§ 98.1.28739 - D.L. 28 settembre 1994, n. 553 .
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato


Settore:Normativa nazionale
Data:28/09/1994
Numero:553


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28739 - D.L. 28 settembre 1994, n. 553 [1].

Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato

(G.U. 28 settembre 1994, n. 227)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

     2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

     3. È fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di revocarla.

     4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'art. 7, commi sesto e settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al D.L. 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 13, comma 9, L. 23 dicembre 1994, n. 724, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.