Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 26/03/1975 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. unico. Il penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito [...] |
§ 27.1.3D - Legge 26 marzo 1975, n. 92.
Elevazione del limite di somma stabilito dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
(G.U. 12 aprile 1975, n. 98)
Il penultimo comma dell'art. 56 del
"Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".