici viene attribuita, in aggiunta al trattamento economico stabilito nel contratto di assunzione e per la durata dell'incarico, una indennità pari a quella prevista al primo comma per i funzionari preposti agli uffici.
6. La speciale indennità prevista dal presente articolo viene corrisposta per dodici mensilità.
1. Al personale medico e veterinario addetto all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla Provincia nell'ambito del servizio sanitario provinciale, disciplinato con
1. L'assegno personale previsto al quarto comma dell'articolo 32 della
2. L'assegno di cui al primo comma da attribuire al personale incaricato di sostituire il capo ufficio è pari alla misura della speciale indennità stabilita al primo comma dell'articolo 6 della
3. L'assegno personale da corrispondere in relazione a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 34 della
1. In attesa dell'accordo triennale 1982-1984, da definire anche in relazione all'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti economici a sensi del primo comma dell'articolo 59 della
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Dal 1° gennaio '83 Dal 1° gennaio '84 |
mensili lorde L. mensili lorde L. |
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1° livello 33.000 66.000 |
2° livello 36.000 72.000 |
3° livello 40.000 80.000 |
4° livello 45.000 90.000 |
5° livello 48.000 96.000 |
6° livello 55.000 110.000 |
7° livello 63.000 126.000 |
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2. L'acconto di cui al precedente comma si corrisponde in quanto completa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
3. Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, l'acconto di cui al primo comma è corrisposto in proporzione.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Artt. 12. - 13.
(Omissis) [5].
[*] Abrogata dall'art. 78 della
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Articolo così modificato, con effetto dal 1° gennaio 1988, dall'art. 23 della
[3] Articolo modificativo della
[4] Articolo modificativo dell'art. 5 della
[5] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.