§ 6.1.7 - L.P. 1 settembre 1981, n. 19.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:01/09/1981
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.  Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola: riduzione di spesa.
Art. 4.  Contributi pluriennali per impianti collettivi: riduzione di spesa.
Art. 5.  Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali: riduzione di spesa.
Art. 6.  Autorizzazione all'acquisto degli immobili costituenti l'azienda agricola di proprietà dell'ECA di Cles.
Art. 7.  Modificazioni alla legge provinciale «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».
Art. 8.  Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Art. 9.  Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.
Art. 10.  Contributi in conto interessi per investimenti delle imprese artigiane che fanno ricorso al credito: riduzione di spesa.
Art. 11.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali: soppressione di spesa.
Art. 12.  Contributi alle cooperative sui canoni di locazione: riduzione di spesa.
Art. 13.  Agevolazioni per l'avvio dell'attività delle cooperative: riduzione di spesa.
Art. 14.  Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale «Provvidenze a favore del commercio».
Art. 15.  Applicazione delle modificazioni apportate alla legge provinciale «Provvidenze a favore del commercio».
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.  Contributi in conto capitale per impianti relativi al turismo all'aperto: riduzione di spesa.
Art. 18.  Contributi in conto capitale agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa.
Art. 19.  Credito agevolato agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa.
Art. 20.  Contributi integrativi agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa.
Art. 26.  Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione: riduzione di spesa.
Art. 27.  Disposizioni relative ai contributi per la costruzione di impianti a fune.
Art. 28.  Modificazioni alla legge provinciale «Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori».
Art. 29.  Modificazioni alla legge provinciale.
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 32.  Utilizzazione di giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile.
Art. 33.      (Omissis)


§ 6.1.7 - L.P. 1 settembre 1981, n. 19.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziari 1981 e bilancio pluriennale 1981-1983.

(B.U. 1 settembre 1981, n. 43).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nell'annesso allegato n. 1 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico dell'esercizio finanziario 1981, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola: riduzione di spesa.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 33 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, ridotto dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 400.000.000 con il secondo comma dell'articolo 28 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è ulteriormente ridotto all'importo di lire 130.000.000.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto con il secondo comma dello stesso articolo 28, in misura di lire 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

 

     Art. 4. Contributi pluriennali per impianti collettivi: riduzione di spesa.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 30 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è ridotto dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 300.000.000. Le relative annualità, tenuto conto del limite di impegno di lire 500.000.000 il cui importo è stato così determinato a partire dall'esercizio finanziario 1981 con l'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 29, in misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995 e di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 5. Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali: riduzione di spesa.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 29 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, ridotto dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 420.000.000 con il secondo comma dell'articolo 34 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è ulteriormente ridotto all'importo di lire 220.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto con il secondo comma dello stesso articolo 34, in misura di lire 220.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995.

 

     Art. 6. Autorizzazione all'acquisto degli immobili costituenti l'azienda agricola di proprietà dell'ECA di Cles.

     1. Allo scopo di costituire una azienda agricola pilota quale centro di riferimento e di divulgazione dell'attività di sperimentazione della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige per lo sviluppo della frutticoltura delle zone collinari, è autorizzato l'acquisto degli immobili costituenti l'azienda agricola di proprietà dell'Ente comunale di assistenza di Cles corrispondenti alle pp.ff. 2257/1, 2257/2, 2254, 2244, 2248, 2252/2, 2253 in P.T. 482 in C.C. Cles, alla p.f. 2243 in P.T. 2028 in C.C. Cles e alla p. ed. 591 in P.T. 482 in C.C. Cles per il prezzo a corpo fino al massimo di lire 850.000.000, oltre le spese inerenti l'acquisto.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con l'Ente comunale di assistenza di Cles.

     3. Per i fini di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di lire 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».

     1. (Omissis) [2]

     2. La misura massima dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata dal 12 per cento al 14 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 8. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a dieci anni fino alla concorrenza di lire 25.000.000.000 a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino- Alto Adige - con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con D.M. 15 dicembre 1953 e successive modificazioni.

     2. I rapporti tra l'istituto suindicato e la Provincia autonoma di Trento relativi alle modalità di utilizzo, comprese le priorità settoriali di intervento, dell'apertura di credito di cui al comma precedente, saranno regolati con apposita convenzione.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 25.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 9. Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del «Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.» di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5.000.000.000.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 10. Contributi in conto interessi per investimenti delle imprese artigiane che fanno ricorso al credito: riduzione di spesa.

     1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 52, primo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di lire 1.500.000.000 all'importo di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e dello stanziamento di lire 300.000.000 autorizzato con il primo comma dello stesso articolo 52 a carico dell'esercizio finanziario 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bianco a modifica delle previsioni recate dal secondo comma del medesimo articolo 52, in misura non superiore a lire 800.000.000 fino al 1990 ed a lire 300.000.000 nel 1991.

 

     Art. 11. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali: soppressione di spesa.

     1. L'autorizzazione dello stanziamento di lire 400.000.000 disposta con l'articolo 52 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, a carico dell'esercizio finanziario 1979 è annullata con effetto dall'esercizio finanziario 1981 e cessano di applicarsi, limitatamente al predetto stanziamento, le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso articolo 52, come modificate con l'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, per l'iscrizione in bianco dei relativi stanziamenti fino al 1995.

     2. L'autorizzazione dello stanziamento di lire 500.000.000 disposta con l'articolo 54 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è annullata con effetto dall'esercizio finanziario 1981 e cessano di applicarsi, limitatamente al predetto stanziamento, le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso articolo 54 per l'iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti fino al 1995.

 

     Art. 12. Contributi alle cooperative sui canoni di locazione: riduzione di spesa.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 16 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, a carico dell'esercizio finanziario 1981 è ridotto dall'importo di lire 50.000.000 all'importo di lire 50.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 16, in misura di lire 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

 

     Art. 13. Agevolazioni per l'avvio dell'attività delle cooperative: riduzione di spesa.

     1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 17 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, a carico dell'esercizio finanziario 1981 è ridotto dall'importo di lire 150.000.000 all'importo di lire 125.000.000.

 

     Art. 14. Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale «Provvidenze a favore del commercio».

     1. (Omissis) [3].

     2. Per l'anno 1981, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, possono essere ammesse domande di contributo anche per iniziative già avviate o realizzate, purché esse siano iniziate dopo il 1 ottobre 1980, come dovrà risultare dalla documentazione di spesa o da dichiarazione del sindaco.

 

     Art. 15. Applicazione delle modificazioni apportate alla legge provinciale «Provvidenze a favore del commercio».

     1. Le modificazioni ed integrazioni apportate alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, con il precedente articolo 14, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 10 ottobre 1980.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 17. Contributi in conto capitale per impianti relativi al turismo all'aperto: riduzione di spesa.

     1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 77 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, nell'importo di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981,èsoppresso.

 

     Art. 18. Contributi in conto capitale agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 7.700.000.000 con l'articolo 15 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, è ridotta all'importo di lire 4.600.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

 

     Art. 19. Credito agevolato agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa.

     1. Il limite di impegno di lire 80.000.000 autorizzato con l'articolo 16, primo comma, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è soppresso e le disposizioni recate dal secondo comma del medesimo articolo 16 per l'iscrizione in bianco delle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati nell'importo complessivo di lire 800.000.000, continuano ad applicarsi, nel limite dell'importo massimo di lire 720.000.000.

 

     Art. 20. Contributi integrativi agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 200.000.000 con l'articolo 17 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, è ridotta all'importo di lire 140.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

 

     Artt. 21. - 25.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 26. Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione: riduzione di spesa.

     1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 95 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è ridotto dall'importo di lire 300.000.000 all'importo di lire 200.000.000.

 

     Art. 27. Disposizioni relative ai contributi per la costruzione di impianti a fune.

     1. I contributi per la costruzione di impianti a fune di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, e successive modificazioni, possono essere trasferiti con deliberazione della Giunta provinciale a società diversa da quella assegnataria del contributo, a condizione che tale società abbia ottenuto il subingresso nella titolarità della concessione dell'impianto e ne abbia fatto domanda alla Giunta provinciale entro centottanta giorni dal provvedimento di subingresso medesimo, allegando la documentazione di cui ai numeri 1), 4) e 5) dell'articolo 5 della stessa legge provinciale n. 26.

     2. Nella prima applicazione, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui il subingresso sia avvenuto anteriormente al periodo relativo alla predetta scadenza, purché le domande siano presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. Modificazioni alla legge provinciale «Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori». [6]

     1. (Omissis) [7].

     2. In relazione alle modificazioni di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 per l'integrazione del fondo di cui all'articolo 2 della stessa legge provinciale n. 7 come determinato con l'articolo 98 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni recate dal medesimo articolo 98.

 

     Art. 29. Modificazioni alla legge provinciale.

«Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici.»

     1. (Omissis) [8].

     2. Per l'anno 1982, il termine di presentazione delle domande di contributo o finanziamento di cui al secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge provinciale n. 44 come introdotto con il presente articolo, è fissato al 31 ottobre 1981.

     3. La facoltà di predisporre separatamente il piano generale degli insediamenti storici, prevista dal terzo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, è estesa ai comprensori che adotteranno il piano comprensoriale entro tre mesi

dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 31. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. L'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, autorizzata in misura di lire 1.444.000.000 con l'articolo 114, primo alinea, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, per l'esercizio finanziario 1981, è elevata nella misura di lire 2.029.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

     2. La sezione provinciale della Cassa regionale antincendi assegna parte delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente al corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento per il finanziamento dell'acquisto di un elicottero da effettuarsi secondo le modalità gestionali del corpo previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

     3. L'integrazione di cui al cui al primo comma, autorizzata in misura di lire 1.000.000.000 con l'articolo 114, secondo alinea, della stessa legge provinciale n. 2 per l'esercizio finanziario 1981, è elevata all'importo di lire 1.600.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

     4. Una quota di lire 200.000.000 delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente è utilizzata per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari per il finanziamento di acquisto di arredi ed attrezzature per caserme di nuova costruzione.

 

     Art. 32. Utilizzazione di giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere agli adempimenti occorrenti per l'utilizzazione presso la Provincia autonoma di giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 5, ultimo comma, della citata legge e dalle relative norme di attuazione contenute nel D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139. Alla stipula della convenzione ivi prevista provvederà il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     2. Per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     3. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     4. Gli importi che verranno corrisposti alla Provincia dal Ministero per la difesa in esecuzione della convenzione richiamata al primo comma affluiranno alle entrate del bilancio provinciale.

 

     Art. 33.

     (Omissis) [10].

 

     Allegato n. 1.

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.

[2] Modifica la L.P. 15 dicembre 1972, n. 28, ora abrogata dalla L.P. 31 agosto 1981, n. 17.

[3] Modifica la L.P. 27 ottobre 1977, n. 27.

[4] Modifica l'art. 24 della L.P. 2 aprile 1978, n. 35.

[5] Articoli abrogati dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[7] Modifica l'art. 3 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[8] Modifica l'art. 15 della L.P. 6 novembre 1978, n. 44.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[10] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.