Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/01/1991 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi [...] |
§ 98.1.26655 - Legge 30 gennaio 1991, n. 31. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.
(G.U. 1 febbraio 1991, n. 27)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 2, al comma 2, dopo le parole: "per ettaro" sono inserite le seguenti: "e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda,".
All'art. 3, al comma 1, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono" e le parole: "per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti" sono soppresse.
All'art. 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "o dell'agricoltore" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dell'agricoltore".
Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal
All'art. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'art. 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso art. 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive".
All'art. 6, al comma 1, le parole: "non inferiore al 50 per cento della media" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 45 per cento della media".
[1] Abrogata dall'art. 24 del