§ 12.4.26 - L. 15 aprile 1965, n. 344.
Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:15/04/1965
Numero:344


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato.
Art. 3.      Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di [...]


§ 12.4.26 - L. 15 aprile 1965, n. 344.

Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti.

(G.U. 27 aprile 1965, n. 105).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato.

 

     Art. 3.

     Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822.