§ 98.1.27764 - D.L. 1 marzo 1985, n. 44 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1985
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per [...]
Art. 2.  [9]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27764 - D.L. 1 marzo 1985, n. 44 [1] .

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.

(G.U. 2 marzo 1985, n. 53)

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985 [2] .

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile. [3]

     3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile. [4]

     4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

     5. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

     6. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente differito al 1° gennaio 1986 [5] .

     6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato. [6]

     6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "22.900 miliardi". [7]

     7. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985. [8]

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. [9]

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 aprile 1985, n. 155.

[2]  Per il differimento del presente termine, vedi l'art. 1 del D.L. 20 settembre 1985, n. 477.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 1° gennaio 1987 dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 è stato ulteriormente prorogato al 1° luglio 1988 dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.