§ 54.5.22 - D.L. 9 aprile 1984, n. 62.
Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.5 piccola e media impresa
Data:09/04/1984
Numero:62


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Le macchine di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'art. 1523 del codice [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 54.5.22 - D.L. 9 aprile 1984, n. 62. [1]

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

(G.U. 11 aprile 1984, n. 101)

 

     Art. 1. [2]

     All'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi:

     Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma".

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     1. Le macchine di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

     2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A. e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A.

     3. [4].

     4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. Il termine di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è prorogato al 31 dicembre 1984 [5] .

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 8 giugno 1984, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 109 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

[4]  Comma abrogato dalla legge di conversione .

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.