Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 24/07/2018 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 17.2.349 - L. 24 luglio 2018, n. 89.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
(G.U. 24 luglio 2018, n. 170)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
«Art. 01 (Proroga dello stato di emergenza). - 1. All'articolo 1 del
"4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del
Art. 02 (Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case). - 1. Nel capo I-bis del titolo I del
"Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalità turistiche). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonchè le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1".
Art. 03 (Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). - 1. All'articolo 6, comma 1, del
a) alla lettera a), le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonchè dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
b) alla lettera c), le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonchè l'eliminazione delle barriere architettoniche".
Art. 04 (Indennità di occupazione di suolo pubblico). - 1. All'articolo 6 del
"8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo".
Art. 05 (Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini). - 1. All'articolo 8 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo";
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale".
2. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del
Art. 06 (Revisione della soglia di obbligatorietà SOA ai sensi dell'articolo 84 del
Art. 07 (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. L'articolo 8-bis del
"Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative) - 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al
2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.
4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al
6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune".
Art. 08 (Disposizioni in materia di ruderi e collabenti). - 1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al
Art. 09 (Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi). - 1. Al comma 2 dell'articolo 11 del
Art. 010 (Semplificazioni amministrative). - 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del
Art. 011 (Soggetti attuatori). - 1. All'articolo 15 del
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le diocesi" sono inserite le seguenti: "e i comuni";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis";
c) al comma 3, dopo le parole: "
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al
Art. 012 (Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente). - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del
Art. 013 (Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza). - 1. All'articolo 18 del
a) al comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" è inserita la seguente: "anche";
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il
a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo".
Art. 014 (Disposizioni in materia di materiali da scavo). - 1. All'articolo 28, comma 13-ter, del
Art. 015 (Proroga dei mutui dei comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci). - 1. All'articolo 44 del
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";
b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «
al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo è soppresso»;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «terzo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: "entro il 31 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019" e» e le parole: «a decorrere dal 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta»;
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"»;
al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «in unica rata o»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del
6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del
al comma 8, lettera c), le parole: «27,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «27,02 milioni» e le parole: «5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020»;
al comma 8, lettera d), le parole: «3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3» sono sostituite dalle seguenti: «3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Proroga della sospensione dei mutui). - 1. All'articolo 14, comma 6, del
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del
a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
Art. 1-ter (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito). - 1. All'articolo 12, comma 1, del
Art. 1-quater (Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale). - 1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada.
Art. 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione). - 1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonchè di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati). - 1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del citato
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'articolo 52 del
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purchè tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018».