Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 15/03/1983 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 3. Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno autorizzati con leggi provinciali. |
Art. 4. Piano straordinario di edilizia scolastica. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Integrazione del fondo sanitario provinciale per oneri relativi a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo. |
Art. 7. Riferimento di spesa per la concessione della indennità di abbattimento di bestiame affetto da linfosarcoma. |
Art. 8. Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento Tecnofin trentina s.p.a. |
Art. 9. Legge provinciale concernente «Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti»: autorizzazione di spesa. |
Art. 10. [4] |
Art. 11. Legge provinciale concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»: integrazioni di autorizzazione di spesa. |
Art. 12. Anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè. |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. (Omissis) |
Art. 15. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari. |
Art. 16. Modalità di assunzione di impegni di spesa. |
Art. 17. (Omissis) |
§ 6.1.10 - Legge Provinciale 15 marzo 1983, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 16 marzo 1983, n. 13 - straord.).
Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1983, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1983 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.
Art. 3. Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno autorizzati con leggi provinciali.
1. Le quote impegnate e non pagate entro la scadenza dell'esercizio finanziario 1982 delle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati in base alle leggi provinciali indicate nella tabella C annessa alla presente legge ed iscritte nei bilanci della Provincia per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, sono transitate tra le economie.
2. Le annualità di cui al precedente comma, a modifica di quanto disposto dalle predette leggi provinciali e loro successive modificazioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'anno 1983 nell'importo indicato nella medesima tabella, in relazione alle somme ritenute necessarie per far fronte agli impegni che verranno a scadenza entro il 31 dicembre 1983.
3. Per gli esercizi successivi, secondo la durata dei singoli limiti di impegno, fino all'ultimo anno di iscrizione indicato nella medesima tabella, l'importo relativo alle predette annualità sarà determinato annualmente con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a quello indicato nella tabella stessa per l'anno 1984, in relazione all'ammontare della proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.
4. Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti d impegno di cui alla medesima tabella sono rideterminati dalla ragioneria, a termini dell'articolo 55, sesto comma, della
Art. 4. Piano straordinario di edilizia scolastica.
1. Per corrispondere alle esigenze di edilizia scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre un piano straordinario ad integrazione del secondo piano triennale di interventi previsto dalla
2. A tal fine, in deroga alle procedure previste dall'articolo 3 della medesima legge provinciale, la Giunta provinciale formula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano articolata per comprensori, indicando le opere da realizzare e i criteri generali seguiti. La proposta di piano è trasmessa alle giunte dei comprensori interessati che, entro trenta giorni successivi, possono formulare osservazioni in merito. Decorso il termine, la Giunta provinciale approva il piano con oneri a carico delle autorizzazioni di spesa relative al titolo I della stessa legge provinciale.
3. Per l'individuazione e l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nella citata legge provinciale n. 36.
(Omissis) [1].
Art. 6. Integrazione del fondo sanitario provinciale per oneri relativi a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.
1. In attesa dell'entrata in vigore del piano sanitario provinciale le unità sanitarie locali assumono a proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo comma e sulla base di convenzioni con gli enti o istituzioni pubbliche o soggetti privati interessati, la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo [2].
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in base ad appositi parametri, i limiti riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro capite, entro i quali le unità sanitarie locali assumono la spesa inerente alle prestazioni indicate nel comma precedente e sono impartite direttive in ordine alle modalità di erogazione delle anzidette prestazioni. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato altresì uno schema tipo al quale debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma medesimo.
3. [In relazione a quanto disposto nei precedenti commi, il fondo sanitario provinciale di parte corrente per l'esercizio finanziario 1983 è incrementato, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
Art. 7. Riferimento di spesa per la concessione della indennità di abbattimento di bestiame affetto da linfosarcoma.
1. Alla concessione della indennità di abbattimento di bovini di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Art. 8. Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento Tecnofin trentina s.p.a.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.» di cui alla
2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1983.
Art. 9. Legge provinciale concernente «Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti»: autorizzazione di spesa.
1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della
2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della
Art. 11. Legge provinciale concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»: integrazioni di autorizzazione di spesa.
1. Ai fini dell'articolo 49 della
2. Ai fini dell'attuazione dei programmi adottati ai sensi dell'articolo 2 della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, della
Art. 12. Anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè.
1. Al fine di assicurare il regolare esercizio del servizio pubblico di trasporto in concessione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della società medesima un'anticipazione sulle somme che ad essa saranno attribuite ai sensi della legislazione statale sui trasporti pubblici in concessione.
2. L'anticipazione è concessa per un importo massimo di lire 5 miliardi fino al 31 dicembre 1983 [5], mediante apertura di credito a un tasso pari a quello praticato alla Provincia dal proprio tesoriere sulle giacenze di cassa non vincolate, in base ad apposita convenzione che disciplina le modalità di utilizzo e rimborso dell'anticipazione [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
Art. 15. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
1. Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla
- lire 1.500.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della
- lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 16. Modalità di assunzione di impegni di spesa.
1. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con leggi provinciali 29 novembre 1973, n. 59, articolo 4, lettere a), b) e d), 23 gennaio 1975, n. 16, 1 settembre 1975, n. 46, articoli 2, 3 e 4, 27 dicembre 1975, n. 55, articoli 5 e 6, 31 gennaio 1977, n. 7, articolo 5, 26 agosto 1977, n. 17, articoli 10, lettere c) e d) e 18, 6 settembre 1978, n. 44, articolo 13, 11 dicembre 1978, n. 58, articolo 33, 18 novembre 1978, n. 47, articolo 27, 6 maggio 1980, n. 11, articolo 3, 15 dicembre 1980, n. 38, articolo 5, e successive loro modificazioni ed integrazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità secondo le specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della
(Omissis) [9]
TABELLA A.
(Omissis).
TABELLA B.
(Omissis).
TABELLA C.
(Omissis).
[1] Abroga la lettera a), art. 2, della
[2] Comma sostituito dall'art. 47 della
[3] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 62 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 51 della
[5] Termine differito al 31 dicembre 1984 dall'art. 19 della
[6] Per l'anno 1989 le anticipazioni concesse per i fini di cui presente articolo sono infruttifere, per effetto dell'art. 13 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[9] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.