§ 95.1.397 - L. 28 marzo 2014, n. 50.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:28/03/2014
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè altre disposizioni urgenti in materia tributaria [...]


§ 95.1.397 - L. 28 marzo 2014, n. 50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

(G.U. 29 marzo 2014, n. 74)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4

 

     L'articolo 1 è soppresso.

 

     All'articolo 2:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro"».

 

     All'articolo 3:

     alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,»;

     al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 2, alinea:

     dopo le parole: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis,», le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;

     al comma 4:

     al primo periodo, la parola: «Albereto» è sostituita dalla seguente: «Albareto», dopo le parole: «La Rocca e Navicello,» sono inserite le seguenti: «nonchè per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,», dopo le parole: «l'inagibilità» sono inserite le seguenti: «, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall'autorità comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente,»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «dall'evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»;

     al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»;

     al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;

     al comma 7, le parole: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2006».

 

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3 bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). - 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonchè ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonchè ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

     2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

     3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

 

     All'articolo 4, comma 1:

     l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

 

     Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis (Articolo 3, comma 1-bis)

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014

 

Elenco dei comuni

 

PROVINCIA

Comune

 

 

BL

Agordo

BL

Alano di Piave

BL

Alleghe

BL

Auronzo di Cadore

BL

Belluno

BL

Borca di Cadore

BL

Calalzo di Cadore

BL

Canale d'Agordo

BL

Castellavazzo

BL

Cencenighe Agordino

BL

Chies d'Alpago

BL

Cibiana di Cadore

BL

Colle Santa Lucia

BL

Comelico Superiore

BL

Cortina d'Ampezzo

BL

Danta di Cadore

BL

Domegge di Cadore

BL

Falcade

BL

Farra d'Alpago

BL

Feltre

BL

Forno di Zoldo

BL

Gosaldo

BL

La Valle Agordina

BL

Lamon

BL

Lentiai

BL

Limana

BL

Livinallongo del Col di Lana

BL

Longarone

BL

Lorenzago di Cadore

BL

Lozzo di Cadore

BL

Mel

BL

Ospitale di Cadore

BL

Pedavena

BL

Perarolo di Cadore

BL

Pieve d'Alpago

BL

Pieve di Cadore

BL

Ponte nelle Alpi

BL

Puos d'Alpago

BL

Rivamonte Agordino

BL

Rocca Pietore

BL

San Nicolò di Comelico

BL

San Pietro di Cadore

BL

San Tomaso Agordino

BL

San Vito di Cadore

BL

Santo Stefano di Cadore

BL

Sappada

BL

Selva di Cadore

BL

Seren del Grappa

BL

Sovramonte

BL

Taibon Agordino

BL

Tambre

BL

Trichiana

BL

Vallada Agordina

BL

Valle di Cadore

BL

Vigo di Cadore

BL

Vodo di Cadore

BL

Voltago Agordino

BL

Zoldo Alto

BL

Zoppè di Cadore

PD

Abano Terme

PD

Agna

PD

Anguillara Veneta

PD

Arquà Petrarca

PD

Baone

PD

Barbona

PD

Battaglia Terme

PD

Boara Pisani

PD

Bovolenta

PD

Cadoneghe

PD

Campodarsego

PD

Carmignano di Brenta

PD

Casale di Scodosia

PD

Cervarese Santa Croce

PD

Cinto Euganeo

PD

Cittadella

PD

Codevigo

PD

Este

PD

Fontaniva

PD

Galzignano Terme

PD

Gazzo

PD

Grantorto

PD

Granze

PD

Limena

PD

Lozzo Atestino

PD

Maserà di Padova

PD

Masi

PD

Megliadino San Fidenzio

PD

Megliadino San Vitale

PD

Merlara

PD

Monselice

PD

Montagnana

PD

Montegrotto Terme

PD

Padova

PD

Pernumia

PD

Piacenza d'Adige

PD

Piazzola sul Brenta

PD

Ponso

PD

Pontelongo

PD

Pozzonovo

PD

Rovolon

PD

Rubano

PD

Saccolongo

PD

San Giorgio delle Pertiche

PD

San Martino di Lupari

PD

San Pietro Viminario

PD

Santa Giustina in Colle

PD

Santa Margherita d'Adige

PD

Sant'Urbano

PD

Selvazzano Dentro

PD

Teolo

PD

Tombolo

PD

Torreglia

PD

Urbana

PD

Veggiano

PD

Vescovana

PD

Vighizzolo d'Este

PD

Vigodarzere

PD

Villa Estense

PD

Villafranca Padovana

PD

RO

Adria

RO

Ariano nel Polesine

RO

Bagnolo di Po

RO

Bergantino

RO

Castelguglielmo

RO

Ceregnano

RO

Corbola

RO

Ficarolo

RO

Gavello

RO

Giacciano con Baruchella

RO

Loreo

RO

Melara

RO

Porto Tolle

RO

Rosolina

RO

San Bellino

RO

Stienta

RO

Taglio di Po

RO

Trecenta

TV

Arcade

TV

Asolo

TV

Borso del Grappa

TV

Breda di Piave

TV

Caerano di San Marco

TV

Cappella Maggiore

TV

Carbonera

TV

Casale sul Sile

TV

Castelfranco Veneto

TV

Cavaso del Tomba

TV

Cessalto

TV

Cimadolmo

TV

Cison di Valmarino

TV

Codognè

TV

Colle Umberto

TV

Conegliano

TV

Farra di Soligo

TV

Follina

TV

Fontanelle

TV

Fregona

TV

Godega di Sant'Urbano

TV

Gorgo al Monticano

TV

Istrana

TV

Mansuè

TV

Mareno di Piave

TV

Maser

TV

Maserada sul Piave

TV

Meduna di Livenza

TV

Morgano

TV

Moriago della Battaglia

TV

Motta di Livenza

TV

Nervesa della Battaglia

TV

Oderzo

TV

Orsago

TV

Paderno del Grappa

TV

Paese

TV

Pieve di Soligo

TV

Ponzano Veneto

TV

Portobuffolè

TV

Possagno

TV

Preganziol

TV

Refrontolo

TV

Resana

TV

Roncade

TV

San Fior

TV

San Pietro di Feletto

TV

San Polo Di Piave

TV

San Vendemiano

TV

San Zanone degli Ezzelini

TV

Santa Lucia di Piave

TV

Sarmede

TV

Sernaglia della Battaglia

TV

Silea

TV

Susegana

TV

Tarzo

TV

Trevignano

TV

Valdobbiadene

TV

Vazzola

TV

Vidor

TV

Villorba

TV

Vittorio Veneto

TV

Volpago del Montello

VE

Annone Veneto

VE

Campolongo Maggiore

VE

Caorle

VE

Cavarzere

VE

Ceggia

VE

Chioggia

VE

Cinto Caomaggiore

VE

Concordia Sagittaria

VE

Eraclea

VE

Fossalta di Piave

VE

Fossò

VE

Gruaro

VE

Jesolo

VE

Meolo

VE

Mira

VE

Musile di Piave

VE

Portogruaro

VE

Quarto d'Altino

VE

Salzano

VE

San Donà di Piave

VE

San Michele al Tagliamento

VE

Santa Maria di Sala

VE

Santo Stino di Livenza

VE

Scorzè

VE

Torre di Mosto

VE

Venezia

VI

Agugliaro

VI

Albettone

VI

Altavilla Vicentina

VI

Arcugnano

VI

Arzignano

VI

Asiago

VI

Barbarano Vicentino

VI

Bolzano Vicentino

VI

Breganze

VI

Brendola

VI

Brogliano

VI

Caldogno

VI

Caltrano

VI

Calvene

VI

Campiglia dei Berici

VI

Carrè

VI

Castelgomberto

VI

Chiampo

VI

Cornedo Vicentino

VI

Costabissara

VI

Creazzo

VI

Crespadoro

VI

Dueville

VI

Enego

VI

Fara Vicentino

VI

Gambellara

VI

Gambugliano

VI

Grisignano di Zocco

VI

Isola Vicentina

VI

Longare

VI

Lonigo

VI

Lusiana

VI

Malo

VI

Marostica

VI

Mason Vicentino

VI

Molvena

VI

Monte di Malo

VI

Montebello Vicentino

VI

Montecchio Maggiore

VI

Montegalda

VI

Montegaldella

VI

Monteviale

VI

Montorso Vicentino

VI

Mossano

VI

Nanto

VI

Nogarole Vicentino

VI

Noventa Vicentina

VI

Orgiano

VI

Pianezze

VI

Posina

VI

Pozzoleone

VI

Quinto Vicentino

VI

Romano d'Ezzelino

VI

Salcedo

VI

San Vito di Leguzzano

VI

Sandrigo

VI

Sarcedo

VI

Sarego

VI

Sossano

VI

Sovizzo

VI

Torrebelvicino

VI

Torri di Quartesolo

VI

Trissino

VI

Valli del Pasubio

VI

Vicenza

VI

Villaga

VI

Villaverla

VR

Angiari

VR

Arcole

VR

Badia Calavena

VR

Bevilacqua

VR

Brentino Belluno

VR

Brenzone

VR

Caprino Veronese

VR

Castagnaro

VR

Castel d'Azzano

VR

Cazzano di Tramigna

VR

Cologna Veneta

VR

Fumane

VR

Gazzo Veronese

VR

Grezzana

VR

Isola Rizza

VR

Minerbe

VR

Montecchia di Crosara

VR

Negrar

VR

Nogara

VR

Povegliano Veronese

VR

Roncà

VR

Roverchiara

VR

Roverè Veronese

VR

San Giovanni Ilarione

VR

San Martino Buon Albergo

VR

San Mauro di Saline

VR

San Pietro di Morubio

VR

Soave

VR

Terrazzo

VR

Tregnago

VR

Valeggio sul Mincio

VR

Velo Veronese

VR

Vestenanova

VR

Villafranca di Verona

VR

Zimella».

 

     Al titolo:

     e parole: «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè altre disposizioni» sono soppresse.