§ 27.6.125 - D.L. 10 novembre 1978, n. 702.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:10/11/1978
Numero:702


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni vigenti, il termine per l'esame del bilancio preventivo 1979 dei comuni e delle province da parte del comitato regionale di controllo è fissato in giorni trenta dal [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 6.      Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero [...]
Art. 7.      La distinzione, ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei comuni e delle province in obbligatorie e facoltative è abolita
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Il termine perentorio per la presentazione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni e delle province, delle istanze documentate di autorizzazione a contrarre mutui principali a ripiano del [...]
Art. 11.      Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1979, somme [...]
Art. 12.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è [...]
Art. 13.      Per l'anno 1979 le somme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere, rispettivamente, alle camere di commercio e alle [...]
Art. 14. 
Art. 15.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, valutato per l'anno 1979, in L. 62.200.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 16. 
Art. 17.      E' confermata, anche per l'anno 1979, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste all'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 [...]
Art. 17 bis. 
Art. 18. 
Art. 19.      (Omissis)
Art. 19 bis. 
Art. 20.      Sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi, la Cassa depositi e prestiti liquiderà annualmente gli interessi, al tasso vigente per i depositi volontari
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 27.6.125 - D.L. 10 novembre 1978, n. 702. [1]

Disposizioni in materia di finanza locale.

(G.U. 17 novembre 1978, n. 322).

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni vigenti, il termine per l'esame del bilancio preventivo 1979 dei comuni e delle province da parte del comitato regionale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivato [2].

     Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

     Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

     Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i bilanci degli enti locali per l'anno 1979.

     Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, da utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

 

     Art. 4. [4]

     Le province, i comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.

     In tale piano di riorganizzazione vanno considerati anche i posti previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino esaminati o non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della commissione centrale per la finanza locale.

     Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

     a) il quadro della situazione esistente, per l'ente ed ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonché delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

     b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;

     c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;

     d) le modalità operative per l'applicazione del princìpio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi ed aziende;

     e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti nonché le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

     Nel caso in cui siano stati adottati i provvedimenti di ristrutturazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, ma i provvedimenti stessi non siano stati approvati alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare il piano di riorganizzazione in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Ove, invece, detti provvedimenti di ristrutturazione siano stati approvati gli enti non sono tenuti a riadottarli ove i medesimi corrispondano alle esigenze dell'ente, non superino il numero dei posti di cui è complessivamente consentita la utilizzazione nell'anno 1979, anche ai sensi della normativa richiamata nel diciannovesimo comma del successivo articolo 5 e risultino uniformati ai criteri indicati nel precedente comma; è necessaria tuttavia delibera confermativa del piano soggetto al solo controllo del competente comitato regionale.

     Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, già previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale nella composizione delle sezioni organici - secondo quanto stabilito dal quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 - soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli incrementi deliberati nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6, nonché dei posti istituiti dall'articolo 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891, e degli incrementi previsti dal successivo articolo 5 per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti effettivamente verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al terzo comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive aziende.

     Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei loro organici ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469, sull'ordinamento delle case mandamentali, nonché l'assorbimento del personale dei disciolti comitati provinciali caccia. Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), enti comunali di assistenza, patronati scolastici ed eventualmente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che verranno disciolte, e di altri enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.

     L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo articolo 5 del presente decreto.

     Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

     Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) l'Unione province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno fissate le modalità, le procedure ed i termini per la redazione da parte dei comuni, delle province e dei loro consorzi di un censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le aziende speciali.

 

     Art. 5. [4]

     Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4. Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

     Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 è stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e nella L. 30 ottobre 1976, n. 730.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovrà essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli artt. 32, 33 e 34 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978, all'immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purché il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.

     Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.

     Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-80. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

     Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 1° ottobre 1979.

     Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonché l'attività di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, sempreché non ecceda un numero di assunti superiore ad una unità per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al sesto comma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio) popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

     a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

     b) comuni da 1.001 e 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

     c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

     In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

     Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1:150, oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.

     Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.

     E' consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.

     E' consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.

     Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

     Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.

     Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo.

     I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

     Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dei commi settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questo non rilevi vizi.

     Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.

     Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalità dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.

 

     Art. 5 bis. [5]

     Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate. Tale divieto può essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

     E' consentita l'assunzione in gestione diretta di servizi appaltati a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

     Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.

     Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale a quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.

 

     Art. 5 ter. [5]

     A partire dal 1° marzo 1979 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

     Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

 

     Art. 6.

     Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.

     All'uopo deve essere versata, per ciascuna delle trimestralità precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralità, senza applicazione di interessi.

     Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo è obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralità corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.

     I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioè entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente può effettuare il pagamento, anziché in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalità di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.

     Per il ritardato pagamento delle trimestralità o delle bimestralità, come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralità o della bimestralità stessa è dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.

     Per iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.

     Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.

     Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità.

     L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura dei 9/10 del trattamento netto spettante [2].

     E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi [6].

     Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro [6].

 

     Art. 7.

     La distinzione, ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei comuni e delle province in obbligatorie e facoltative è abolita.

 

     Art. 8. [7]

     Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.

     Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:

     le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;

     i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.

     L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali è effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.

     A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.

     Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979.

 

     Art. 9. [4]

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti princìpi:

     a) prevedere termini per ogni fase relativa all'iter di adozione degli strumenti urbanistici;

     b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

     c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte di comuni dei termini fissati.

     Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non può essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.

     Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimità.

 

     Art. 10.

     Il termine perentorio per la presentazione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni e delle province, delle istanze documentate di autorizzazione a contrarre mutui principali a ripiano del disavanzo economico e suppletivi a ripiano delle quote del disavanzo economico afferenti alle spese di personale relativi agli esercizi 1977 e precedenti è stabilito al 30 gennaio 1980 [8].

     Gli enti locali che abbiano ricevuto o ricevano dal predetto Ministero richieste di documentazioni a chiarimenti inerenti a tali istanze, sono tenuti a provvedervi entro venti giorni. Decorso inutilmente detto termine il Ministero dell'interno adotterà comunque i provvedimenti di competenza.

     Entro il termine massimo del 31 maggio 1979 il Ministero dell'interno emette tutti i decreti di autorizzazione dei mutui principali e suppletivi di cui ai commi precedenti a provvedere alla relativa pubblicazione, nelle forme consuete, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 11.

     Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1979, somme di importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, con una maggiorazione rispettivamente del 15 e del 10 per cento [9].

     Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

     Art. 12.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo [10].

     Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti [10].

 

     Art. 13.

     Per l'anno 1979 le somme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere, rispettivamente, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

     Ai soli effetti dell'art. 18, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l'ammontare delle somme attribuite nel 1977, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, va ricalcolato considerando riscosse le somme che non sono state introitate nell'anno assunto a base di riferimento in conseguenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, adottati nell'anno medesimo, connessi a calamità atmosferiche.

     Ai fini del calcolo di cui al precedente comma non si tiene conto di quelle somme riscosse, nell'anno assunto a base di riferimento, per effetto di revoca di tolleranze concesse in anni precedenti a quello di riferimento stesso, connesse a provvedimenti di sgravio o di sospensione adottati in occasione di calamità atmosferiche.

 

     Art. 14. [11]

     Per l'anno 1979 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e comunque dovrà contribuire a determinare un incremento percentuale delle entrate complessive per trasferimenti a carico del bilancio dello Stato non inferiori a quello assicurato, rispetto al 1978, all'ammontare del foglio per le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 291.

 

     Art. 15.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, valutato per l'anno 1979, in L. 62.200.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. [11]

     Le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1979, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1976 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

 

     Art. 17.

     E' confermata, anche per l'anno 1979, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste all'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1978, per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43 [10].

 

     Art. 17 bis. [5]

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI, sarà provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

     Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei relativi tesorieri contenute negli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1980.

 

     Art. 18. [12]

     La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali e delle loro aziende.

     L'importo unitario delle singole operazioni non potrà essere inferiore a 10 miliardi di lire. Per il raggiungimento di tale importo, le regioni o consorzi di enti locali territoriali possono organizzare la domanda di più comuni o province. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le relative modalità e procedure.

     Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite eventuali diverse modalità di erogazione delle somme, nonché il tasso di interesse da riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da somministrare.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [13].

     Per le operazioni di finanziamento di opere di pertinenza delle aziende di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare le garanzie previste dalla legge stessa [10].

     Con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazioni del consiglio di amministrazione e della commissione di vigilanza, l'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti potrà essere esteso ad altre spese di investimento.

     Con la medesima procedura, potranno altresì essere determinate nuove disposizioni generali, anche a modifica delle norme vigenti per i prestiti della Cassa depositi e prestiti, in materia di istruttoria, garanzia e somministrazione dei prestiti stessi.

     I decreti di cui ai commi precedenti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, predispone il programma di massima per l'utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi sulla base delle risorse che si prevedono disponibili per l'anno successivo. Il programma di cui sopra è comunicato dal Ministro del tesoro al Parlamento [10].

     Per l'anno 1979 la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [10].

     Il riscontro della Corte dei conti sulle operazioni di mutuo e sulle relative somministrazioni è effettuato in forma successiva.

 

          Art. 19 bis. [14]

     (Omissis) [15].

     In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

 

     Art. 20.

     Sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi, la Cassa depositi e prestiti liquiderà annualmente gli interessi, al tasso vigente per i depositi volontari.

     Gli interessi sono corrisposti interamente all'ente mutuatario, anche se il mutuo è assistito da contributi regionali o statali.

 

     Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 gennaio 1979, n. 3.

[2] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[5] Articolo aggiunto dell'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[5] Articolo aggiunto dell'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[2] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[6] Gli ultimi due commi hanno così sostituito l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[6] Gli ultimi due commi hanno così sostituito l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[7] Le tasse sulle concessioni comunali di cui al presente articolo sono state abolite dall'art. 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[8] Termine così modificato dall'art. 11 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153.

[9] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[11] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[11] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[5] Articolo aggiunto dell'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[13] Sostituisce l'art. 72 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[10] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 8 gennaio 1979, n. 3.

[15] Sostituisce l'art. 3 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.