§ 93.3.11 - D.L. 9 dicembre 1986, n. 833 .
Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:09/12/1986
Numero:833


Sommario
Art. 1.      1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e [...]
Art. 2.      1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, [...]
Art. 3.      1. Le somme di cui all'art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico [...]
Art. 4.      1. L'ottavo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente
Art. 5.  [8]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 93.3.11 - D.L. 9 dicembre 1986, n. 833 [1] .

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

(G.U. 10 dicembre 1986, n. 286)

 

     Art. 1.

     1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari all'80 per cento del loro ammontare [2] .

     2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato [3] .

 

          Art. 2.

     1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 [4] .

     1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza [5] .

 

          Art. 3.

     1. Le somme di cui all'art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [6] .

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al nono comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica [7] .

 

          Art. 4.

     1. L'ottavo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

     "Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con umodificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda".

 

          Art. 5. [8]

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1987, n. 18.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 310, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.