Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 23/08/1999 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 2. Disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche. |
Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali, del personale docente delle scuole a carattere statale e del personale del servizio sanitario [...] |
Art. 4. Partecipazioni azionarie. |
Art. 5. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 6.1.89 - Legge Provinciale 23 agosto 1999, n. 1.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 25 agosto 1999, n. 39 - straord.).
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. Per l'anno 1999 le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate nel seguente modo:
a) il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della
b) il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della
c) il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della
d) il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della
e) il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della
2. Per il finanziamento dei piani delle opere pubbliche di rilevanza comunale relativi al periodo 1998-2000 le risorse per il fondo per gli investimenti previsto dall'articolo 11 della
3. Il fondo di cui al comma 2 viene altresì integrato di un importo pari a lire 45.420.000.000 corrispondente alle risorse non utilizzate relative ad opere sovracomunali ricomprese nel piano straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 1 della
4. Con apposita norma della legge finanziaria relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2000 sarà disposta l'applicazione del comma 3 dell'articolo 2 della
5. [2].
6. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 1, 2, 3 e 5 sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti ulteriori spese:
a) per l'anno 1999:
1) lire 40.751.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.120;
2) lire 56.626.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.210;
b) per l'anno 2000:
1) lire 353.189.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.120;
2) lire 159.000.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.210;
c) limiti di impegno dal 1999 al 2009:
1) lire 3.500.000.000 sull'unità previsionale di base 04.01.220.
Art. 2. Disposizioni concernenti il piano straordinario di opere pubbliche.
1. [3].
2. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A allegata alla presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la riduzione di lire 38.452.000.000 sull'unità previsionale di base 87.1.210.
Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali, del personale docente delle scuole a carattere statale e del personale del servizio sanitario nazionale.
1. L'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale delle autonomie locali per il biennio 1998-1999 di cui all'articolo 2, comma 1, della
2. L'onere previsto all'articolo 2, comma 3, della
3. L'onere complessivo previsto dall'articolo 4 della
4. Per l'anno 2001 l'onere derivante dalla contrattazione del personale insegnante delle scuole a carattere statale è rideterminato, anche in relazione al recepimento del contratto nazionale 1998-2001, in complessive lire 46.300.000.000.
5. L'onere derivante dalla contrattazione relativa al comparto del personale del servizio sanitario provinciale per il biennio 1998-1999 di cui all'articolo 3, comma 1, della
6. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, e tenuto conto delle variazioni introdotte con l'articolo 2 della
a) lire 1.900.000.000 sull'unità previsionale di base 7.1.120;
b) lire 570.000.000 sull'unità previsionale di base 81.1.110.
7. Per i fini di cui ai commi 3 e 4, e tenuto conto delle variazioni introdotte con l'articolo 2 della
a) lire 15.000.000.000 per l'anno 1999;
b) lire 15.000.000.000 per l'anno 2000;
c) lire 30.000.000.000 per l'anno 2001.
8. Per i fini di cui al comma 5, e tenuto conto delle variazioni introdotte con l'articolo 2 della
a) lire 16.025.000.000 per l'anno 1999;
b) lire 7.635.000.000 per l'anno 2000;
c) lire 7.635.000.000 per l'anno 2001.
Art. 4. Partecipazioni azionarie.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento (Tecnofin Trentina s.p.a.) fino alla concorrenza dell'importo di lire 15.000.000.000.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare di lire 500.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, la partecipazione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all'articolo 22 della
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 15.000.000.000 per l'anno 1999 sull'unità previsionale di base 54.5.210 e l'ulteriore spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 sull'unità previsionale di base 54.5.225.
Art. 5. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella B.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 34 della
[2] Sostituisce la lettera e) e il punto 1), lettera f) del comma 7, art. 3 della
[3] Modifica le lettere c), d), f), comma 2, art. 1 della