Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 09/08/1995 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 95.1.99 - D.L. 9 agosto 1995, n. 345 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi
(G.U. 19 agosto 1995, n. 193)
Art. 1. Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi
1. All'articolo 3 del
a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto";
b) nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:
"2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.".
2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del
2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del
2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
1-bis. All'articolo 20, comma 3, della
2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del
3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della
4. Nell'art. 20, comma 2, della
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del
4-ter. Il comma 2 dell'articolo 8 del
“2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-bis del
4-quater. Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui all'articolo 17 della
Art. 2. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dall'art. 9 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.