Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 28/01/2014 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale |
Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e contributiva |
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e [...] |
Art. 3 bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). |
Art. 4. Copertura finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 95.1.393 - D.L. 28 gennaio 2014, n. 4. [1]
Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi [2].
(G.U. 29 gennaio 2014, n. 23)
Art. 1. Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale [3]
[1. Al
«5-quater. (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del
2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.
5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del
b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.
5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del
6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del
5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonchè ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.".
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del
3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della
Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e contributiva
1. All'articolo 1 della
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla
d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonchè, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).
3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della
3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al
4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al
4-bis. All'articolo 4, comma 3, del
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile [6]
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8].
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi 1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall'articolo 29 del
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, nonchè per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni [11].
4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati [13].
6. All'articolo 1, comma 123, della
7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonchè al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonchè presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'
Art. 3 bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). [15]
1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
Art. 4. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede [16]:
a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 2, comma 1, lettera c)
PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI
(in milioni di euro)
MINISTERO |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
355,7 |
418,0 |
463,7 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
55,6 |
81,0 |
77,3 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
21,5 |
6,4 |
5,4 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
13,5 |
34,6 |
42,9 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
13,5 |
23,3 |
27,4 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
30,9 |
54,7 |
59,6 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
2,9 |
6,3 |
7,9 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
113,0 |
153,1 |
155,4 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
89,5 |
239,8 |
334,7 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
11,1 |
7,8 |
8,3 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
2,8 |
3,8 |
4,0 |
TOTALE |
710,0 |
1.028,8 |
1.186,7 |
Allegato 1-bis [18]
(Articolo 3, comma 1-bis)
Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Elenco dei comuni
PROVINCIA |
Comune |
|
|
BL |
Agordo |
BL |
Alano di Piave |
BL |
Alleghe |
BL |
Auronzo di Cadore |
BL |
Belluno |
BL |
Borca di Cadore |
BL |
Calalzo di Cadore |
BL |
Canale d'Agordo |
BL |
Castellavazzo |
BL |
Cencenighe Agordino |
BL |
Chies d'Alpago |
BL |
Cibiana di Cadore |
BL |
Colle Santa Lucia |
BL |
Comelico Superiore |
BL |
Cortina d'Ampezzo |
BL |
Danta di Cadore |
BL |
Domegge di Cadore |
BL |
Falcade |
BL |
Farra d'Alpago |
BL |
Feltre |
BL |
Forno di Zoldo |
BL |
Gosaldo |
BL |
La Valle Agordina |
BL |
Lamon |
BL |
Lentiai |
BL |
Limana |
BL |
Livinallongo del Col di Lana |
BL |
Longarone |
BL |
Lorenzago di Cadore |
BL |
Lozzo di Cadore |
BL |
Mel |
BL |
Ospitale di Cadore |
BL |
Pedavena |
BL |
Perarolo di Cadore |
BL |
Pieve d'Alpago |
BL |
Pieve di Cadore |
BL |
Ponte nelle Alpi |
BL |
Puos d'Alpago |
BL |
Rivamonte Agordino |
BL |
Rocca Pietore |
BL |
San Nicolò di Comelico |
BL |
San Pietro di Cadore |
BL |
San Tomaso Agordino |
BL |
San Vito di Cadore |
BL |
Santo Stefano di Cadore |
BL |
Sappada |
BL |
Selva di Cadore |
BL |
Seren del Grappa |
BL |
Sovramonte |
BL |
Taibon Agordino |
BL |
Tambre |
BL |
Trichiana |
BL |
Vallada Agordina |
BL |
Valle di Cadore |
BL |
Vigo di Cadore |
BL |
Vodo di Cadore |
BL |
Voltago Agordino |
BL |
Zoldo Alto |
BL |
Zoppè di Cadore |
PD |
Abano Terme |
PD |
Agna |
PD |
Anguillara Veneta |
PD |
Arquà Petrarca |
PD |
Baone |
PD |
Barbona |
PD |
Battaglia Terme |
PD |
Boara Pisani |
PD |
Bovolenta |
PD |
Cadoneghe |
PD |
Campodarsego |
PD |
Carmignano di Brenta |
PD |
Casale di Scodosia |
PD |
Cervarese Santa Croce |
PD |
Cinto Euganeo |
PD |
Cittadella |
PD |
Codevigo |
PD |
Este |
PD |
Fontaniva |
PD |
Galzignano Terme |
PD |
Gazzo |
PD |
Grantorto |
PD |
Granze |
PD |
Limena |
PD |
Lozzo Atestino |
PD |
Maserà di Padova |
PD |
Masi |
PD |
Megliadino San Fidenzio |
PD |
Megliadino San Vitale |
PD |
Merlara |
PD |
Monselice |
PD |
Montagnana |
PD |
Montegrotto Terme |
PD |
Padova |
PD |
Pernumia |
PD |
Piacenza d'Adige |
PD |
Piazzola sul Brenta |
PD |
Ponso |
PD |
Pontelongo |
PD |
Pozzonovo |
PD |
Rovolon |
PD |
Rubano |
PD |
Saccolongo |
PD |
San Giorgio delle Pertiche |
PD |
San Martino di Lupari |
PD |
San Pietro Viminario |
PD |
Santa Giustina in Colle |
PD |
Santa Margherita d'Adige |
PD |
Sant'Urbano |
PD |
Selvazzano Dentro |
PD |
Teolo |
PD |
Tombolo |
PD |
Torreglia |
PD |
Urbana |
PD |
Veggiano |
PD |
Vescovana |
PD |
Vighizzolo d'Este |
PD |
Vigodarzere |
PD |
Villa Estense |
PD |
Villafranca Padovana |
PD |
Vò |
RO |
Adria |
RO |
Ariano nel Polesine |
RO |
Bagnolo di Po |
RO |
Bergantino |
RO |
Castelguglielmo |
RO |
Ceregnano |
RO |
Corbola |
RO |
Ficarolo |
RO |
Gavello |
RO |
Giacciano con Baruchella |
RO |
Loreo |
RO |
Melara |
RO |
Porto Tolle |
RO |
Rosolina |
RO |
San Bellino |
RO |
Stienta |
RO |
Taglio di Po |
RO |
Trecenta |
TV |
Arcade |
TV |
Asolo |
TV |
Borso del Grappa |
TV |
Breda di Piave |
TV |
Caerano di San Marco |
TV |
Cappella Maggiore |
TV |
Carbonera |
TV |
Casale sul Sile |
TV |
Castelfranco Veneto |
TV |
Cavaso del Tomba |
TV |
Cessalto |
TV |
Cimadolmo |
TV |
Cison di Valmarino |
TV |
Codognè |
TV |
Colle Umberto |
TV |
Conegliano |
TV |
Farra di Soligo |
TV |
Follina |
TV |
Fontanelle |
TV |
Fregona |
TV |
Godega di Sant'Urbano |
TV |
Gorgo al Monticano |
TV |
Istrana |
TV |
Mansuè |
TV |
Mareno di Piave |
TV |
Maser |
TV |
Maserada sul Piave |
TV |
Meduna di Livenza |
TV |
Morgano |
TV |
Moriago della Battaglia |
TV |
Motta di Livenza |
TV |
Nervesa della Battaglia |
TV |
Oderzo |
TV |
Orsago |
TV |
Paderno del Grappa |
TV |
Paese |
TV |
Pieve di Soligo |
TV |
Ponzano Veneto |
TV |
Portobuffolè |
TV |
Possagno |
TV |
Preganziol |
TV |
Refrontolo |
TV |
Resana |
TV |
Roncade |
TV |
San Fior |
TV |
San Pietro di Feletto |
TV |
San Polo Di Piave |
TV |
San Vendemiano |
TV |
San Zanone degli Ezzelini |
TV |
Santa Lucia di Piave |
TV |
Sarmede |
TV |
Sernaglia della Battaglia |
TV |
Silea |
TV |
Susegana |
TV |
Tarzo |
TV |
Trevignano |
TV |
Valdobbiadene |
TV |
Vazzola |
TV |
Vidor |
TV |
Villorba |
TV |
Vittorio Veneto |
TV |
Volpago del Montello |
VE |
Annone Veneto |
VE |
Campolongo Maggiore |
VE |
Caorle |
VE |
Cavarzere |
VE |
Ceggia |
VE |
Chioggia |
VE |
Cinto Caomaggiore |
VE |
Concordia Sagittaria |
VE |
Eraclea |
VE |
Fossalta di Piave |
VE |
Fossò |
VE |
Gruaro |
VE |
Jesolo |
VE |
Meolo |
VE |
Mira |
VE |
Musile di Piave |
VE |
Portogruaro |
VE |
Quarto d'Altino |
VE |
Salzano |
VE |
San Donà di Piave |
VE |
San Michele al Tagliamento |
VE |
Santa Maria di Sala |
VE |
Santo Stino di Livenza |
VE |
Scorzè |
VE |
Torre di Mosto |
VE |
Venezia |
VI |
Agugliaro |
VI |
Albettone |
VI |
Altavilla Vicentina |
VI |
Arcugnano |
VI |
Arzignano |
VI |
Asiago |
VI |
Barbarano Vicentino |
VI |
Bolzano Vicentino |
VI |
Breganze |
VI |
Brendola |
VI |
Brogliano |
VI |
Caldogno |
VI |
Caltrano |
VI |
Calvene |
VI |
Campiglia dei Berici |
VI |
Carrè |
VI |
Castelgomberto |
VI |
Chiampo |
VI |
Cornedo Vicentino |
VI |
Costabissara |
VI |
Creazzo |
VI |
Crespadoro |
VI |
Dueville |
VI |
Enego |
VI |
Fara Vicentino |
VI |
Gambellara |
VI |
Gambugliano |
VI |
Grisignano di Zocco |
VI |
Isola Vicentina |
VI |
Longare |
VI |
Lonigo |
VI |
Lusiana |
VI |
Malo |
VI |
Marostica |
VI |
Mason Vicentino |
VI |
Molvena |
VI |
Monte di Malo |
VI |
Montebello Vicentino |
VI |
Montecchio Maggiore |
VI |
Montegalda |
VI |
Montegaldella |
VI |
Monteviale |
VI |
Montorso Vicentino |
VI |
Mossano |
VI |
Nanto |
VI |
Nogarole Vicentino |
VI |
Noventa Vicentina |
VI |
Orgiano |
VI |
Pianezze |
VI |
Posina |
VI |
Pozzoleone |
VI |
Quinto Vicentino |
VI |
Romano d'Ezzelino |
VI |
Salcedo |
VI |
San Vito di Leguzzano |
VI |
Sandrigo |
VI |
Sarcedo |
VI |
Sarego |
VI |
Sossano |
VI |
Sovizzo |
VI |
Torrebelvicino |
VI |
Torri di Quartesolo |
VI |
Trissino |
VI |
Valli del Pasubio |
VI |
Vicenza |
VI |
Villaga |
VI |
Villaverla |
VR |
Angiari |
VR |
Arcole |
VR |
Badia Calavena |
VR |
Bevilacqua |
VR |
Brentino Belluno |
VR |
Brenzone |
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Caprino Veronese |
VR |
Castagnaro |
VR |
Castel d'Azzano |
VR |
Cazzano di Tramigna |
VR |
Cologna Veneta |
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Fumane |
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Gazzo Veronese |
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Grezzana |
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Isola Rizza |
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Minerbe |
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Montecchia di Crosara |
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Negrar |
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Nogara |
VR |
Povegliano Veronese |
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Roncà |
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Roverchiara |
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Roverè Veronese |
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San Giovanni Ilarione |
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San Martino Buon Albergo |
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San Mauro di Saline |
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San Pietro di Morubio |
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Soave |
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Terrazzo |
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Tregnago |
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Valeggio sul Mincio |
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Velo Veronese |
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Vestenanova |
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Villafranca di Verona |
VR |
Zimella |
Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonchè altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale
1. Al
«5-quater. (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del
2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.
5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del
b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.
5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del
6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del
5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonchè ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.".
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del
3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della
Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e contributiva
1. All'articolo 1 della
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla
d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonchè, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).
3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della
4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall'articolo 29 del
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All'articolo 1, comma 123, della
7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonchè al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonchè presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'
Art. 4. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:
a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 2, comma 1, lettera c)
PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI
(in milioni di euro)
MINISTERO |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
355,7 |
418,0 |
463,7 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
55,6 |
81,0 |
77,3 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
21,5 |
6,4 |
5,4 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
13,5 |
34,6 |
42,9 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
13,5 |
23,3 |
27,4 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
30,9 |
54,7 |
59,6 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
2,9 |
6,3 |
7,9 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
113,0 |
153,1 |
155,4 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
89,5 |
239,8 |
334,7 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
11,1 |
7,8 |
8,3 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
2,8 |
3,8 |
4,0 |
TOTALE |
710,0 |
1.028,8 |
1.186,7 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Articolo soppresso dalla L. di conversione. L'art. 1 della stessa L. di conversione ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 542, della
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[17] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[18] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.