Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 31/05/1984 |
Numero: | 193 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [4] |
Art. 3. [5] |
Art. 4. [6] |
Art. 5. In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore [...] |
Art. 6. Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico |
Art. 7. Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano [...] |
Art. 8. Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 55.1.42 - Legge 31 maggio 1984, n. 193.
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.
(G.U. 5 giugno 1984, n. 153)
Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della
I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, e 18 della
Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della
La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.
Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla
In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della
La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge [7] .
E' costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.
La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.
In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.
La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi del precedente comma.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, il trattamento previsto dalla
Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.
Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.
Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della
Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.
Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del
(Omissis) [8].
(Omissis) [9].
All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti di occupazione".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 16 della
[2] Il termine 31 dicembre 1985, di cui al presente comma, è stato differito al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del
[3] Comma così modificato dall'art. 5 del
[4] Articolo modificato dall'art. 6 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[6] Articolo modificato dall'art. 3 del
[7] Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del
[8] Comma abrogato dall'art. 2 del
[9] Comma abrogato dall'art. 2 del