Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 09/12/1986 |
Numero: | 833 |
Sommario |
Art. 1. 1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e [...] |
Art. 2. 1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, [...] |
Art. 3. 1. Le somme di cui all'art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico [...] |
Art. 4. 1. L'ottavo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente |
Art. 5. [8] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 93.3.11 - D.L. 9 dicembre 1986, n. 833 [1] .
Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.
(G.U. 10 dicembre 1986, n. 286)
1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della
2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato [3] .
1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza [5] .
1. Le somme di cui all'art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al nono comma dell'art. 8 della
1. L'ottavo comma dell'art. 3 della
"Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 16 del
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 310, della
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.