§ 67.2.121 - L. 24 luglio 2019, n. 73.
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:24/07/2019
Numero:73


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 67.2.121 - L. 24 luglio 2019, n. 73.

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

(G.U. 2 agosto 2019, n. 180)

 

Art. 1.

     1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è differito al 1° gennaio 2020 [1].

     2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 1° gennaio 2021 dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.