Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 04/08/1987 |
Numero: | 325 |
Sommario |
Art. 1. Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale. |
Art. 2. Disposizione relativa agli agenti ausiliari. |
Art. 3. Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia. |
Art. 4. Dimissioni dai corsi. |
Art. 5. Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia. |
Art. 6. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia. |
Art. 7. Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia. |
Art. 8. Disciplina dei cicli di formazione in corso. |
Art. 9. Corsi di formazione e di aggiornamento. |
Art. 10. Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare. |
Art. 11. Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco. |
Art. 12. Commissioni esaminatrici. |
Art. 13. Indennità mensile pensionabile. |
Art. 14. Sostituzione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850. |
Art. 15. Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto. |
Art. 16. Riassunzione in servizio. |
Art. 17. Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco. |
Art. 18. Trasferimento del coniuge. |
Art. 19. Disposizioni transitorie. |
Art. 20. Disposizioni finanziarie. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
§ 46.9.136 - D.L. 4 agosto 1987, n. 325 [1].
Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 4 agosto 1987, n. 180)
Capo I
DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO
Art. 1. Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale.
1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 10, secondo capoverso, della
2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.
Art. 2. Disposizione relativa agli agenti ausiliari.
1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'art. 47 della
Art. 3. Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia.
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.
2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.
3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.
4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.
5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.
Art. 4. Dimissioni dai corsi.
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;
b) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri [3].
2. Gli allievi e gli agenti di polizia ausiliaria inquadrati nei gruppi sportivi fiamme oro e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione [4].
Art. 5. Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia.
1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'art. 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.
2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'art. 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.
4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.
5. La durata del corso di cui all'art. 10, secondo capoverso, della
Art. 6. Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia.
1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.
2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.
5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.
6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.
Art. 7. Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia.
1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia dello Stato.
Art. 8. Disciplina dei cicli di formazione in corso.
1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.
2. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della
3. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.
4. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Art. 9. Corsi di formazione e di aggiornamento.
1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i vincitori del concorso di cui all'art 9 del
2. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.
4. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 59 della
6. Entro due anni dalla conclusione del corso di cui al comma 1, i medici della Polizia di Stato devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di due mesi.
Art. 10. Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare.
1. La disciplina contemplata nella
2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 5, della
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato", e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 11. Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco. [6]
[1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità del ruolo della carriera dei vigili del fuoco.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 12 agosto 1983.
3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della
Art. 12. Commissioni esaminatrici.
1. Nei concorsi per l'accesso a posti nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, può essere integrata da due componenti anche estranei all'amministrazione.
2. Per i concorsi per la prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice deve rivestire una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti nella carriera dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2 della
4. Per le funzioni di segretario si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986.
5. Le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvengono in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 della
Art. 13. Indennità mensile pensionabile. [7]
[1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennità mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura della indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo.
2. L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo.
3. A decorrere dal 1° luglio 1986 è soppressa l'indennità di rischio di cui all'art. 38 della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede: quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifica alla
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.]
Art. 14. Sostituzione dell'art. 11 della
[1. L'art. 11 della
Art. 15. Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto. [9]
[1. La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto.
2. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'art. 14 del
Art. 16. Riassunzione in servizio. [10]
[1. In conformità all'art. 11 della
2. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'età di cinquantasette anni.
3. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.]
Art. 17. Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco. [11]
[1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.
2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della
Art. 18. Trasferimento del coniuge.
1. Le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 sono estese anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 19. Disposizioni transitorie. [12]
[1. Sino a quando non verrà data attuazione alla
Art. 20. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'art. 11, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 21. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1999, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, dall'art. 3 del
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1998, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità fisica.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1998, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità fisica.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 35 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 35 del