§ 6.1.78 - Legge Provinciale 27 luglio 1998, n. 8.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:27/07/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Partecipazioni azionarie.
Art. 3.  Ulteriori disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici.
Art. 4.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 6.1.78 - Legge Provinciale 27 luglio 1998, n. 8.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998 - 2000 della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 4 agosto 1998, n. 32 - suppl. n. 3).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. L'importo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998-2000 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria), relativo al fondo perequativo, è incrementato di lire 580.000.000.

     2. L'importo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, relativo al fondo per il sostegno di specifici servizi comunali, è incrementato di lire 470.000.000.

     3. L'importo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, relativo al fondo per gli investimenti, è incrementato di lire 18.700.000.000.

     4. [1].

     5. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 1, 2, 3 e 4 sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti ulteriori spese:

     a) anno 1998:

     1) al capitolo 11230: lire 1.050.000.000;

     2) al capitolo 11285: lire 18.700.000.000.

 

     Art. 2. Partecipazioni azionarie.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Centrali ortofrutticole trentine" fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca" fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.100.000.000.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1998 rispettivamente le spese di lire 2.000.000.000 al capitolo 47416 e di lire 3.100.000.000 al capitolo 53170.

     4. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000 al capitolo 53176.

 

     Art. 3. Ulteriori disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici.

     1. La somma di lire 354 miliardi, prevista alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come integrata di lire 169 miliardi con il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, è aumentata di ulteriori 10 miliardi.

     2. La somma di lire 56 miliardi, prevista alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come integrata di lire 32 miliardi con il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, è aumentata di ulteriori 25 miliardi.

     3. [2].

     4. L'integrazione di 40 miliardi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1 è elevata a lire 50 miliardi.

     5. Per i fini di cui al presente articolo sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti maggiori spese:

     a) anno 1998: al capitolo 85050: lire 10.000.000.000;

     b) anno 1999: al capitolo 85050: lire 35.000.000.000.

 

     Art. 4. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B (variazioni allo stato di previsione della spesa) allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1998, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli anni e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B (variazioni allo stato di previsione della spesa) allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1998, sono diminuiti, per ciascuno degli anni riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella A annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.

     3. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella B.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Modifica la lettera d) del comma 7, art. 3 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[2] Modifica la lettera h) del comma 2, art. 1 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.