§ 6.3.13 - L.P. 3 luglio 1990, n. 20.
Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:03/07/1990
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Programmazione pluriennale degli interventi finanziari.
Art. 2.  Equilibrio del bilancio.
Art. 3.  Limiti di assunzione di nuovi mutui.
Art. 4.  Modalità di finanziamento dei comuni.
Art. 5.  Fondo ordinario.
Art. 6.  Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali.
Art. 7.  Fondo perequativo.
Art. 8.  Incremento annuale minimo.
Art. 9.  Fondo per lo sviluppo degli in vestimenti minori.
Art. 10.  Fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui.
Art. 11.  Fusione di comuni.
Art. 12.  Fondo per la promozione delle opere pubbliche.
Art. 13.  Progetti integrati di opere pubbliche 1.
Art. 14.  Flussi informativi.
Art. 15.  Certificazioni.
Art. 16.  Assegnazioni ed erogazioni.
Art. 17.  Corresponsione di acconti.
Art. 18.  Comitato per la finanza locale.
Art. 19.  Dotazioni organiche.
Art. 20.  Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.
Art. 21.  Finanziamento del servizio.
Art. 22.  Requisiti per il finanziamento.
Art. 23.  Abrogazioni e testo unificato.
Art. 24.      (Omissis)
Art. 41.      (Omissis)
Art. 42.  Nuove modalità di erogazione ai comuni di somme di leggi settoriali di intervento.
Art. 43.  Modalità di determinazione di contributi di leggi setto ria li di intervento per opere pubbliche.
Art. 44.  Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi.
Art. 45.  Norme transitorie.
Art. 46.  Abrogazioni e riferimenti normativi.
Art. 47.  Testi unici.
Art. 48.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 51.  Entrata in vigore.


§ 6.3.13 - L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali.

(B.U. 10 luglio 1990, n. 32).

 

 

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

 

Art. 1. Programmazione pluriennale degli interventi finanziari.

     1. Al fine di consentire ai comuni un'adeguata programmazione finanziaria e di promuoverne l'autonomia nella gestione delle risorse, la Provincia attua gli interventi in materia di finanza locale secondo quanto disciplinato dalla presente legge.

     2. Le disposizioni del titolo I della presente legge hanno validità per il triennio 1990-1992.

     3. Per gli anni 1991 e 1992 l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni, in quanto non stabilita nella presente legge, verrà fissata con apposite norme da inserire nelle leggi finanziarie relative agli stessi anni.

     4. Con successiva legge si provvederà ad adeguare le norme del titolo I della presente legge in relazione alle disposizioni dell'articolo 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

 

     Art. 2. Equilibrio del bilancio.

     1. Il bilancio di previsione dei comuni deve essere deliberato in pareggio.

     2. Nelle variazioni di bilancio e durante la gestione i comuni sono tenuti a rispettare il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo la normativa in vigore.

 

     Art. 3. Limiti di assunzione di nuovi mutui.

     1. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi pubblici in conto interessi o in annualità, supera il 25 per cento delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli di bilancio, come risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

 

     Art. 4. Modalità di finanziamento dei comuni.

     1. La Provincia concorre al finanziamento delle attività dei comuni con trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti e allo sviluppo degli investimenti.

     2. I trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti si articolano nei seguenti fondi:

     a) fondo ordinario;

     b) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali;

     c) fondo perequativo.

     3. I trasferimenti destinati allo sviluppo degli investimenti si articolano nei seguenti fondi:

     a) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori;

     b) fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui;

     c) fondo per la promozione delle opere pubbliche.

 

     Art. 5. Fondo ordinario.

     1.Il fondo ordinario è finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento.

     2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992 a ciascun comune è assegnata una somma pari all'ammontare attribuito per l'anno 1989 a titolo di fondo ordinario, al netto della quota attribuita in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni e della quota corrisposta per sopperire ai maggiori oneri per il personale dei consorzi di custodia forestale di cui all'articolo 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

     3. Per i medesimi anni, per effetto della legge 30 novembre 1989, n. 386, il tondo ordinario di cui al comma 2 è integrato dell'importo di lire 37.700.000.000, da ripartire a ciascun comune in proporzione al trasferimento corrisposto al comune medesimo per l'anno 1989 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144.

 

     Art. 6. Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali.

     1. Al fine di realizzare progressivamente obiettivi di autonomia nella gestione e di snellimento delle procedure di finanziamento della produzione e gestione dei servizi comunali, e istituito il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali, relativi a:

     a) custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 e successive modificazioni;

     b) manutenzione delle strade comunali di cui alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni;

     c) asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo

1978, n. 13 e successive modificazioni;

     d) biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12;

     e) attività culturali di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

     f) sviluppo e promozione delle attività sportive di cui alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 [1];

     2. Il fondo di cui al comma 1 è determinato per l'anno 1990 nell'importo complessivo di lire 15.250.000.000 e ripartito nel modo seguente:

     a) lire 4.587.000.000 per la custodia forestale;

     b) lire 1.254.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;

     c) lire 5.752.000.000 per gli asili nido;

     d) lire 2.090.000.000 per le biblioteche;

     e) lire 1.567.000.000 per le attività culturali [2].

     3. Per ciascuno degli anni 1991 e 1992 l'entità del fondo e la sua articolazione vengono stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

     4. A valere sul fondo di cui al presente articolo le somme sono ripartite annualmente fra i comuni dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri previsti dalla legge provinciale, o regionale, che disciplina la relativa materia, sentito il comitato di cui all'articolo 18.

 

     Art. 7. Fondo perequativo.

     1. Al fine di riequilibrare le dotazioni finanziarie dei comuni e la dotazione dei servizi offerti alla popolazione, è istituito il tondo perequativo per la finanza locale.

     2. Per il 1990 l'entità del fondo perequativo è fissata in lire 60.231.000.000 per gli anni 1991 e 1992 la dotazione del fondo viene fissata con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 [3].

     3. La ripartizione del fondo tra i comuni, ad esclusione della quota di cui al comma 5, verrà effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato di cui all'articolo 18, sentite le rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

     a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;

     b) l'efficienza nella gestione dei servizi;

     c) il conseguimento di economie di scala anche attraverso forme di gestione sovracomunale.

     4. La ripartizione del fondo dovrà altresì tener presente:

     a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse condizioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;

     b) l'incidenza del prelievo di risorse su base locale rispetto alle potenzialità impositive e tariffarie nonché i differenziali nei cespiti di entrata tributaria, extra-tributaria o patrimoniale di ciascun comune.

     5. Per ciascun anno una quota del fondo non superiore al 5 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale per corrispondere finanziamenti integrativi ai comuni secondo modalità, tipologie e livelli minimi di spesa stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a:

     a) spese correnti di natura straordinaria ed eccezionale non finanziabili con le normali risorse di bilancio dei singoli comuni;

     b) oneri derivanti ai comuni dalla sostituzione di personale assente dal servizio per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     6. A valere sulla somma di cui al comma 5 la Giunta provinciale può assegnare alla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e alla delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri per studi, ricerche, pareri ed altre iniziative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle predette organizzazioni dalle leggi in materia di finanza locale. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi, nonchè le modalità e i termini per la presentazione delle domande [4].

 

     Art. 8. Incremento annuale minimo.

     1. Per il 1990 la somma delle assegnazioni provinciali a ciascun comune sul fondo ordinario e sul fondo perequativo dovrà aumentare, rispetto al 1989, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione applicato al solo fondo ordinario, come determinato ai sensi dell'articolo 5.

     2. Per l'anno 1991, qualora la legislazione nazionale non attribuisca significative fonti di entrata agli enti locali, l'incremento garantito corrispondente al tasso programmato d'inflazione si applicherà sia al fondo ordinario che al fondo perequativo [5].

 

     Art. 9. Fondo per lo sviluppo degli in vestimenti minori.

     1. Al fine di favorire l'autonomia finanziaria dei comuni nella programmazione degli investimenti minori è istituito il fondo per gli investimenti minori, destinato alla copertura di spese in conto capitale.

     2. La dotazione del fondo viene fissata per l'anno 1990 nell'importo di lire 38.000.000.000; per gli anni 1991 e 1992 la dotazione del fondo viene fissata con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

     3. Il fondo viene ripartito fra i comuni con i seguenti criteri:

     a) lire 50.000.000 a ciascun comune [6];

     b) per l'ammontare residuo, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno moltiplicata per un coefficiente compreso tra il minimo di uno e il massimo di due determinato dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato di cui all'articolo 18, tenendo conto della popolazione risultante dal censimento generale del 1981, del grado di frazionamento dei comuni e della loro posizione altimetrica, dei flussi turistici, della dotazione di infrastrutture, nonché delle risorse finanziarie proprie dei comuni [7].

     3 bis. Una quota del fondo può essere utilizzata per il finanziamento degli oneri di ammortamento per i mutui assunti dai comuni. Tale quota è individuata da ciascun comune in misura non superiore alla spesa relativa agli oneri di ammortamento dei mutui a carico del bilancio comunale - non coperta da contributi in conto interessi e in annualità, nonchè da altri trasferimenti per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. La predetta quota non concorre alla valutazione delle entrate per la determinazione dei limiti previsti dall'articolo 3 [8].

     4. Per il 1990, in attesa della determinazione dei coefficienti di cui alla lettera b) del comma 3, si procederà ad una assegnazione provvisoria per ciascun comune di importo pari a quello assegnato per l'anno 1989.

 

     Art. 10. Fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui.

     1. La Provincia concorre agli oneri di ammortamento dei mutui per nuovi investimenti che entreranno in ammortamento negli anni 1990, 1991 e 1992 mediante l'istituzione del tondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui destinato alla concessione ai comuni di contributi decennali annui costanti.

     2. Alla dotazione del tondo per il triennio 1990-1992 concorrono i seguenti limiti di impegno:

     a) lire 2.000.000.000 a decorrere dal 1990;

     b) lire 2.000.000.000 a decorrere dal 1991;

     c) lire 2.000.000.000 a decorrere dal 1992.

     3. Il fondo complessivo viene ripartito tra i comuni con un unico provvedimento, distintamente per ciascun limite di impegno annuale, con le seguenti modalità:

     a) lire 1.000.000 a ciascun comune;

     b) una quota non superiore al 15 per cento del fondo può essere ripartita dalla Giunta provinciale in favore di comuni rientranti in specifici ambiti del territorio provinciale interessati da programmi di nuovi investimenti di particolare rilievo ed incidenza, resisi necessari in dipendenza di eventi o situazioni di carattere eccezionale o straordinario [9];

     c) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'articolo 18, tenuto conto degli elementi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9, nonchè dei maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dall'accensione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti o non assistiti dai benefici della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, destinati al finanziamento di opere pubbliche previste dai piani di intervento della Provincia [10].

     4. La concessione dei contributi annui costanti è disposta dalla Giunta provinciale annualmente per ciascun limite d'impegno.

     5. I contributi sono iscritti nel bilancio comunale con vincolo di destinazione per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Fusione di comuni.

     1. In caso di fusione di comuni è comunque garantita al nuovo comune la somma dei trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 spettanti ai singoli comuni interessati.

     2. Ai fini della determinazione dei trasferimenti complessivi si tiene conto in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.

 

     Art. 12. Fondo per la promozione delle opere pubbliche.

     1. E' istituito il fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni, alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale.

     2. Il fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione da parte dei comuni e loro consorzi delle opere pubbliche incluse nei piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, relativi alle opere e agli interventi previsti nella legge regionale 5 novembre 1969, n. 40 e successive modificazioni, nella legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, articolo 1, terzo comma, e nella legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 e successive modificazioni.

     3. Con la deliberazione di approvazione dei piani di intervento di cui al comma 2, la Giunta provinciale è autorizzata a prevedere eventuali risorse di fondi per l'accoglimento di domande, presentate oltre i termini, relative ad interventi di carattere urgente e indifferibile.

     4. I comuni e loro consorzi, contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere pubbliche, devono con apposita deliberazione, al fine dell'ammissione ai benefici della presente legge, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di copertura sia delle maggiori spese di gestione conseguenti dalla realizzazione dell'investimento, sia delle rate di ammortamento dei mutui eventualmente assunti, indicando le effettive risorse con le quali verrà tatto fronte a tali oneri.

     5. Al fine di una valutazione della congruità delle opere pubbliche da includere nei piani di cui al comma 2 con le potenzialità economico- finanziarie di ciascun comune, la Giunta provinciale utilizza i dati e le informazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica dei comuni. I comuni possono integrare, anche su richiesta della Provincia, i dati e le informazioni previsti nella predetta relazione previsionale programmatica, qualora gli stessi risultino incompleti o incoerenti.

     6. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 2 sono concesse in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa ammessa nei piani di intervento e comunque nei limiti della spesa prevista nei progetti esecutivi delle opere.

     7. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributo in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei mutui e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto altresì conto degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al comma 6 [11].

     8. La misura, la durata e la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie sono stabilite secondo criteri e modalità fissati con deliberazioni della Giunta provinciale, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UNCEM, tenuto conto:

     a) dell'entità complessiva degli investimenti per la realizzazione, anche tramite consorzi, delle opere previste nei piani e programmi relativi alle leggi di intervento per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previsti dal presente articolo, nonché nei piani di cui alla legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24, limitatamente alle quote di spesa ammissibile effettivamente a carico dei soggetti beneficiari.

     b) della situazione finanziaria dei comuni, da valutarsi anche con riferimento alla possibilità di acquisizione di altre fonti finanziarie esterne agevolate, nonché ai livelli e alle potenzialità di indebitamento.

     9. La Giunta provinciale provvede inoltre con propria deliberazione ad individuare, in relazione a significative diversificazioni delle condizioni previste al comma 8, classi differenziate di collocazione dei comuni con prefigurazione per ciascuna di esse dei livelli di contribuzione da graduare in misura comunque non interiore al 5 per cento della spesa ammessa; con la medesima deliberazione sono determinati inoltre per ciascun comune la tipologia delle agevolazioni e i livelli di contribuzione.

     9 bis. I criteri di cui al comma 8 possono pure prevedere la possibilità di concedere anticipazioni sulle spese di progettazione delle opere ammesse nei piani di intervento della Provincia, rapportate ai livelli di contribuzione spettanti ai comuni e comunque in misura non superiore al 5% dell'importo ammissibile a contributo [12].

     10. I comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, relativamente agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono collocati, con la deliberazione di cui al comma 9, fino alla terza classe immediatamente superiore a quella risultante dall'applicazione del comma 9 del presente articolo, fermo restando il livello di contribuzione massimo.

     11. La Giunta provinciale è autorizzata, nei casi e con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8, a ridefinire la collocazione dei comuni nelle singole classi in relazione a significative variazioni nell'entità complessiva degli investimenti agevolati rispetto alla spesa assunta a riferimento per i fini di cui al comma 7.

     12. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 prevedano la realizzazione di opere da parte di consorzi tra comuni, la determinazione delle agevolazioni è disposta secondo i criteri e le modalità previste dai precedenti commi con riferimento alle agevolazioni spettanti ai singoli comuni consorziati relativamente alle quote di spesa a carico dei medesimi. L'assegnazione ed erogazione delle agevolazioni può essere disposta direttamente a favore dei consorzi.

     13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai piani e programmi approvati con decorrenza dall'esercizio 1990.

     14. Relativamente alle opere e agli interventi per i quali la determinazione dei contributi è effettuata con le modalità del presente articolo, la Giunta provinciale fissa i limiti minimi di spesa ammissibili alle agevolazioni in relazione alla dimensione demografica dei comuni.

     15. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta con le modalità previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2.

 

     Art. 13. Progetti integrati di opere pubbliche 1.

     1. Per la realizzazione da parte di comuni e loro consorzi di progetti unitari ed integrati di opere e strutture di pubblica utilità da destinare ad una molteplicità di servizi, ammissibili a finanziamento provinciale in base alle disposizioni recate dalla normativa provinciale di settore o dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 e successive modificazioni, la Giunta provinciale provvede ad una valutazione unitaria di tali iniziative nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4, secondo la disciplina di cui all'articolo 12. Alle medesime iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e successive modificazioni.

     2 bis. Nel caso di finanziamento di opere la cui realizzazione e gestione è affidata in concessione da parte dei comuni o loro consorzi, a società nelle quali gli stessi partecipano, l'intervento finanziario della Provincia può essere concesso nella forma di contributi annui, per la durata massima di quindici anni, nei limiti del novanta per cento dei contributi annui che spetterebbero ai comuni o loro consorzi, ai sensi dell'articolo 12, su richiesta degli enti interessati ed a favore delle società concessionarie [13].

     2 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tipi di spesa, i criteri e le modalità per la determinazione degli interventi finanziari di cui al comma 2 bis, che dovranno comunque essere rapportati ai fabbisogni derivanti dai preventivi economici di gestione delle società concessionarie ed agli interventi finanziari assicurati dai comuni in base agli atti di concessione [14].

     2 quater. Per la realizzazione di progetti unitari di opere e lavori pubblici da realizzarsi congiuntamente da parte della Provincia e di un comune, la Giunta provinciale, in alternativa all'intervento diretto, può concedere al comune i contributi di cui all'articolo 12, calcolati sull'intero costo delle opere da realizzare. Il contributo è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto della spesa relativa alle opere che essa avrebbe dovuto realizzare, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 12, comma 8, ma comunque entro il limite massimo previsto dal comma 6 del medesimo articolo [15].

     2 quinquies. Nei casi di cui al comma 2 quater la Giunta provinciale può cedere gratuitamente al comune, che esegue l'opera o i lavori, gli eventuali immobili di proprietà della Provincia allo scopo necessari. Nell'atto di cessione sono inserite apposite clausole sui vincoli di destinazione [16].

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi per i quali le normative provinciali di settore prevedono agevolazioni finanziarie in favore di comuni e loro consorzi fino alla concorrenza della spesa ammissibile.

     4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

 

     Art. 14. Flussi informativi.

     1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Giunta provinciale utilizza i dati e le informazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica dei comuni.

     2. Per le medesime finalità i comuni forniscono le informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario in loro possesso e, se riferite ad attività gestite con procedure automatizzate, su supporto magnetico. Previa autorizzazione dei comuni interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni memorizzate sui sistemi di calcolo attivati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

     3. Al fine di consentire la formazione del quadro conoscitivo della gestione finanziaria dei comuni, la Giunta provinciale predispone uno schema tipo di bilancio e fissa i criteri per la valutazione e imputazione dei costi dei servizi comunali, a cui i comuni dovranno attenersi per accedere ai benefici della

presente legge.

     4. In attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui fondi previsti agli articoli 6, 7, 9 e 10, la Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'articolo 18, determina i criteri per la quantificazione iniziale nei bilanci comunali dei trasferimenti in materia di finanza locale, tenendo conto dei criteri di riparto adottati per l'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio. L'entità dei trasferimenti è comunque determinata in misura non inferiore alla somma dei trasferimenti assegnati a valere sui fondi medesimi nell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio [17].

 

     Art. 15. Certificazioni.

     1. Ai tini dell'applicazione della presente legge la Giunta provinciale individua la documentazione certificativa che gli enti interessati devono produrre e determina modalità e termini di presentazione.

 

     Art. 16. Assegnazioni ed erogazioni.

     1. Le assegnazioni spettanti ai sensi della presente legge vengono determinate dalla Giunta provinciale per ciascun comune arrotondando alle 1.000 lire interiori gli importi non eccedenti le 500 lire, e alle 1.000 lire superiori gli importi eccedenti le 500 lire.

     2. Le erogazioni sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 della presente legge, nonché le erogazioni delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono effettuate per periodi di importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Le erogazioni dei contributi in conto capitale sul tondo di cui all'articolo 12 è disposta in via anticipata in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 8 dell'articolo 12. I contributi annui costanti sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.

     4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste ai sensi degli articoli 14 e 15, la Giunta provinciale dispone al sospensione dell'erogazione fino al momento del regolare ricevimento delle medesime, che deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore richiesta del servizio enti locali; il decorso di tale ultimo termine comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione.

     5. Dalle assegnazioni spettanti a ciascun comune per l'esercizio finanziario 1990 a valere sui fondi di cui agli articoli 5, 7 e 9, sono dedotte le assegnazioni disposte, per il medesimo esercizio finanziario e per le medesime finalità, da altre disposizioni di legge in materia di finanza locale.

 

     Art. 17. Corresponsione di acconti.

     1. Per ciascuno degli anni 1991 e 1992, in attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui fondi previsti agli articoli 7 e 9, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune acconti in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento e al 70 per cento delle somme assegnate al medesimo titolo nell'anno immediatamente precedente.

 

     Art. 18. Comitato per la finanza locale.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifico, un comitato per la finanza locale composto da non più di sei unità, scelte anche tra persone esterne alla Provincia, esperte in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del servizio enti locali.

     3. Alla nomina del comitato provvede la Giunta provinciale, che fisserà la durata dell'incarico e le modalità di funzionamento.

     4. Agli esperti esterni compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     5. Fino alla costituzione del comitato le funzioni dello stesso sono svolte dal comitato per la qualificazione della spesa pubblica previsto dal documento di aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985-1987, approvato con legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 2.

 

     Art. 19. Dotazioni organiche.

     1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego ed al fine di consentire che gli obiettivi di perequazione perseguiti dalla presente legge si traducano in un reale adeguamento dell'offerta di servizi, i comuni possono procedere alle assunzioni di personale nei limiti e secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

     2. I limiti ed i criteri saranno rispettivamente fissati ed individuati con deliberazione della Giunta provinciale e dovranno essere informati al principio di garantire un equilibrato rapporto tra popolazione servita e dotazione di personale utilizzato per la gestione dell'insieme dei servizi comunali, inclusi quelli gestiti in forma diversa da quella diretta, tenuto conto delle caratteristiche socio-demografiche, economiche e territoriali, nonché delle risorse finanziarie a disposizione dei comuni.

     3. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, i comuni potranno, nell'ambito dei principi di cui al comma 1, effettuare assunzioni per effettive, motivate e documentate esigenze funzionali all'erogazione di servizi primari alla popolazione.

     4. Tutte le assunzioni di cui al presente articolo devono essere deliberate dai comuni con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI PROVINCIALI DI SETTORE

 

 

CAPO I [18]

Norme per il servizio di custodia forestale

 

     Art. 20. Norme per lo svolgimento del servizio di custodia forestale.

     1. Per lo svolgimento del servizio di custodia forestale continuano ad osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, intendendosi sostituti la Giunta regionale ed il suo Presidente dai corrispondenti provinciali.

     2. Continuano inoltre ad osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, integrate alle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 21. Finanziamento del servizio.

     1. La Provincia concorre al finanziamento del servizio di custodia forestale, attuato dai consorzi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, dai comuni, nonché dalle aziende speciali previste dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, aventi giurisdizione coincidente con una circoscrizione territoriale di sorveglianza boschiva.

     2. A decorrere dal 1990, la Giunta provinciale dispone l'assegnazione agli enti di custodia interessati, con le modalità previste dalle leggi in materia di finanza locale, di somme fissate annualmente in misura pari all'80 per cento del costo di cui al comma 3 e rapportate al numero di custodi determinato nei

decreti di individuazione delle circoscrizioni di sorveglianza boschiva, eventualmente ridotto in funzione dell'entità del servizio prestato nell'anno precedente a quello di riferimento.

     3. Le somme da trasferire sono determinate, in via forfettaria, con riferimento alla presumibile spesa per retribuzioni e relativi oneri riflessi a carico della

Provincia nell'anno cui si riferisce il bilancio, per il personale inquadrato nel profilo professionale di guardia ittico venatoria con un'anzianità di servizio di quindici anni. Le predette somme sono incrementate del 10 per cento a titolo di finanziamento delle altre spese relative alla gestione del personale [19].

     4. L'erogazione dei fondi può essere effettuata a favore dei consorzi di custodia e delle aziende speciali ovvero di un comune ricompreso nella circoscrizione territoriale di sorveglianza boschiva.

     5. Ai fini dell'uniformità del servizio, la Provincia può dare in uso agli enti di custodia le uniformi; può inoltre dare in uso equipaggiamenti e attrezzature speciali.

     5 bis. [20].

 

     Art. 22. Requisiti per il finanziamento.

     1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge, gli enti interessati sono tenuti:

     a) ad attivare le unità di sorveglianza boschiva nel contingente stabilito con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 21;

     b) ad adottare ed applicare il regolamento tipo per lo svolgimento del servizio. di custodia forestale approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, nonché le rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico.

     2. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, la Giunta provinciale diffida l'ente a provvedere entro un termine da essa fissato; decorso tale termine l'erogazione dei finanziamenti viene sospesa fino ad avvenuto adempimento. In ogni caso la Giunta provinciale può ridurre i finanziamenti di una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme spettanti per l'anno successivo qualora gli inadempimenti incidano sullo svolgimento del servizio, nonché disporre la revoca totale del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate qualora gli inadempimenti abbiano compromesso il regolare svolgimento del servizio.

     3. Anche per gli adempimenti di cui al comma 2 il servizio competente in materia di foreste predispone annualmente un'apposita relazione sul servizio di custodia forestale, eventualmente utilizzando specifici dati forniti dagli enti.

 

     Art. 23. Abrogazioni e testo unificato.

     1. E' abrogata la legge provinciale 12 dicembre 1986, n. 32, la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 23, l'articolo 30 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, nonché tutte le disposizioni contenute nella legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, non espressamente richiamate nell'articolo 20 della presente legge. Cessano ugualmente di applicarsi tutte le disposizioni contenute nella legge regionale 5 novembre 1968, n. 37, non espressamente richiamate nel predetto articolo 20.

     2. Resta tuttavia fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23.

     3. La Giunta provinciale riunisce e coordina in forma di testo unico le disposizioni di legge regionale e provinciale applicabili in materia di servizio di custodia forestale, tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla presente legge. Nella redazione del testo unico l'espressione «vigilanza boschiva» viene sostituita dall'espressione «custodia forestale», sono introdotte le altre modifiche testuali eventualmente necessarie per assicurare coerenza, uniformità e chiarezza, sono apposte le rubriche agli articoli che ne sono privi, sono numerati i commi e nei richiami dei commi i numeri ordina sono sostituiti con i corrispondenti numeri cardinali, posti dopo la parola comma o commi. Il testo unico predetto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

CAPO II

Modificazioni alla L.R. 16 novembre 1956, n. 19,

concernente «Assunzione da parte della Provincia

della manutenzione di strade comunali»

 

          Art. 24.

     (Omissis).

 

 

CAPO III

Modificazioni alla L.P. 13 marzo 1978, n. 13 concernente

«Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli

asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia»

 

     Artt. 25. - 29. [21]

     (Omissis).

 

 

CAPO IV

Modificazioni alla L.P. 30 luglio 1987, n. 12, concernente

«Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino»

 

     Artt. 30. - 40.

     (Omissis).

 

 

CAPO V

Modificazioni alla L.P. 18 novembre 1988, n. 37, concernente

«Istituzione del Centro servizi culturali Santa Chiara»

 

          Art. 41.

     (Omissis).

 

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 42. Nuove modalità di erogazione ai comuni di somme di leggi settoriali di intervento.

     1. I trasferimenti finanziari a favore dei comuni previsti dall'articolo 20, terzo, quarto e sesto comma della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, sull'ordinamento della scuola dell'infanzia e dall'articolo 12 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15, sulla tutela degli zingari, sono disposti sulla base di fabbisogni di cassa per periodi e importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Per l'erogazione cessano di applicarsi le disposizioni che, allo scopo, sono previste dalle citate leggi provinciali.

 

     Art. 43. Modalità di determinazione di contributi di leggi setto ria li di intervento per opere pubbliche.

     1. Al fine della definizione dei criteri e modalità di determinazione dei contributi previsti al comma 8 dell'articolo 12, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare, con propria deliberazione, i termini per la presentazione delle domande e per l'approvazione dei piani e programmi delle opere e degli interventi per i quali si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

     2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale è autorizzata altresì a fissare i termini, qualora non previsti dalle leggi, per la presentazione delle domande, a disporre per la formazione di piani di opere e di interventi, fissando i relativi termini di approvazione, nonché a prevedere eventuali riserve di fondi per l'accoglimento di domande, presentate oltre i termini, relative a interventi di carattere urgente ed indifferibile.

     3. I contributi a favore dei comuni e loro consorzi previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, dall'articolo 10 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 e dall'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, sono stabiliti in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi delle medesime leggi.

     4. Ai fini della determinazione della misura dei contributi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 8 e seguenti della presente legge. Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16.

 

     Art. 44. Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi.

     1. Per gli esercizi 1990 e successivi a valere sul fondo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono assegnate a ciascun comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento dei medesimi anni con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge provinciale.

 

     Art. 45. Norme transitorie.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e di cui al comma 3 dell'articolo 14 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1991.

     2. Al fine di consentire il completamento delle procedure tecnico- amministrative afferenti gli esercizi precedenti al 1990, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, come modificata dalla legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19 e dalla legge provinciale 12 dicembre 1986, n. 32, prescindendosi dalle modificazioni apportate dal capo I del titolo II della presente legge. Relativamente ai finanziamenti concessi per l'anno 1989 e in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della normativa citata, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare recuperi di eventuali somme erogate in eccesso agli enti beneficiari.

     3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il 31 dicembre 1989 sulla base delle precedenti disposizioni in materia di finanza locale sono definiti secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

 

     Art. 46. Abrogazioni e riferimenti normativi.

     1. E' abrogato l'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.

     2. Tutti i riferimenti dell'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento all'articolo 42 della presente legge.

     3. Tutti i riferimenti alle leggi provinciali 1 settembre 1986, n. 26 e 3 settembre 1987, n. 22 contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle corrispondenti norme della presente legge.

 

     Art. 47. Testi unici.

     1. [La Giunta provinciale riunisce e coordina in forma di testo unico le disposizioni del titolo II, capo III della presente legge con quelle contenute nella legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni] [22].

     2. la Giunta provinciale riunisce e coordina in forma di testo unico le disposizioni del titolo Il, capo IV della presente legge con quelle contenute nella legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

 

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 48. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la costituzione dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 73.624.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi finanziari 1991 e 1992 sono autorizzati gli stanziamenti rispettivamente di lire 217.714.000.000 e di lire 217.854.000.000.

2. Per la costituzione del tondo di cui all'articolo 9 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 84.400.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 12.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

     3. Per la costituzione del tondo di cui all'articolo 10 sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 2.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990, di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991, di lire 6.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 1999, di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2000 e di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2001.

     4. Per i fini di cui all'articolo 12 si utilizzano gli stanziamenti già autorizzati per la costituzione del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26.

     5. Per i fini di cui all'articolo 21, comma 5, si utilizzano gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Provincia per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale, di sorveglianza forestale e di sorveglianza della caccia e della pesca.

 

     Artt. 49. - 50.

     (Omissis) [23].

 

     Art. 51. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[2] Comma così modificato dell'art. 6 della L.P. 24 agosto 1990, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 24 agosto 1990, n. 24.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[6] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2 e così sostituita dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[13] Comma inserito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[14] Comma inserito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[15] Comma inserito dall'art. 6 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[16] Comma inserito dall'art. 6 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[17] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[18] Capo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.

[20] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e ora abrogato dall'art. 27 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[21] Articoli abrogati dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002.

[22] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002.

[23] Recano disposizioni finanziarie.