§ 6.1.75 - Legge Provinciale 30 gennaio 1998, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998 - 2000 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:30/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 2.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale delle autonomie locali.
Art. 3.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 4.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.
Art. 5.  Sottoscrizione aumento capitale Interporto doganale di Trento s.p.a.
Art. 6.  Ulteriore finanziamento al Gruppo europeo di interesse economico per il traforo del Brennero.
Art. 7.  Partecipazione al consorzio per lo sviluppo delle risorse umane.
Art. 8.  Ulteriori disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici.
Art. 9.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 6.1.75 - Legge Provinciale 30 gennaio 1998, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998 - 2000 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 5 febbraio 1998, n. 6 - straord.).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), la quota percentuale del bilancio provinciale da assumere a riferimento per la determinazione dei trasferimenti provinciali di natura ordinaria a favore dei comuni, da ripartire sui fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge, come modificato dall'art. 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è determinata per l'anno 1998, in deroga alla validità triennale prevista dagli articoli 2 e 3 della citata legge n. 36 del 1993, tenuto conto dei trasferimenti compensativi del gettito dei tributi comunali soppressi a seguito dell'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nel 15,76 per cento.

     2. Per l'anno 1998 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, è stabilito nell'importo di lire 184.667.300.000.

     3. Per l'anno 1998 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, è stabilito nell'importo di lire 47.542.000.000.

     4. Per l'anno 1998 il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è determinato in lire 106.422.700.000.

     5. Per l'anno 1998 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale n. 10 del 1997, è stabilito nell'importo di lire 125.180.000.000.

     6. Per l'anno 1998 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale n. 36 del 1993 è stabilito nell'importo di lire 26.354.000.000.

     7. Per il finanziamento dei piani delle opere pubbliche di rilevanza comunale relativi al periodo 1998-2000 le risorse per il fondo per gli investimenti previsto dall'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono integrate nella misura di lire 166.030.000.000.

     8. [1].

     9. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti ulteriori spese:

     a) anno 1998:

     1) al capitolo 11230: lire 45.374.000.000;

     2) al capitolo 11240: lire 43.680.000.000;

     b) anno 1999:

     1) al capitolo 11230: lire 47.574.000.000;

     2) al capitolo 11240: lire 43.680.000.000;

     c) anno 2000:

     1) al capitolo 11230: lire 340.832.000.000;

     2) al capitolo 11240: lire 125.180.000.000.

     10. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate al comma 6 è autorizzata, con la tabella A allegata alla presente legge, la riduzione della spesa di lire 1.000.000.000 al capitolo 11250 per l'anno 1998 e di lire 1.500.000.000 al capitolo 11250 per l'anno 1999 già autorizzata con l'articolo 40, comma 1, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

     11. Per i fini di cui al comma 8 del presente articolo sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti maggiori spese:

     a) anno 1998:

     1) al capitolo 11285: lire 35.000.000.000;

     2) al capitolo 11286: lire 30.000.000

     (limite di impegno per ciascuno degli anni dal 1998 al 2008);

     b) anno 1999:

     al capitolo 11285: lire 10.000.000.000;

     c) anno 2000:

     1) al capitolo 11285: lire 60.000.000.000;

     2) al capitolo 11286: lire 17.000.000.000

     (limite di impegno per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010);

     d) anno 2001:

     al capitolo 11285: lire 44.000.000.000.

 

     Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale delle autonomie locali.

     1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale delle autonomie locali per il biennio 1998-1999 è determinato, in relazione al tasso programmato di inflazione e all'introduzione della previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in lire 14.800.000.000 per l'anno 1998 e lire 19.280.000.000 per l'anno 1999. Una quota del predetto onere pari a lire 500.000.000 per l'anno 1998 e lire 500.000.000 per il 1999 è riservata, tenuto conto del vigente ordinamento in materia di personale, per l'adeguamento del trattamento economico dei capi ufficio di cui all'articolo 17 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e degli incaricati di posizione organizzativa di cui all'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15.

     2. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali di cui all'articolo 54, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1997, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale n. 13 del 1997, è determinato in lire 1.400.000.000 per l'anno 1998 e in lire 2.000.000.000 per l'anno 1999. La Giunta provinciale nell'ambito delle direttive impartite all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale prevede fra i criteri per la quantificazione della retribuzione di risultato anche il conseguimento di risparmi di gestione.

     3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera c) (Assegnazione ad enti pubblici per oneri conseguenti alla contrattazione del personale) dell'elenco n. 3 allegato alla legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000", è autorizzato lo stanziamento di lire 4.800.000.000 per l'anno 1998 e di lire 6.300.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) anno 1998:

     1) al capitolo 84101: lire 4.800.000.000;

     2) al capitolo 84103: lire 16.200.000.000;

     b) anno 1999:

     1) al capitolo 84101: lire 6.300.000.000;

     2) al capitolo 84103: lire 21.280.000.000;

     c) anno 2000:

     1) al capitolo 84101: lire 6.300.000.000;

     2) al capitolo 84103: lire 21.280.000.000.

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, e dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale del servizio sanitario provinciale per il biennio 1998-1999 è determinato, in relazione al tasso programmato di inflazione e agli obiettivi di omogeneizzazione dei trattamenti economico-normativi con quelli del personale del comparto autonomie locali, in lire 15.800.000.000 per l'anno 1998 e lire 22.900.000.000 per l'anno 1999.

     2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del personale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 54, commi 4 e 6, della legge provinciale n. 7 del 1997 è effettuata dalla Giunta provinciale nell'ambito della disponibilità di cui al comma 1 con il provvedimento di emanazione delle direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) anno 1998: al capitolo 32117: lire 15.800.000.000;

     b) anno 1999: al capitolo 32117: lire 22.900.000.000;

     c) anno 2000: al capitolo 32117: lire 22.900.000.000.

 

     Art. 4. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.

     1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433, nonché per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere derivante dalla contrattazione per il biennio 1998-1999 del comparto del personale insegnante delle scuole a carattere statale è autorizzato, in relazione al tasso programmato di inflazione, in lire 8.000.000.000 per l'anno 1998 e lire 14.500.000.000 per l'anno 1999.

     2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale ispettivo e direttivo del comparto del personale insegnante delle scuole a carattere statale di cui all'articolo 21 (Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale), comma 2, della legge provinciale n. 13 del 1997 è effettuata dalla Giunta provinciale nell'ambito della disponibilità di cui al comma 1 con il provvedimento di emanazione delle direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. L'onere di lire 40.000.000.000 di cui all'articolo 21, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 1997 è rideterminato per l'anno 1998 in lire 43.600.000.000 e per l'anno 1999 in lire 41.800.000.000.

     4. L'onere di cui al comma 1 è integrato, con riferimento al secondo biennio di contrattazione economica 2000-2001, in relazione alle economie di spesa conseguite dalla Provincia in applicazione delle disposizioni previste dalle leggi provinciali che programmano la progressiva riduzione delle dotazioni di personale insegnante.

     5. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) anno 1998: capitolo 21304: lire 11.600.000.000

     b) anno 1999: capitolo 21304: lire 16.300.000.000

     c) anno 2000: capitolo 21304: lire 16.300.000.000

 

     Art. 5. Sottoscrizione aumento capitale Interporto doganale di Trento s.p.a.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Interporto doganale di Trento s.p.a.", di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54 (Autorizzazione alla Provincia autonoma di Trento a partecipazioni nella società per la gestione del centro autoportuale di Trento e nell'Istituto mediocredito Trentino - Alto Adige), fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata al capitolo 54210 la maggior spesa di lire 2.000.000.000 a carico dell'anno 1998.

 

     Art. 6. Ulteriore finanziamento al Gruppo europeo di interesse economico per il traforo del Brennero.

     1. Per i fini di cui all'articolo 22 (Partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico per la ferrovia Verona - Monaco di Baviera) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 è autorizzata l'ulteriore partecipazione della Provincia fino alla concorrenza di lire 500.000.000 per l'anno 1998.

     2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata al capitolo 53175 la spesa di lire 500.000.000 a carico dell'anno 1998.

 

     Art. 7. Partecipazione al consorzio per lo sviluppo delle risorse umane.

     1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento) l'importo della partecipazione della Provincia è fissato per il triennio 1998-2000 in lire 150.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata al capitolo 21951 la spesa di lire 50.000.000 a carico di ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

 

     Art. 8. Ulteriori disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici.

     1. [2].

     2. La somma di lire 354 miliardi prevista alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 1997 è aumentata di 169 miliardi.

     3. La somma di lire 183 miliardi prevista alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 1997 è aumentata di 58 miliardi.

     4. La somma di lire 70 miliardi prevista alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 1997 è aumentata di 40 miliardi.

     5. La somma di lire 56 miliardi prevista alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 1997 è aumentata di 32 miliardi.

     6. Per i fini di cui al presente articolo sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti maggiori spese:

     a) anno 1998: al capitolo 85050: lire 197.000.000.000;

     b) anno 1999: al capitolo 85050: lire 117.000.000.000.

 

     Art. 9. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1998 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli anni e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A allegata alla presente legge, da utilizzare secondo le predette disposizioni e le modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1998 sono diminuiti, per ciascuno degli anni riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella A allegata alla presente legge e secondo le modalità indicate nelle note della stessa tabella A.

     3. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella B.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLE

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce le lettere d) ed e) del comma 7, art. 3, L.P. 7 agosto 1995, n. 8, con le attuali lettere d), e), f) e g).

[2] Modifica il comma 2, art. 1, della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.