§ 55.1.42 - Legge 31 maggio 1984, n. 193.
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:31/05/1984
Numero:193


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore [...]
Art. 6.      Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico
Art. 7.      Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano [...]
Art. 8.      Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 55.1.42 - Legge 31 maggio 1984, n. 193.

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

(G.U. 5 giugno 1984, n. 153)

 

 

     Art. 1. [1]

     Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1.000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

     I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo [2].

     Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 [3] .

     La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

     Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.

 

          Art. 2. [4]

 

          Art. 3. [5]

 

          Art. 4. [6]

 

          Art. 5.

     In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

     La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge [7] .

     E' costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.

     La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.

     In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.

     La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi del precedente comma.

     Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

 

          Art. 6.

     Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

 

          Art. 7.

     Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.

     Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, ed integrazioni, salvi restando gli interventi più favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti di occupazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore.

[2]  Il termine 31 dicembre 1985, di cui al presente comma, è stato differito al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787. Il termine 31 dicembre 1986, di cui al presente comma, è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1988 dall'art. 15 della L. 11 marzo 1988, n. 67.

[3]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[4]  Articolo modificato dall'art. 6 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1985, n. 215. e abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439.

[6]  Articolo modificato dall'art. 3 del D.L. 6 febbraio 1986, n. 20 e abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439.

[7]  Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

[8]  Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439.

[9]  Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439.