Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/03/1982 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni |
Art. 2. Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495 e 4 novembre 1981, n. 620 |
§ 98.1.27797 - Legge 5 marzo 1982, n. 62. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
(G.U. 5 marzo 1982, n. 63)
E' convertito in legge il
All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'art. 13 della
L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:
"Art. 2. - In attuazione della lettera e) del primo comma dell'art. 4 della
Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.
Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.
Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 4 della
Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.
La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sotto sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'art. 48 della
"Art. 2-bis. - Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal n. 1 dell'art. 4 della
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.
I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'art. 22 della
L'articolo 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - L'art. 2-bis del
"Al quarto comma dell'art. 7 della
All'articolo 4, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o ad esperti".
L'articolo 5 è soppresso.
Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-
[1] Abrogata dall'art. 63 del