Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 13/03/1980 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 1° gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in [...] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 93.4.205 - D.L. 13 marzo 1980, n. 66 [1] .
Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.
(G.U. 19 marzo 1980, n. 77)
Il termine del 1° gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 15 della
In attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della
Tali acconti, concedibili anche sulle presunte perdite di esercizio dell'anno 1980, saranno recuperati in sede di determinazione della nuova sovvenzione annua.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 27 della