§ 98.1.26655 - Legge 30 gennaio 1991, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/01/1991
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi [...]


§ 98.1.26655 - Legge 30 gennaio 1991, n. 31. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

(G.U. 1 febbraio 1991, n. 27)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367

     All'art. 2, al comma 2, dopo le parole: "per ettaro" sono inserite le seguenti: "e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda,".

     All'art. 3, al comma 1, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono" e le parole: "per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti" sono soppresse.

     All'art. 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "o dell'agricoltore" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dell'agricoltore".

     Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire".

     All'art. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'art. 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso art. 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive".

     All'art. 6, al comma 1, le parole: "non inferiore al 50 per cento della media" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 45 per cento della media".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.