Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1988 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Il D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e [...] |
§ 98.1.26469 - Legge 13 marzo 1988, n. 68.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
(G.U. 14 marzo 1988, n. 61)
Il
All'art. 1, al comma 3, le parole: "30 giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1989".
All'art. 2, al comma 1, le parole da: "oltre a quelle prescritte" fino a: "necessari alle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato"; e le parole da: "L'atto di disponibilità" fino a: "come sopra determinato" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della
"Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della
All'art. 4:
al comma 1, dopo le parole: "tale certificazione non è necessaria", sono aggiunte le seguenti: "se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco";
al comma 3, al capoverso, dopo le parole: "sono determinati", sono aggiunte le seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "un progetto di", è aggiunta la seguente: "completo"; e dopo le parole: "un professionista abilitato", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi della
al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: "il deposito del progetto di", è aggiunta la seguente: "completo";
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti";
al comma 6, dopo le parole: "necessaria all'accatastamento", sono aggiunte le seguenti: "Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".
All'art. 6, al comma 1, dopo le parole: "
L'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della
2. All'art. 32, primo comma, della
Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Il primo comma dell'art. 43 della
L'art. 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonchè le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'art. 29 della
2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'art. 1 della
3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.