§ 4.8.67 - Legge Regionale 7 novembre 1996, n. 45.
Interventi urgenti in materia di trasporti pubblici locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:07/11/1996
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Criteri e condizioni generali, modalità di valutazione).
Art. 3.  (Interventi con fondi assegnati dallo Stato).
Art. 4.  (Integrazione all'articolo 56 della legge regionale 41/1986).
Art. 5.  (Norme finanziarie).
Art. 6.  (Ulteriore autorizzazione di spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1995 delle aziende di trasporto pubblico locale).
Art. 7.  (Ulteriore autorizzazione di spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994 delle aziende di trasporto pubblico locale).
Art. 8.  (Ulteriore autorizzazione di spesa per gli investimenti per il rinnovo e il potenziamento di materiale rotabile).
Art. 9.  (Copertura finanziaria).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 4.8.67 - Legge Regionale 7 novembre 1996, n. 45. [1]

Interventi urgenti in materia di trasporti pubblici locali.

(B.U. 13 novembre 1996, n. 46).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per contribuire al risanamento economico del settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge regionale di riordino della disciplina dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, la Regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, che non risultino coperti da contributi regionali e statali.

 

     Art. 2. (Criteri e condizioni generali, modalità di valutazione).

     1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 vengono assegnati alle aziende, ivi indicate, inserite per ciascun anno dal 1987 al 1989 nei programmi annuali di esercizio deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

     2. Qualora nel periodo previsto dall'articolo 1, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero intervenuti subentri nelle concessioni o costituzione di nuove aziende derivanti da fusione o accorpamenti di aziende preesistenti, i contributi a queste spettanti sono concessi alle nuove aziende.

     2 bis. Le Aziende subentrate nelle concessioni esercitate da aziende municipalizzate, consortili o da consorzi pubblici possono destinare i contributi di cui al comma 1, e per le finalità di cui all'articolo 1, ai Comuni proprietari delle aziende cessanti [2].

     3. La concessione dei contributi è disposta con delibera della Giunta regionale.

     4. Le perdite d'esercizio sono certificate dal presidente del collegio sindacale per quelle aziende che sono dotate di organo di controllo, mentre per quelle non dotate di organo di controllo le perdite d'esercizio sono certificate da uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, i quali esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati.

     5. La concessione dei contributi è condizionata all'accettazione formale, da parte del concessionario del servizio del trasporto pubblico locale, dell'importo complessivamente assegnato ai sensi della presente legge a totale soddisfacimento di ogni diritto o pretesa concernente la gestione del servizio in concessione maturato alla data del 31 dicembre 1993.

     6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dei conti consuntivi delle aziende pubbliche, ovvero dei bilanci delle imprese private, dai quali risultino i disavanzi da ripianare.

     7. L'erogazione è disposta in unica soluzione.

 

     Art. 3. (Interventi con fondi assegnati dallo Stato).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1996 mutui decennali sino alla concorrenza di lire 22.900 milioni - o del minore importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento dei mutui non superiore a lire 3.806 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 204 - per la concessione, nel rispetto del disposto di cui al citato articolo 1, comma 15, del D.L. 98/1995, di contributi per il ripiano dei disavanzi riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989 alle aziende di trasporto pubbliche e private individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

 

     Art. 4. (Integrazione all'articolo 56 della legge regionale 41/1986). [3]

 

     Art. 5. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 22.900 milioni per l'anno 1996.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 17 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - è istituito il capitolo 3989 [1.1.155.2.09.18] con la denominazione «Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989 - finanziato con contrazione di mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 22.900 milioni per l'anno 1996.

     3. Al predetto onere di lire 22.900 milioni si provvede con il ricavo del mutuo contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è istituito al Titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1665 [5.1.0.] con la denominazione «Ricavo derivante dalle operazioni di mutuo contratto per il concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio, riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 22.900 milioni per l'anno 1996.

     4. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di complessive lire 3.806 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005, suddivisa come di seguito indicato:

     a) lire 2.399 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005 corrispondenti alla quota interessi;

     b) lire 1.407 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005 corrispondenti alla quota capitale.

     5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 9 - programma 0.2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

     a) alla categoria 1.7. - spese correnti - il capitolo 1273 [1.1.173.2.08.31] con la denominazione: «Interessi, spese ed oneri accessori sui mutui contratti per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1989» e con lo stanziamento complessivo di lire 7.197 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.399 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;

     b) alla categoria 3.1. - spese di investimento - il capitolo 1312 [2.1.310.5.08.31] con la denominazione: «Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1989» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.221 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.407 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     7. All'onere derivante dal comma 4 si provvede come di seguito indicato:

     a) per complessive lire 11.418 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 13 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti);

     b) relativamente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005 con la maggiore entrata derivante dall'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del D.L. 98/1995, convertito, con modificazioni, con legge 204/1995, da accertare per gli anni medesimi sul capitolo corrispondente al capitolo 468 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.

     8. Sui precitati capitoli 1273 e 1312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.399 milioni e rispettivamente di lire 1.407 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 6. (Ulteriore autorizzazione di spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1995 delle aziende di trasporto pubblico locale).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.050 milioni per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente elevato di pari importo il limite massimo ivi indicato.

     2. Il predetto onere di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 3960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di pari importo.

 

     Art. 7. (Ulteriore autorizzazione di spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994 delle aziende di trasporto pubblico locale).

     1. Al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai ripiani dei disavanzi di esercizio delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1994, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 41/1986, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonchè dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.002 milioni per l'anno 1996.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 17 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX - è istituito il capitolo 3988 [1.1.155.2.09.18] con la denominazione «Contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 4.002 milioni per l'anno 1996.

 

     Art. 8. (Ulteriore autorizzazione di spesa per gli investimenti per il rinnovo e il potenziamento di materiale rotabile).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 56 della legge regionale 41/1986, come modificato dall'articolo 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.448 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 5.448 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di pari importo e la cui denominazione è integrata con l'aggiunta delle parole «o rigenerati» dopo le parole «autobus nuovi di fabbrica».

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere complessivo di lire 11.500 milioni, in termini di competenza, derivante dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, come di seguito indicato:

     a) per lire 5.000 milioni (partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 17 del 28 febbraio 1996;

     b) per lire 6.500 milioni (partita n. 14 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     2. All'onere complessivo di lire 11.500 milioni, in termini di cassa, derivante dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Il testo è riportato nell'art. 56 della L.R. 21 ottobre 1986, n. 41.