Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 15/12/1980 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. 1. La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in applicazione della legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, e successive modificazioni, è elevata [...] |
Art. 2. 1. Al personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste, trasferito dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 111 del D.P.R. [...] |
Art. 3. [1] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 2.1.55 - Legge Provinciale 15 dicembre 1980, n. 35.
Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale.
(B.U. 17 dicembre 1980, n. 63 - straord.).
1. La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in applicazione della
1. Al personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste, trasferito dalla Regione Trentino - Alto Adige alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 111 del
2. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del restante personale della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste dalla data della nomina o dell'inquadramento in ruolo.
3. Per il personale contemplato dal primo comma, ai fini della rideterminazione del nuovo stipendio spettante dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali in relazione a quanto disposto dal medesimo primo comma e in deroga alle vigenti norme provinciali in materia, nel computo del trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza non si considera l'indennità di istituto.
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi, anche cumulativi, affinché siano risarciti, alle condizioni ed entro i limiti fissati nelle relative pozze, i danni subiti dal personale dipendente della Provincia inviato in missione e autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della
2. L'ammontare del premio è stabilito entro l'importo di lire 70.000 annue per singolo automezzo. Tale importo potrà essere rivalutato annualmente, dopo il primo anno di copertura assicurativa, entro i limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, avvenuta tra il mese antecedente la rivalutazione ed il mese di entrata in vigore del presente articolo.
3. Il contratto assicurativo per il risarcimento dei danni derivanti da guasti accidentali agli automezzi dei dipendenti della Provincia, in corso all'entrata in vigore del presente articolo, continua fino alla sua scadenza, salvo disdetta della Provincia o della compagnia assicuratrice, e può essere rinegoziato per adeguarlo alle condizioni stabilite ai commi precedenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai membri della Giunta provinciale nel caso di uso del proprio automezzo per viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio ai sensi degli articoli 3 e 4 della
5. La Giunta provinciale stipula polizze assicurative per il personale addetto alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione o esecuzione di lavori pubblici contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché contro qualsiasi rischio connesso alle predette mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
6. Nei casi in cui la copertura assicurativa stipulata ai sensi del quinto comma non intervenga nei termini utili a causa di contestazione tra la Provincia e l'impresa assicuratrice, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare a favore dei propri dipendenti, secondo le modalità e condizioni stabilite con propria deliberazione, la somma dovuta a terzi, fatto salvo l'obbligo di rivalsa, per quanto non rimborsato dall'impresa assicuratrice alla Provincia, nei confronti dei responsabili.
7. La Giunta provinciale può assicurare i propri componenti, i dirigenti e i direttori preposti alle strutture organizzative provinciali, ovvero i loro sostituti nei casi di effettiva sostituzione, nonché i soggetti ai quali siano conferiti gli incarichi speciali di cui agli articoli 27 e 32 della
[(Omissis) [7].
19. Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di cui al primo comma dell'articolo 18 della
Artt. 7. - 8.
(Omissis) [8].
[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[2] Articolo modificativo dell'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 6 della
[5] Comma così modificato dall’art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[7] I commi che si omettono modificano l'allegato 1 della
[8] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.