Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 25/07/1988 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. I dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, [...] |
Art. 2. 1. La disciplina contenuta nell'articolo 1 decorre dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla medesima data continueranno a valere le disposizioni [...] |
Art. 3. 1. La speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 spetta ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi ed ai [...] |
Art. 4. (Omissis) |
§ 2.1.96 – L.P. 25 luglio 1988, n. 23.
Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici.
(B.U. 2 agosto 1988, n. 34, S.O. n. 3).
1. I dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
2. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o assessore comunale, ovvero di presidente o assessore comprensoriale, nonché i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. I medesimi dipendenti che non richiedono il collocamento in aspettativa e i dipendenti eletti alle altre cariche previste dall'articolo 4 della
3. I permessi sono concessi secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 della citata
4. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o di presidente rispettivamente dei comuni o dei comprensori con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
5. periodi di aspettativa previsti dal primo, dal secondo e dal quarto comma sono considerati utili agli effetti previdenziali e assistenziali. Le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti provvedono al versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente e dei dipendenti da calcolarsi con riferimento al trattamento economico virtuale agli stessi spettante, relativi al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, salvo rivalsa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della citata
6. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
7. Il collocamento in aspettativa disposto a sensi dei precedenti commi comporta, indipendentemente dalla durata dell'aspettativa, la contestuale cessazione degli incarichi di preposizione ad una delle strutture provinciali indicate all'articolo 4 della
7 bis. In caso di collocamento in aspettativa a norma del presente articolo di personale rivestente la qualifica di dirigente generale preposto a dipartimento, fino alla preposizione al dipartimento di un dirigente generale, la Giunta provinciale può attribuire l'incarico di sostituzione ad un dirigente che sia stato preposto per non meno di tre anni ad un servizio o a cui sia stato affidato da almeno tre anni uno degli incarichi previsti dall'articolo 5, comma 4, della
7 ter. Per il trattamento economico e l'indennità del dirigente incaricato della sostituzione si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 32 della
1. La disciplina contenuta nell'articolo 1 decorre dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla medesima data continueranno a valere le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. La nuova disciplina si estende, con la stessa decorrenza, ai provvedimenti di aspettativa in atto alla medesima data.
2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 1 si applicano in ogni caso anche ai periodi di aspettativa fruiti dal personale a sensi dell'articolo 1 della
1. La speciale indennità di cui all'articolo 6 della
2. Ai funzionari ai quali viene attribuita la speciale indennità di cui al comma 1 la Provincia corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi, in relazione all'aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata, per ogni anno di servizio prestato con l'incarico di preposizione a dipartimenti, servizi od uffici, del dieci per cento dell'ultima indennità percepita. L'integrazione suddetta spetta al personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per infermità fisica, o per decesso, o per dimissioni volontarie, sempre che, in quest'ultimo caso, per il servizio prestato presso la Provincia o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla Provincia medesima per effetto di leggi statali o provinciali, abbia maturato il diritto a pensione; l'integrazione medesima spetta altresì ai superstiti del personale suddetto nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilità a cui questi abbiano diritto [4].
(Omissis) [5].
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [6].
[1] Per la
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 48 della
[5] Articolo modificativo della
[6] L'art. 5, modificato dall'art. 12 della