Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 24/01/1997 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993). |
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/1993). |
Art. 3. (Integrazione della legge regionale 26/1993). |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/1993). |
Art. 5. (Utilizzazione del personale delle Province). |
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982). |
Art. 7. (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/1996). |
Art. 8. (Proroga del termine e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11/1996). |
Art. 9. (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996). |
Art. 10. (Contingente massimo di operai in amministrazione diretta di cui alla legge regionale 9/1990). |
Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8/1993). |
Art. 12. (Modifica della legge regionale 52/1980). |
Art. 13. (Efficacia della legge). |
Art. 14. (Entrata in vigore). |
§ 3.10.55 - Legge Regionale 24 gennaio 1997, n. 6.
Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 29 gennaio 1997, n. 5).
Art. 1. (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della
Art. 3. (Integrazione della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della
1. - 2. [4].
3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4 della
Art. 5. (Utilizzazione del personale delle Province). [5]
1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio.
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 7 della
Art. 7. (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della
Art. 8. (Proroga del termine e modifica dell'articolo 12 della
Art. 9. (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della
1. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili della soppressa Azienda delle foreste, il Commissario liquidatore di cui all'articolo 78 della
2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 31 dicembre 1996 dalla soppressa Azienda delle foreste ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della
3. Il Commissario provvede alla gestione del personale operaio di cui all'articolo 79 della
4. Il termine dell'1 gennaio 1997, previsto dall'articolo 79 della
5. Nelle more della definizione dei procedimenti di trasferimento al patrimonio regionale dei beni dell'Azienda delle foreste e del subentro da parte dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio di cui all'articolo 79 della
6. Il Commissario entro il 31 dicembre 1997 [10], ad avvenuta conclusione della propria attività in qualità di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.
7. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), della
Art. 10. (Contingente massimo di operai in amministrazione diretta di cui alla
[1. Per l'anno 1997 il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale - di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, di cui all'articolo 1 della
Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
Art. 12. (Modifica della
Art. 13. (Efficacia della legge).
1. Gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge decorrono dall'1 gennaio 1997.
Art. 14. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della
[2] Sostituisce l'art. 2, comma 2, della
[3] Aggiunge gli artt. 3 bis e 3 ter alla
[4] Modifica ed integra l'art. 4 della
[5] Articolo sostituito dall'art. 54 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[7] Modifica l'art. 1, commi 3 e 4, della
[8] Articolo abrogato dall'art. 67 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[10] Termine così prorogato dall'art. 6, comma 1, della
[11] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[12] Aggiunge l'art. 7 quater alla