§ 93.4.205 - D.L. 13 marzo 1980, n. 66 .
Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:13/03/1980
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Il termine del 1° gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 93.4.205 - D.L. 13 marzo 1980, n. 66 [1] .

Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

(G.U. 19 marzo 1980, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     Il termine del 1° gennaio 1980, previsto dal terzo e dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in regime di concessione, delle disposizioni contenute nei citati commi, è differito alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie stesse, in base ai criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.

 

          Art. 2. [2]

     In attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, e dell'espletamento delle istruttorie relative all'aggiornamento della sovvenzione annua di esercizio, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato ad erogare alle ferrovie in regime di concessione, sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297, acconti sino al limite massimo dell'80 per cento delle maggiori perdite annue di esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione della sovvenzione annua già accordata.

     Tali acconti, concedibili anche sulle presunte perdite di esercizio dell'anno 1980, saranno recuperati in sede di determinazione della nuova sovvenzione annua.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 16 maggio 1980, n. 176.

[2]  Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 27 della L. 7 agosto 1982, n. 526.