Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 17/04/2014 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilità) |
Art. 2. (Sostegno al reddito per i lavoratori edili) |
Art. 3. (Impinguamento spesa per avvalimento apporti esterni) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2012) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008) |
Art. 6. (Scorrimento graduatoria anno scolastico 2013-2014 progetti speciali) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 76/1982) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7/2008) |
Art. 9. (Ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna) |
Art. 10. (Interventi di viabilità sul territorio del Comune di Savogna) |
Art. 11. (Investimenti comunali in territorio classificato montano) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 3.16.113 - L.R. 17 aprile 2014, n. 8.
Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.
(B.U. 23 aprile 2014, n. 17)
Art. 1. (Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziative di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9, comma 48, della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della
Art. 2. (Sostegno al reddito per i lavoratori edili)
1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.
8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della
9. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014".
10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della
Art. 3. (Impinguamento spesa per avvalimento apporti esterni)
1. In relazione alle esigenze operative della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 120.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 14 le parole «per il finanziamento dei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento d'interventi rientranti nei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015»;
b) al comma 15 le parole «Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia d'istruzione»;
c) al comma 16 le parole «per l'anno accademico 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici successivi»;
d) il comma 16 bis è sostituito dal seguente:
«16 bis. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 24 le parole «individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della
b) al comma 25 le parole «Direzione centrale istruzione, formazione e cultura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia d'istruzione»;
c) dopo il comma 25 è inserito il seguente:
«25 bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.».
Art. 6. (Scorrimento graduatoria anno scolastico 2013-2014 progetti speciali) [2]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'articolo 7, comma 3, della
2. I progetti finanziati ai sensi del comma 1 sono realizzati e conclusi entro il 31 dicembre 2014.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse".
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«3 bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici interventi formativi.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai componenti delle commissioni d'esame spetta un'indennità oraria di 10 euro per un massimo di 8 ore nella giornata. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali.».
Art. 8. (Modifiche all'articolo 24 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della
«3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.
3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.».
Art. 9. (Ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 10, della
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della
Art. 10. (Interventi di viabilità sul territorio del Comune di Savogna)
1. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna 29 giugno 2010, n. 24/SPM, per la quota relativa al progetto "B2.2. Costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna (430.000 euro)", a un "Intervento di miglioramento della connettività viaria minore di supporto alla permeabilità transfrontaliera nel comune di Savogna e lavori di risanamento conservativo del tratto stradale località Ieronizza-Masseris".
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della quota di finanziamento, al Servizio coordinamento politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto 29 giugno 2010, n. 24/SPM.
Art. 11. (Investimenti comunali in territorio classificato montano)
1. Il contributo di 150.000 euro concesso al Comune di Pinzano al Tagliamento con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2013, n. 1643, è confermato a condizione che l'inizio lavori, già previsto entro la scadenza del 1 aprile 2014, avvenga entro la data del 30 aprile 2014.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della