§ 5.5.2 - Legge Provinciale 27 novembre 1964, n. 14.
Istituzione del Museo Tridentino di Scienze Naturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:27/11/1964
Numero:14


Sommario
Art. 1.      E' istituito, con sede in Trento, il Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Art. 1 bis. 
Art. 2.      I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del Museo, ovvero [...]
Art. 3.      Al personale in servizio presso il disciolto Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina in Trento, all'entrata in vigore della presente legge, assicurato il mantenimento del posto e il [...]
Art. 4.      Al funzionamento del Museo si provvede con contributi di enti e di privati.
Art. 5.      (Omissis)


§ 5.5.2 - Legge Provinciale 27 novembre 1964, n. 14. [1]

Istituzione del Museo Tridentino di Scienze Naturali.

(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).

 

     Art. 1.

     E' istituito, con sede in Trento, il Museo Tridentino di Scienze Naturali.

     Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo, sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. E' affidata al Museo la gestione, anche tecnico scientifica, e la valorizzazione dei beni di cui la Provincia abbia la disponibilità, costituenti il compendio museale denominato "Museo dell'aeronautica G. Caproni". A tale fine la Giunta provinciale promuove lo scioglimento dell'"Associazione museo dell'aeronautica Gianni Caproni".

     2. Ai fini dell'affidamento di cui al comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Museo che deve prevedere, oltre alle modalità di gestione e di valorizzazione, anche la consegna dei beni di cui al medesimo comma 1 e la messa a disposizione gratuita dallo stesso Museo dei beni e delle attrezzature strumentali alla gestione.

     3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 la Giunta provinciale integra i finanziamenti previsti dall'articolo 4.

     4. Agli oneri derivanti dalle maggiori assegnazioni di cui al comma 3 si fa fronte con le minori spese per il finanziamento della gestione del "Museo dell'aeronautica G. Caproni" a valere sugli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 19 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (cap. 22116).

 

     Art. 2.

     I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del Museo, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

     In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 3.

     Al personale in servizio presso il disciolto Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina in Trento, all'entrata in vigore della presente legge, assicurato il mantenimento del posto e il godimento dei diritti acquisiti.

 

     Art. 4.

     Al funzionamento del Museo si provvede con contributi di enti e di privati.

     La Provincia autonoma di Trento contribuirà, nei limiti di un apposito stanziamento annuale di bilancio, con una somma non inferiore in ogni caso a Lire 10.000.000.

     Per l'esercizio finanziario 1964 il contributo fissato in Lire 10.000.000.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

 

ALLEGATO

STATUTO DEL MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

 

Articolo 1.

     Il Museo Tridentino di Scienze Naturali ha lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze naturali con le seguenti finalità:

     a) promuovere, coordinare e compiere ricerche naturalistiche, sia per l'incremento della scienza che delle sue applicazioni;

     b) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari, con organi di ricerca e con associazioni scientifiche;

     c) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia naturale, con particolare riguardo a quelli dell'ambiente locale;

     d) pubblicare studi e raccolte di ricerche;

     e) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte [4];

     f) promuovere ed aiutare la propaganda per la protezione della natura e del paesaggio.

 

Articolo 2.

     Il patrimonio del Museo costituito:

     a) dalle collezioni di ostensione, esposte al pubblico;

     b) dalle collezioni scientifiche riservate agli studiosi;

     c) dalle apparecchiature, dalle suppellettili e dalla biblioteca attualmente esistente presso il Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina in Trento e sezioni staccata già di proprietà del Comune di Trento e successivamente acquisite attraverso donazioni e contributi di enti o di privati.

 

Articolo 3.

     Sono organi del Museo:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Comitato scientifico;

     c) il Direttore;

     d) i Revisori dei Conti.

 

Articolo 4.

     Il Consiglio di amministrazione composto da:

     a) un rappresentante della Giunta provinciale, con funzioni di Presidente;

     b) un rappresentante della Società di Scienze Naturali del Trentino- Alto Adige;

     c) un rappresentante del Comitato scientifico;

     d) un rappresentante del Comune di Trento;

     e) il Direttore del Museo che svolge anche le funzioni di Segretario.

     Possono essere chiamati a far parte del Consiglio i rappresentanti di enti o di società od i privati che contribuiscono con beni o somme rilevanti alla vita del Museo.

 

Articolo 5.

     I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati i e possono essere riconfermati.

     Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.

 

Articolo 6.

     Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

     a) esaminare e approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo sentito il parere del Comitato scientifico;

     b) approvare il regolamento per l'assunzione, il trattamento economico, lo stato giuridico e l'organico del personale del Museo;

     c) assumere e licenziare il personale;

     d) nominare il Comitato scientifico;

     e) costituire le sezioni su proposta del Comitato scientifico;

     f) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'ente, con possibilità di delegare l'attuazione di determinate deliberazioni al Direttore;

     g) formulare eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre alla Giunta provinciale.

 

Articolo 7.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del Presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

     Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti.

     Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

 

Articolo 8.

     II Comitato scientifico composto dai seguenti membri:

     a) da due a quattro professori universitari, titolari di cattedre di discipline naturalistiche, possibilmente di università diverse, cultori di scienze biologiche e abiologiche;

     b) il rappresentante della Società di Scienze Naturali del Trentino- Alto Adige, facente parte del Consiglio di amministrazione;

     c) i Capisezione;

     d) due rappresentanti dei Conservatori onorari;

     e) il Direttore del Museo, che assume anche le funzioni di Segretario.

     Possono essere chiamati a far parte del Comitato i rappresentanti di Società scientifiche che collaborano con il Museo.

     Il Comitato dura in carica cinque anni.

 

Articolo 9.

     Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti:

     a) approvare il regolamento interno per il funzionamento del Museo;

     b) dare le direttive generali sull'attività scientifica del Museo.

     c) coordinare ed approvare i programmi delle Sezioni;

     d) vigilare sull'attuazione dei programmi scientifici.

 

Articolo 10.

     L'attività di ricerca e di studio del Museo può essere suddivisa in Sezioni.

     Ad ogni singola Sezione è preposto un Caposezione, nominato dal Comitato scientifico, possibilmente scelto tra professori, liberi docenti e assistenti universitari o tra cultori e studiosi.

     Il Caposezione ha il compito di predisporre il programma delle attività per il settore di sua competenza e sovraintendere all'attuazione, dal punto di vista scientifico, del programma stesso.

     Ove il Comitato scientifico ravvisi l'opportunità, la Sezione può essere diretta da una Commissione.

     Il Caposezione fungerà da Presidente della Commissione di Sezione.

     I Capisezione durano in carica per la durata del Comitato scientifico.

 

Articolo 11.

     Il Direttore è capo del personale.

     Ha la direzione generale del Museo.

     Esegue le deliberazioni dei Consiglio di amministrazione.

     Provvede alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori.

     Dà disposizioni per il collocamento del materiale.

     Cura i rapporti del Museo con Istituti, enti e studiosi italiani e stranieri.

     Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del Museo.

     Acquista i libri e le pubblicazioni, autorizzandone il prestito.

     Attua i programmi approvati dal Comitato scientifico.

     Prepara l'annuale relazione sull'attività del Museo e il bilancio preventivo e il consuntivo.

 

Articolo 12.

     Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta provinciale.

     Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

     I Revisori dei Conti riferiscono alla Giunta provinciale.

 

Articolo 13.

     I Conservatori onorari vengono proclamati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato scientifico, fra i cultori di scienze naturali che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'illustrazione dell'ambiente locale.

     Gli ispettori onorari sono scelti dal Consiglio scientifico fra i cultori di scienze naturali ed hanno il compito di segnalare qualsiasi evento o fenomeno di carattere scientifico che si verificasse nella zona a loro attribuita.

 

Articolo 14.

     L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio preventivo deve venir sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno.

 

Articolo 15.

     In caso di scioglimento dell'Ente, il materiale e le collezioni esistenti passeranno in proprietà del Comune di Trento, che sarà impegnato alla loro conservazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo inserito dall'art. 33 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[3] Norma finanziaria.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.P. 12 settembre 1983, n. 31.