Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 23/08/1996 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. – 11. |
Art. 12. |
Art. 31. |
Art. 35. Norme transitorie. |
Art. 36. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
§ 4.1.51 - Legge Provinciale 23 agosto 1996, n. 6.
Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna.
(B.U. 3 settembre 1996, n. 29 - S.O. n. 2).
CAPO I
Modifiche alla
«Interventi a favore dell'agricoltura di montagna».
CAPO II
Modifiche alla
concernente «Interventi organici in materia di agricoltura»
Artt. 13. - 30. [3]
CAPO III
Modifiche alla
concernente «Disposizioni varie in materia di agricoltura»
CAPO IV
Modifiche alla
concernente «Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina»
Artt. 32. - 34. [5]
CAPO V
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 35. Norme transitorie.
1. Le domande di intervento presentate ai sensi delle leggi provinciali 31 agosto 1981, n. 17 e 7 aprile 1992, n. 14 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalle predette leggi per le corrispondenti iniziative nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.
2. Le domande d'intervento presentate ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 1996, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa prevista nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.
3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata.
4. Le modificazioni apportate all'articolo 12 della
5. Le modificazioni apportate all'articolo 22 della
6. Ai fini dell'integrazione della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 1, l'assessore competente in materia di agricoltura richiede alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario la designazione del proprio rappresentante entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il nuovo membro rimane in carica per il restante periodo di durata in carica della commissione.
7. Anche in deroga al periodo temporale previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della
8. La riduzione del vincolo di indivisibilità ad anni venti stabilita dall'articolo 44, dodicesimo comma della
Art. 36. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 9, 10 e 12 della
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 12 della
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 13 della
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 23 della
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 27 della
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 32 della
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 36 della
8. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 44 della
9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 10, 31 e 32 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per spese per consigli, comitati e commissioni (capitolo 12300).
[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della
[2] Il testo è riportato nella
[3] Articoli abrogati dall’art. 62 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[5] Il testo è riportato nella