§ 6.1.10 - Legge Provinciale 15 marzo 1983, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:15/03/1983
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno autorizzati con leggi provinciali.
Art. 4.  Piano straordinario di edilizia scolastica.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Integrazione del fondo sanitario provinciale per oneri relativi a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.
Art. 7.  Riferimento di spesa per la concessione della indennità di abbattimento di bestiame affetto da linfosarcoma.
Art. 8.  Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento Tecnofin trentina s.p.a.
Art. 9.  Legge provinciale concernente «Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti»: autorizzazione di spesa.
Art. 10.  [4]
Art. 11.  Legge provinciale concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»: integrazioni di autorizzazione di spesa.
Art. 12.  Anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 16.  Modalità di assunzione di impegni di spesa.
Art. 17.      (Omissis)


§ 6.1.10 - Legge Provinciale 15 marzo 1983, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 16 marzo 1983, n. 13 - straord.).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1983, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1983 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno autorizzati con leggi provinciali.

     1. Le quote impegnate e non pagate entro la scadenza dell'esercizio finanziario 1982 delle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati in base alle leggi provinciali indicate nella tabella C annessa alla presente legge ed iscritte nei bilanci della Provincia per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, sono transitate tra le economie.

     2. Le annualità di cui al precedente comma, a modifica di quanto disposto dalle predette leggi provinciali e loro successive modificazioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'anno 1983 nell'importo indicato nella medesima tabella, in relazione alle somme ritenute necessarie per far fronte agli impegni che verranno a scadenza entro il 31 dicembre 1983.

     3. Per gli esercizi successivi, secondo la durata dei singoli limiti di impegno, fino all'ultimo anno di iscrizione indicato nella medesima tabella, l'importo relativo alle predette annualità sarà determinato annualmente con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a quello indicato nella tabella stessa per l'anno 1984, in relazione all'ammontare della proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

     4. Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti d impegno di cui alla medesima tabella sono rideterminati dalla ragioneria, a termini dell'articolo 55, sesto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo la diversa iscrizione in bilancio dei limiti stessi, disposta in attuazione del presente articolo.

 

     Art. 4. Piano straordinario di edilizia scolastica.

     1. Per corrispondere alle esigenze di edilizia scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre un piano straordinario ad integrazione del secondo piano triennale di interventi previsto dalla legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, e successive modificazioni.

     2. A tal fine, in deroga alle procedure previste dall'articolo 3 della medesima legge provinciale, la Giunta provinciale formula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano articolata per comprensori, indicando le opere da realizzare e i criteri generali seguiti. La proposta di piano è trasmessa alle giunte dei comprensori interessati che, entro trenta giorni successivi, possono formulare osservazioni in merito. Decorso il termine, la Giunta provinciale approva il piano con oneri a carico delle autorizzazioni di spesa relative al titolo I della stessa legge provinciale.

     3. Per l'individuazione e l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nella citata legge provinciale n. 36.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6. Integrazione del fondo sanitario provinciale per oneri relativi a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.

     1. In attesa dell'entrata in vigore del piano sanitario provinciale le unità sanitarie locali assumono a proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo comma e sulla base di convenzioni con gli enti o istituzioni pubbliche o soggetti privati interessati, la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo [2].

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in base ad appositi parametri, i limiti riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro capite, entro i quali le unità sanitarie locali assumono la spesa inerente alle prestazioni indicate nel comma precedente e sono impartite direttive in ordine alle modalità di erogazione delle anzidette prestazioni. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato altresì uno schema tipo al quale debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma medesimo.

     3. [In relazione a quanto disposto nei precedenti commi, il fondo sanitario provinciale di parte corrente per l'esercizio finanziario 1983 è incrementato, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, di lire 1 miliardo] [3].

 

     Art. 7. Riferimento di spesa per la concessione della indennità di abbattimento di bestiame affetto da linfosarcoma.

     1. Alla concessione della indennità di abbattimento di bovini di cui al sesto comma dell'articolo 33 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, introdotto con l'articolo 15, numero 10), della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, si provvede con le autorizzazioni di spesa relative all'articolo 35 della stessa legge provinciale n. 17.

 

     Art. 8. Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento Tecnofin trentina s.p.a.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.» di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3 miliardi.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 9. Legge provinciale concernente «Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti»: autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 10. [4]

 

     Art. 11. Legge provinciale concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»: integrazioni di autorizzazione di spesa.

     1. Ai fini dell'articolo 49 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Ai fini dell'attuazione dei programmi adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, per le opere che, già incluse in detti programmi, siano state affidate prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, nonché per i superi di spesa relativi ad aggiornamento prezzi, ad affidamento di lavori con offerte in aumento ed a perizie suppletive e di variante di opere per le quali siano stati già concessi, alla stessa data, i contributi di cui all'articolo 2 della citata legge provinciale n. 46, continuano ad applicarsi, anche in deroga alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, le disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, si intendono riferite anche alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè.

     1. Al fine di assicurare il regolare esercizio del servizio pubblico di trasporto in concessione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della società medesima un'anticipazione sulle somme che ad essa saranno attribuite ai sensi della legislazione statale sui trasporti pubblici in concessione.

     2. L'anticipazione è concessa per un importo massimo di lire 5 miliardi fino al 31 dicembre 1983 [5], mediante apertura di credito a un tasso pari a quello praticato alla Provincia dal proprio tesoriere sulle giacenze di cassa non vincolate, in base ad apposita convenzione che disciplina le modalità di utilizzo e rimborso dell'anticipazione [6].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 15. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 1.500.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963 n. 2.

 

     Art. 16. Modalità di assunzione di impegni di spesa.

     1. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con leggi provinciali 29 novembre 1973, n. 59, articolo 4, lettere a), b) e d), 23 gennaio 1975, n. 16, 1 settembre 1975, n. 46, articoli 2, 3 e 4, 27 dicembre 1975, n. 55, articoli 5 e 6, 31 gennaio 1977, n. 7, articolo 5, 26 agosto 1977, n. 17, articoli 10, lettere c) e d) e 18, 6 settembre 1978, n. 44, articolo 13, 11 dicembre 1978, n. 58, articolo 33, 18 novembre 1978, n. 47, articolo 27, 6 maggio 1980, n. 11, articolo 3, 15 dicembre 1980, n. 38, articolo 5, e successive loro modificazioni ed integrazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità secondo le specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [9]

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

     TABELLA C.

     (Omissis).

 

 


[1] Abroga la lettera a), art. 2, della L.P. 20 gennaio 1958, n. 3.

[2] Comma sostituito dall'art. 47 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14, e così modificato dall'art. 21 della L.P. 28 maggio 1998, n. 6.

[3] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 62 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[5] Termine differito al 31 dicembre 1984 dall'art. 19 della L.P. 16 agosto 1983, n. 26 e successivamente al 31 dicembre 1985 dall'art. 12 della L.P. 25 febbraio 1985, n. 3.

[6] Per l'anno 1989 le anticipazioni concesse per i fini di cui presente articolo sono infruttifere, per effetto dell'art. 13 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce l'art. 37 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[8] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce l'art. 18 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 30.

[9] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.