§ 5.5.50 - L.P. 3 ottobre 2007, n. 15.
Disciplina delle attività culturali


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:03/10/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Obiettivi generali
Art. 3.  Linee guida per le politiche culturali della Provincia
Art. 4.  Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia
Art. 5.  Osservatorio provinciale delle attività culturali
Art. 6.  Soggetti
Art. 7.  Funzioni della Provincia
Art. 8.  Attività culturali di interesse locale
Art. 9.  Interventi della Provincia
Art. 10.  Istituzione della Giornata dell’autonomia e della cultura trentina
Art. 11.  Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale
Art. 12.  Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale
Art. 13.  Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari
Art. 14.  Sostegno dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale
Art. 15.  Agevolazioni per strutture, beni e software
Art. 16.  Sistema di qualificazione dei soggetti culturali
Art. 17.  Sistema bibliotecario trentino
Art. 18.  Catalogo bibliografico trentino
Art. 19.  Formazione musicale di base delle scuole musicali
Art. 20.  Ecomusei
Art. 21.  Disposizioni a favore dello spettacolo
Art. 22.  Centro servizi culturali S. Chiara
Art. 23.  Sistema museale trentino
Art. 24.  Musei della Provincia
Art. 25.  Nuovo ordinamento dei musei della Provincia
Art. 26.  Museo diocesano tridentino e Museo storico italiano della guerra di Rovereto
Art. 27.  Norme di prima applicazione
Art. 28.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 29.  Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 30.  Norma finanziaria
Art. 31.  Variazioni di bilancio
Art. 32.  Regolamenti di esecuzione
Art. 33.  Entrata in vigore


§ 5.5.50 - L.P. 3 ottobre 2007, n. 15.

Disciplina delle attività culturali

(B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.

2. Questa legge disciplina le attività culturali della Provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia, assicurando in ogni caso il pluralismo e la libertà di espressione.

3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità;

b) garantire condizioni di pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività culturali, sociali e del tempo libero, senza discriminazioni sociali, culturali e fisiche, e sviluppare la cultura della parità dei generi;

c) promuovere la creatività, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile;

d) coinvolgere le istituzioni, le autonomie locali, gli operatori culturali e i soggetti economici nell’elaborazione degli indirizzi delle attività culturali attraverso strumenti di programmazione partecipata;

e) favorire la progettualità innovativa e la qualità del sistema culturale trentino, promuovendo l’efficacia e l’efficienza nell’organizzazione delle attività culturali, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio;

f) sostenere e valorizzare l’associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura, favorendo il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.

4. La Provincia, in particolare, valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento, promuovendone l’integrazione con gli interventi previsti da questa legge.

 

     Art. 2. Obiettivi generali

1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge:

a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali;

b) sviluppare l’integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali;

c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino;

d) promuovere il coordinamento e l’integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze;

e) promuovere un’adeguata distribuzione dell’offerta culturale sul territorio, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale;

f) avviare processi di innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che assicurano l’economicità, l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione e nella gestione delle iniziative culturali;

g) favorire la gestione associata delle attività culturali sul territorio;

h) promuovere e sostenere la formazione musicale di base, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole musicali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;

i) attuare gli interventi e le iniziative di questa legge nel rispetto del principio della parità dei generi;

j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali;

k) favorire la partecipazione delle imprese e degli altri soggetti economici alla progettazione, all’organizzazione e al sostegno di iniziative e di eventi culturali;

l) sostenere i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell’ambito delle attività culturali;

m) promuovere il consolidamento e la crescita delle imprese operanti nel settore delle attività culturali e della produzione e programmazione cinematografica e audiovisiva;

n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell’ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell’innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili;

o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l’Unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino;

p) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche;

q) assicurare la qualità dell’offerta culturale anche attraverso la definizione di standard e la valutazione delle attività culturali realizzate sul territorio;

r) rilevare, organizzare e analizzare sistematicamente i dati concernenti le attività e le iniziative realizzate sul territorio.

2. Questa legge disciplina gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1.

 

Capo II

Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia

 

     Art. 3. Linee guida per le politiche culturali della Provincia

1. In coerenza con gli obiettivi generali fissati da questa legge e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce gli indirizzi pluriennali per la programmazione delle attività culturali della Provincia; a tal fine, la Giunta provinciale approva le linee guida per le politiche culturali, aggiornabili annualmente, contenenti:

a) gli obiettivi delle politiche culturali;

b) gli indirizzi per la realizzazione delle attività culturali;

c) i criteri e le priorità per la realizzazione di interventi sulle strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale;

d) i criteri per la valutazione e per la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente.

2. Le linee guida riportano le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle iniziative, degli eventi e degli interventi da esse previsti.

3. Le linee guida sono elaborate e definite tenendo conto degli orientamenti formulati dal Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia.

4. La proposta delle linee guida è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale almeno quindici giorni prima dell’approvazione da parte della Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia

1. È istituito il Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia, di seguito denominato forum, quale organismo consultivo e di partecipazione per la definizione degli obiettivi culturali e della relativa programmazione provinciale delle attività della Provincia e di rilievo provinciale.

2. Il forum è composto:

a) dall’assessore provinciale competente in materia di attività culturali;

b) da due componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni con meno di 12.000 abitanti e in rappresentanza dei comuni minori e periferici, con accertate competenze e conoscenze in materia di attività culturali e loro promozione; c) da un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche locali, con accertate competenze e conoscenze in materia di attività culturali e loro promozione;

d) da un componente designato dal Comune di Trento, da un componente designato dal Comune di Rovereto e da un componente designato da ciascuno dei comuni con oltre 12.000 abitanti;

e) da un componente designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) da un componente designato dall’Università statale degli studi di Trento;

g) da un componente designato dal conservatorio di musica Bonporti;

h) da un componente designato da Trentino s.p.a.;

i) da un componente designato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Trento e di Rovereto;

j) da due esperti nei diversi settori delle attività culturali designati dal Consiglio provinciale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze;

k) fino a quattro esperti nei diversi settori delle attività culturali, assicurando la pari rappresentatività tra i generi.

3. Spetta inoltre al forum, avvalendosi dell’Osservatorio provinciale delle attività culturali, valutare gli effetti e i risultati delle politiche culturali finanziate o realizzate direttamente nonché verificare il grado di soddisfazione dell’utenza; a tal fine, il forum trasmette ogni due anni alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione contenente i risultati della valutazione.

4. Il forum è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è presieduto e convocato dall’assessore competente in materia di attività culturali. Il forum è inoltre convocato su richiesta scritta al presidente da parte di un quinto dei suoi componenti. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento del forum.

5. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del forum, relative alla progettazione e alla realizzazione di determinate iniziative ed eventi culturali, i rappresentanti degli istituti di credito e dei soggetti economici coinvolti. Al forum partecipa inoltre il dirigente della Provincia competente in materia di attività culturali.

6. Ai componenti esperti del forum spettano i compensi e i rimborsi delle spese stabiliti dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali; agli altri componenti del forum spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista per i dirigenti della Provincia.

 

     Art. 5. Osservatorio provinciale delle attività culturali

1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di Osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia.

2. In particolare l’osservatorio svolge le seguenti attività:

a) raccolta, organizzazione e analisi dei dati sui fenomeni culturali, compreso il grado di soddisfazione dell’utenza, anche con riferimento alla differenza di genere e anche al fine dell’attività di valutazione del forum di cui all’articolo 4;

b) verifica dello stato di attuazione dei contenuti delle linee guida per le politiche culturali approvate dalla Giunta provinciale;

c) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale;

d) valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici, nonché avvalersi di un numero massimo di tre esperti in materia di attività culturali e di sistemi di valutazione.

4. I soggetti che partecipano alla realizzazione di interventi della Provincia o che beneficiano di agevolazioni provinciali previste da questa legge sono tenuti a fornire all’osservatorio i dati e le informazioni richiesti per l’aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali.

 

Capo III

Soggetti e funzioni

 

     Art. 6. Soggetti

1. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati.

 

     Art. 7. Funzioni della Provincia

1. La Provincia, nel definire le politiche di governo delle proprie attività culturali, assicura pluralismo e libertà di espressione.

2. Alla Provincia spettano in particolare la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività culturali di rilievo provinciale.

3. Il capo IV di questa legge definisce le modalità per l’attuazione degli interventi diretti della Provincia e il sostegno agli operatori culturali per l’organizzazione e per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale.

 

     Art. 8. Attività culturali di interesse locale

1. La Provincia promuove l’intesa prevista dall’articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 per favorire l’esercizio associato dei compiti e delle attività di competenza dei comuni in materia di attività culturali e in particolare:

a) l’individuazione nell’ambito del territorio della comunità di sedi e di reti culturali e creative locali per l’integrazione delle diverse forme di espressione culturale e artistica delle popolazioni residenti e per la partecipazione degli operatori culturali alla valorizzazione della creatività locale;

b) le attività per la formazione musicale di base extrascolastica;

c) le attività e i servizi di biblioteca, incluse la disponibilità della documentazione del territorio della comunità di riferimento, la raccolta di documentazione culturale e la relativa offerta di informazione culturale anche attraverso gli strumenti multimediali;

d) l’attività di ricerca, di studio nonché di promozione della storia e delle tradizioni locali;

e) i servizi culturali per lo spettacolo e per le attività di formazione degli operatori;

f) l’attività per la costituzione di reti della memoria e di ecomusei e per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale locale;

g) la realizzazione di interventi relativi a strutture e ad attrezzature destinate ad attività culturali e in particolare alla crescita delle giovani generazioni.

2. In particolare, le comunità provvedono ad esercitare le funzioni di cui al comma 1 in attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto della parità dei generi.

3. La Provincia, i comuni, le comunità e le associazioni fra comuni possono sottoscrivere accordi di programma per la realizzazione di eventi e di progetti culturali con le modalità previste dall’articolo 8, comma 10, della legge provinciale n. 3 del 2006. Gli accordi di programma definiscono in ogni caso:

a) le attività e le iniziative da realizzare;

b) i soggetti attuatori dell’accordo;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori dell’accordo;

d) le modalità di attuazione;

e) i criteri per la verifica delle attività svolte e delle iniziative realizzate.

 

Capo IV

Attività culturali di rilievo provinciale

 

     Art. 9. Interventi della Provincia

1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;

b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;

c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;

d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l’acquisto e la manutenzione di arredi e di attrezzature;

e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture;

f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive;

g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;

h) sostegno delle nuove professionalità e dell’imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell’aggiornamento degli operatori culturali anche attraverso l’attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l’organizzazione di tirocini;

i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell’ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione;

j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall’articolo 16;

k) realizzazione di iniziative per agevolare l’accesso alle attività culturali;

l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione;

m) effettuazione di studi e ricerche nell’ambito delle attività culturali;

n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell’ottica di una migliore integrazione europea.

2. La Provincia, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l’attività della Società di studi trentini di scienze storiche. La Provincia, nel promuovere l’attività di coordinamento, assicura la consultazione e la partecipazione dei predetti enti e organismi nella definizione dei progetti di carattere provinciale, ivi compresa la promozione delle reti territoriali della memoria.

3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all’80 per cento della spesa ammissibile.

4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.

 

     Art. 10. Istituzione della Giornata dell’autonomia e della cultura trentina [1]

[1. Per celebrare il riconoscimento alla popolazione del Trentino dell’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo ed una particolare tutela del pluralismo culturale e linguistico, è istituita il 5 settembre, ricorrenza della firma dell’accordo De Gasperi-Gruber, la Giornata dell’autonomia e della cultura trentina.

2. Annualmente, in occasione della Giornata dell’autonomia e della cultura trentina, sono promosse iniziative culturali, di studio e di approfondimento storico-giuridico sulla storia dell’autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell’autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

3. L’organizzazione della Giornata dell’autonomia e della cultura trentina è curata dalla Giunta provinciale, acquisito il parere del Presidente del Consiglio provinciale e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. In occasione della Giornata dell’autonomia e della cultura trentina sono attribuiti particolari riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte sul piano politico, istituzionale, culturale ed economico e nella promozione e valorizzazione dell’autonomia provinciale.

5. I contenuti organizzativi della Giornata dell’autonomia e della cultura trentina e delle iniziative connesse sono disciplinati con regolamento di esecuzione, approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.]

 

     Art. 11. Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale

1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in specifiche convenzioni con i soggetti promotori, qualificati ai sensi dell’articolo 16, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti.

2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono:

a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni;

b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato;

c) i criteri per la verifica delle attività realizzate;

d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.

 

     Art. 12. Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale

1. Per favorire la crescita della qualità dell’offerta culturale, la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali. I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi. 2. I bandi individuano in particolare:

a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande;

b) i requisiti per l’ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell’ammissione;

c) le modalità di realizzazione del progetto;

d) il grado e le modalità di finanziamento della Provincia;

e) le modalità di verifica del progetto realizzato.

3. I progetti possono essere presentati unicamente da soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 16.

 

     Art. 13. Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari

1. La Provincia può sostenere la realizzazione di specifici eventi culturali di rilievo provinciale non compresi tra le attività culturali individuate ai sensi degli articoli 11 e 12 in ragione della loro straordinarietà, del loro contenuto innovativo o sperimentale, mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.

 

     Art. 14. Sostegno dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale

1. La Provincia riconosce l’associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale.

2. La Provincia sostiene l’associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi:

a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell’articolo 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali;

b) alle associazioni culturali qualificate ai sensi dell’articolo 16.

3. La Provincia sostiene in particolare la formazione musicale erogata dalle federazioni di associazioni, qualificate ai sensi dell’articolo 16, mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per l’attività formativa svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. Per favorire il coordinamento e l’integrazione delle iniziative e delle attività dell’associazionismo culturale di rilievo provinciale l’assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2.

 

     Art. 15. Agevolazioni per strutture, beni e software

1. La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati ai sensi dell’articolo 16, per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale.

2. Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare:

a) l’acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e l’ampliamento di strutture esistenti;

b) l’acquisto di beni mobili e di software;

c) l’acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori.

3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, nonché il periodo per il quale le strutture oggetto degli interventi realizzati con i medesimi contributi devono rimanere destinate ad attività culturali di rilievo provinciale anche con riferimento all’entità del contributo concesso. L’eventuale diverso utilizzo delle strutture comporta la decadenza dai contributi concessi e l’obbligo di restituzione delle somme erogate secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia può concedere in uso, anche gratuito, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste da questa legge per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà, sulla base di apposita convenzione stipulata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 16. Sistema di qualificazione dei soggetti culturali

1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la Provincia concede le agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 15 unicamente ai soggetti culturali qualificati secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Con regolamento è definito il sistema di qualificazione dei soggetti culturali, anche distinto per i diversi settori delle attività culturali, prevedendo in particolare:

a) gli standard di qualità della struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti culturali; tali standard sono delineati in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;

b) le modalità per la presentazione della domanda di qualificazione e per la verifica dei requisiti richiesti;

c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione e i casi per i quali è prevista la perdita della qualificazione stessa;

d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione delle scuole musicali ad un apposito registro provinciale delle scuole musicali istituito e gestito dalla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, secondo quanto stabilito dal medesimo regolamento;

e) le modalità semplificate per la qualificazione dei soggetti culturali che si occupano della tutela e valorizzazione della storia e cultura locali, nonché degli usi e costumi, tenendo in considerazione il legame con il territorio di detti soggetti.

3. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali provvede a rilasciare e a ritirare i provvedimenti di qualificazione secondo quanto previsto da questo articolo; la predetta struttura istituisce e aggiorna l’elenco dei soggetti culturali qualificati.

4. In prima applicazione di questa legge, fino al 31 dicembre 2010, si considerano qualificati di diritto i seguenti soggetti: le istituzioni museali e le biblioteche in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 15, commi 1 e 2, della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino); le scuole musicali iscritte al registro previsto dall’articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1987; le federazioni di associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 1987 per accedere alle agevolazioni previste dalla medesima legge; i soggetti convenzionati con la Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 bis, della legge provinciale n. 12 del 1987. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce apposite disposizioni per la definizione degli standard di qualità e per le modalità di qualificazione dei predetti soggetti.

 

Capo V

Discipline particolari

 

     Art. 17. Sistema bibliotecario trentino

1. La Provincia riconosce il ruolo strategico del sistema bibliotecario trentino per la diffusione e per la promozione della conoscenza, nonché per la mediazione culturale sul territorio e per la promozione dell’integrazione tra culture diverse. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l’integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino.

2. Il sistema bibliotecario trentino è costituito dalla rete delle biblioteche pubbliche e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell’articolo 16 e aderenti al catalogo bibliografico trentino. Con regolamento sono individuati i requisiti, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche.

3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse biblioteche facenti parte del sistema, persegue in particolare:

a) la più ampia e diffusa offerta all’utenza delle risorse bibliografiche, documentarie e informative, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;

b) l’integrazione e la razionalizzazione delle risorse di cui alla lettera a), anche allo scopo di garantire la conservazione e la fruizione della produzione editoriale trentina, nazionale e internazionale;

c) la qualificazione e la standardizzazione nell’organizzazione e gestione dei servizi delle biblioteche al fine del miglioramento dell’efficienza, dell’integrazione e dell’omogeneità delle stesse anche per quanto riguarda la catalogazione e le attività interbibliotecarie;

d) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo alle iniziative per la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, dell’informazione e dell’aggiornamento dei cittadini;

e) il coinvolgimento delle biblioteche per la promozione della cultura e delle diverse discipline artistiche.

4. La Provincia, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le modalità per favorire il coordinamento e l’integrazione del sistema bibliotecario trentino, anche attraverso forme di consultazione dei responsabili delle biblioteche, con periodicità almeno annuale.

 

     Art. 18. Catalogo bibliografico trentino

1. Per favorire la diffusione dell’informazione catalografica nonché l’integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino e al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino, la Provincia cura la gestione e l’aggiornamento del catalogo bibliografico trentino istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino), nonché la diffusione dell’informazione bibliografica e provvede in particolare:

a) alla raccolta, alla verifica, all’ordinamento, all’organizzazione, alla conservazione e alla diffusione dei dati catalografici relativi al patrimonio bibliografico trentino;

b) all’acquisizione e alla messa a disposizione di altre informazioni bibliografiche prodotte o distribuite da soggetti in ambito nazionale ed internazionale;

c) alla standardizzazione delle modalità catalografiche e di erogazione di servizi informativi.

2. All’aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche del Trentino secondo apposite convenzioni.

3. Per l’aggiornamento e per lo sviluppo del catalogo bibliografico trentino la Provincia può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, di istituti universitari, di associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone ritenute idonee, anche riunite in cooperativa.

4. La raccolta, l’elaborazione e la gestione dei dati relativi al catalogo bibliografico trentino sono realizzate avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale). I metodi e le procedure adottati devono essere compatibili con quelli impiegati a livello nazionale. Per la raccolta e l’utilizzo automatici dei dati possono essere consegnate in uso alle biblioteche apposite apparecchiature secondo convenzioni che ne disciplinano le modalità di utilizzo.

5. Le biblioteche pubbliche aderenti al sistema bibliografico trentino partecipano alla costituzione e all’aggiornamento del catalogo bibliografico trentino, secondo apposite convenzioni che ne definiscono apporto e modalità di utilizzo.

 

     Art. 19. Formazione musicale di base delle scuole musicali

1. La formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali pubbliche e private iscritte nel registro previsto dall’articolo 16 è riconosciuta dalla Provincia quale elemento di crescita culturale e sociale.

2. La Provincia definisce gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali iscritte nel registro previsto dall’articolo 16, sentite le scuole musicali interessate.

3. La Provincia promuove e favorisce il coinvolgimento delle scuole musicali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino disciplinato dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; a tal fine, la Provincia stabilisce i requisiti organizzativi e didattici minimi per partecipare al sistema educativo. La Provincia favorisce il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali, promuovendo l’istituzione di una rappresentanza unitaria delle scuole; incentiva la collaborazione delle scuole musicali con gli altri soggetti attivi in ambito culturale e sociale.

4. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali di cui al comma 1 mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per le attività formative svolte, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 20. Ecomusei

1. La Provincia riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei istituiti dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell’innovazione, mediante:

a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali;

b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, nonché dei beni mobili e degli strumenti di lavoro;

c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali;

d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati;

e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;

f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale.

2. Gli ecomusei sono istituiti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo e con le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio.

3. La Provincia, in considerazione dell’importanza storica e culturale di particolari siti significativi presenti sul territorio provinciale, in particolare di quelli rilevanti per la cultura dell’impresa e del lavoro trentino, può promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche attraverso la programmazione e la qualificazione di percorsi tematici, coinvolgendo gli ecomusei, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

4. La Provincia può fornire i supporti tecnici e scientifici eventualmente richiesti dagli enti locali per l’istituzione degli ecomusei e per la definizione della loro attività, nonché per la promozione degli stessi, e promuovere dinamiche d’integrazione in ambito internazionale.

5. In prima applicazione di questo articolo sono riconosciuti gli ecomusei istituiti ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali); la Provincia revoca il riconoscimento ai predetti ecomusei se gli stessi non si adeguano ai requisiti e agli standard qualitativi previsti dal comma 2, entro un anno dalla loro approvazione.

 

     Art. 21. Disposizioni a favore dello spettacolo

1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica.

2. La Provincia, nell’ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine è costituito un fondo annuale utilizzato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

4. La Provincia promuove e sostiene il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali. Per il raggiungimento di questi fini:

a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato;

b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l’ambiente o la cultura trentina, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, secondo quanto previsto con regolamento;

c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l’ambiente di montagna;

d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivi;

f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità.

 

     Art. 22. Centro servizi culturali S. Chiara

1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che nelle strutture ad esso affidate promuove l’offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l’organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della legge provinciale  n. 3 del 2006. 2. Sono organi del centro:

a) il consiglio di amministrazione, composto da non più di cinque membri;

b) il presidente;

c) il direttore;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il comitato d’indirizzo.

3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività:

a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari;

b) programma, promuove e organizza l’offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati;

c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati;

d) promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti nell’ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce in particolare:

a) la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi del centro; le modalità per garantire la rappresentanza nel comitato d’indirizzo degli enti pubblici e delle loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture destinate ad attività culturali o di servizi culturali; è riservata alla Giunta provinciale la nomina del presidente del centro, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato d’indirizzo;

b) le ulteriori attività attribuite al centro, la sua articolazione organizzativa e il funzionamento delle strutture operative qualora previste;

c) le modalità di finanziamento da parte della Provincia e degli altri enti pubblici che aderiscono al centro mediante l’affidamento della gestione di strutture o di servizi culturali;

d) le modalità per l’utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature forniti dalla Provincia e da altri enti pubblici;

e) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dagli enti che aderiscono al centro, nonché la facoltà di assunzione di personale con contratto di diritto privato e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

f) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria;

g) i rapporti tra il centro e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all’approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;

h) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;

i) la nomina del direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del centro, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente, da parte del consiglio di amministrazione e la sua assunzione con contratto di diritto privato;

j) il trattamento giuridico ed economico del personale del centro, disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione;

k) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili.

5. Il regolamento previsto dal comma 1 è deliberato dalla Giunta provinciale sentito il Comune di Trento, gli altri enti pubblici e loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture o di servizi culturali. Il medesimo regolamento stabilisce le disposizioni transitorie di prima applicazione.

6. Gli organi del centro nominati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1.

 

Capo VI

Musei provinciali

 

     Art. 23. Sistema museale trentino

1. Il sistema museale trentino è costituito da:

a) i musei della Provincia individuati dall’articolo 24;

b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall’articolo 35 ter della legge provinciale n. 3 del 2006;

c) i seguenti musei a carattere provinciale:

1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto;

2) il Museo diocesano tridentino;

3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda;

4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall’articolo 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell’Istituto culturale ladino).

2. I musei del sistema museale realizzano in particolare servizi culturali volti a:

a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica;

c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all’attuazione dell’educazione permanente dei cittadini;

d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

3. La Provincia favorisce l’integrazione dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei direttori dei musei, nonché dei presidenti dei consigli di amministrazione, qualora previsti, convocata periodicamente dall’assessore provinciale competente in materia che la presiede.

4. La Provincia promuove e favorisce l’integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali.

 

     Art. 24. Musei della Provincia

1. Sono musei della Provincia:

a) il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume, con lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all’innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo, la denominazione di Museo delle scienze;

b) il Museo degli usi e costumi della gente trentina, istituito con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare i materiali che si riferiscono alla storia, all’economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi in senso lato della gente trentina, nonché di promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;

c) il Museo d’arte moderna e contemporanea, istituito con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare l’arte moderna e contemporanea;

d) il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, istituito con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare, documentare e valorizzare i beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico o territoriale.

2. I musei della Provincia sono riordinati sulla base di specifici regolamenti previsti dall’articolo 25.

3. Nel nuovo ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali sono disciplinati anche i compiti e le attività concernenti l’organizzazione e l’esposizione dei beni archeologici, fatte salve le competenze della soprintendenza per i beni archeologici.

 

     Art. 25. Nuovo ordinamento dei musei della Provincia

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono: a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, fermo restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l’adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;

b) l’articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;

c) le modalità per l’utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;

d) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dalla Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all’approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;

f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;

g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; se il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, il direttore è nominato dal consiglio stesso; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l’area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell’incarico il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale;

h) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri effettivi e tre supplenti in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili, nominato dalla Giunta provinciale;

i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione.

2. Per l’attuazione delle politiche museali della Provincia la Giunta provinciale definisce direttive e indirizzi per la programmazione e l’attuazione delle attività dei musei disciplinati da questo articolo, sentito un organismo composto dall’assessore provinciale competente in materia e dai direttori dei musei della Provincia.

3. Per favorire il coordinamento, l’efficienza e l’economicità del sistema dei musei, la Provincia definisce le modalità di coordinamento e i servizi per il funzionamento e la gestione ordinaria di ogni museo da svolgere in forma associata direttamente o indirettamente tramite affidamento a soggetti terzi. Con apposita convenzione i musei definiscono i rapporti giuridici e finanziari e le modalità di svolgimento dei predetti servizi.

4. I regolamenti previsti da questo articolo sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 26. Museo diocesano tridentino e Museo storico italiano della guerra di Rovereto

1. La Provincia riconosce la funzione svolta dal Museo diocesano tridentino per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale trentino e ne sostiene l’attività e le iniziative, secondo le modalità previste dall’articolo 11.

2. La Provincia riconosce la funzione del Museo storico italiano della guerra di Rovereto per la raccolta e la conservazione di reperti e di documenti, la ricerca, la divulgazione, con riferimento agli eventi bellici nonché per la promozione della cultura della pace, secondo le modalità previste dall’articolo 11.

 

Capo VII

Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni

 

     Art. 27. Norme di prima applicazione

1. In prima applicazione, gli interventi della Provincia previsti dal capo IV possono essere attuati anche prima dell’approvazione delle linee guida per le politiche culturali previste dall’articolo 3.

2. Il Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia, previsto dall’articolo 4, è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 28. Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. È abrogata la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino e istituzione del catalogo bibliografico trentino), e l’articolo 34 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

2. A decorrere dalla data stabilita con regolamento, sono abrogate:

a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:

1) l’articolo 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

2) il primo comma dell’articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l’articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;

c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell’articolo 36, e le sue seguenti modificazioni:

1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; 2) l’articolo 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

3) gli articoli da 1 a 5 e l’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;

5) il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

6) l’articolo 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

7) l’articolo 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

8) l’articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

9) l’articolo 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

10) l’articolo 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;

11) l’articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

12) l’articolo 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d’arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5;

e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni:

1) l’articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

3) l’articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

f) la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali");

g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).

3. Le domande per la concessione di agevolazioni presentate ai sensi della legge provinciale n. 12 del 1987 prima della data dell’abrogazione prevista con le modalità di cui al comma 2 sono definite sulla base di quanto disposto dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987.

 

     Art. 29. Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. Nell’allegato A (Agenzie ed enti strumentali della Provincia) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la lettera o) è sostituita dall’allegata tabella A.

 

     Art. 30. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, relativi ai compensi e ai rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Forum per la promozione delle attività culturali della Provincia, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguenti alla soppressione del comitato tecnico-

scientifico previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2000.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. Per il triennio 2007-2009 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell’allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 31. Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 32. Regolamenti di esecuzione

1. Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge.

2. I regolamenti di esecuzione sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere del forum previsto dall’articolo 4 e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 33. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Modificazione della legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 29)

 

o) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali

 

 

1. Museo delle scienze 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina

3. Museo d’arte moderna e contemporanea

4. Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali"

5. Fondazione Museo storico del Trentino

6. Fondazione trentina A. De Gasperi

7. Centro servizi culturali S. Chiara

 

 

Tabella B

Riferimento delle spese (articolo 30, comma 2)

(Omissis)

 

 

Tabella C

Copertura oneri (articolo 30, comma 3)

(Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 30 luglio 2008, n. 13.