§ 2.1.96 – L.P. 25 luglio 1988, n. 23.
Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/07/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. I dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, [...]
Art. 2.      1. La disciplina contenuta nell'articolo 1 decorre dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla medesima data continueranno a valere le disposizioni [...]
Art. 3.      1. La speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 spetta ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi ed ai [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.1.96 – L.P. 25 luglio 1988, n. 23.

Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici.

(B.U. 2 agosto 1988, n. 34, S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. I dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

     2. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o assessore comunale, ovvero di presidente o assessore comprensoriale, nonché i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. I medesimi dipendenti che non richiedono il collocamento in aspettativa e i dipendenti eletti alle altre cariche previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché alla carica di consigliere comprensoriale, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

     3. I permessi sono concessi secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 della citata legge n. 816 del 1985. A tal fine i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica o eletti a cariche comprensoriali sono equiparati alle corrispondenti figure di amministratori delle comunità montane. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i dipendenti richiedono ed ottengono permessi retribuiti, e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

     4. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o di presidente rispettivamente dei comuni o dei comprensori con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

     5. periodi di aspettativa previsti dal primo, dal secondo e dal quarto comma sono considerati utili agli effetti previdenziali e assistenziali. Le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti provvedono al versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente e dei dipendenti da calcolarsi con riferimento al trattamento economico virtuale agli stessi spettante, relativi al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, salvo rivalsa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 816 del 1985.

     6. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

     7. Il collocamento in aspettativa disposto a sensi dei precedenti commi comporta, indipendentemente dalla durata dell'aspettativa, la contestuale cessazione degli incarichi di preposizione ad una delle strutture provinciali indicate all'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [1] e degli incarichi di posizioni organizzative previsti dall'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

     7 bis. In caso di collocamento in aspettativa a norma del presente articolo di personale rivestente la qualifica di dirigente generale preposto a dipartimento, fino alla preposizione al dipartimento di un dirigente generale, la Giunta provinciale può attribuire l'incarico di sostituzione ad un dirigente che sia stato preposto per non meno di tre anni ad un servizio o a cui sia stato affidato da almeno tre anni uno degli incarichi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7 [2].

     7 ter. Per il trattamento economico e l'indennità del dirigente incaricato della sostituzione si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 [3].

 

     Art. 2.

     1. La disciplina contenuta nell'articolo 1 decorre dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla medesima data continueranno a valere le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. La nuova disciplina si estende, con la stessa decorrenza, ai provvedimenti di aspettativa in atto alla medesima data.

     2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 1 si applicano in ogni caso anche ai periodi di aspettativa fruiti dal personale a sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1980, n. 37; per il personale che sia cessato dalla posizione di aspettativa o cessi comunque anteriormente alla data di decorrenza della nuova disciplina, la ricostruzione della posizione giuridico-economica ha comunque effetto dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 spetta ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi ed ai funzionari preposti agli uffici, nelle misure derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste rispettivamente alle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 52 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con l'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con decorrenza dall'entrata in vigore di tale ultima legge, intendendosi sostituito il riferimento all'ottava qualifica funzionale, con quello all'ottavo livello funzionale-retributivo del personale provinciale.

     2. Ai funzionari ai quali viene attribuita la speciale indennità di cui al comma 1 la Provincia corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi, in relazione all'aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata, per ogni anno di servizio prestato con l'incarico di preposizione a dipartimenti, servizi od uffici, del dieci per cento dell'ultima indennità percepita. L'integrazione suddetta spetta al personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per infermità fisica, o per decesso, o per dimissioni volontarie, sempre che, in quest'ultimo caso, per il servizio prestato presso la Provincia o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla Provincia medesima per effetto di leggi statali o provinciali, abbia maturato il diritto a pensione; l'integrazione medesima spetta altresì ai superstiti del personale suddetto nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilità a cui questi abbiano diritto [4].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [5].

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [6].


[1] Per la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni».

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[4] Comma così modificato dall'art. 48 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[5] Articolo modificativo della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[6] L'art. 5, modificato dall'art. 12 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29, reca disposizioni finanziarie.