Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/07/1984 |
Numero: | 381 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni |
§ 98.1.25953 - Legge 25 luglio 1984, n. 381. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.
(G.U. 27 luglio 1984, n. 206)
Il
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'art. 3 della
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del
a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;
b) i limiti di accettabilità per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi;
c) le condizioni di qualità del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento.
2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'art. 6, comma 10, del
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:
a) riconosce la priorità della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione;
b) valuta la congruità dei limiti di accettabilità delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;
c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"I Comitati interministeriali di cui all'art. 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'art. 3, ultimo comma, della
[1] Abrogata dall'art. 63 del