§ 77.6.169 - D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 .
Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:22/12/1990
Numero:409


Sommario
Art. 1.  Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonché delle pensioni gestite dall'ENPALS.
Art. 2.  Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989.
Art. 2 bis.  Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale.
Art. 3.  Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.  Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 5.  Copertura finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 77.6.169 - D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 [1].

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303).

 

     Art. 1. Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonché delle pensioni gestite dall'ENPALS. [2]

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo [3] .

     2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982 [4] .

     2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1° maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988 [5] .

     3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza [6] .

     4. Per le pensioni e i supplementi riliquidati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma [7] .

     5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

     6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

     7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

     8. E' fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

     9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare [8].

     9-bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:

     a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

     b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 [9] .

     9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1993 e per intero dal 1° gennaio 1994 [10].

     9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico [11].

     9-quinquies. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione [12].

     9-sexies. In deroga a quanto previsto dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dal 1° gennaio 1990 [13].

     10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva allo loro attribuzione [14].

     10-bis. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-sexies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 [15].

     10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000 [16].

 

          Art. 2. Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1991 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare [17].

 

          Art. 2 bis. Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale. [18]

     1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:

     a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;

     b) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;

     c) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;

     d) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.

     2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato''.

     3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

     4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

     5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

     6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

 

          Art. 3. Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato. [19]

     1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3.

     2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal 1° luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

     3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1° gennaio 1994.

     4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto della stessa data del 1° luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1993 [20].

     5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

     7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

 

          Art. 4. Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

     1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1986, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:

     a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

     f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo [21].

     2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali:

     a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

     f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo [22].

     3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976, e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

     4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella misura del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1° gennaio 1983, al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985 [23].

     5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal presente articolo [24].

     5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori al 1° maggio 1986 che beneficiano della riliquidazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 [25].

     6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili [26].

     7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

     8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento “Interventi vari in favore della giustizia" [27].

 

          Art. 5. Copertura finanziaria. [28]

     1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'art. 4, è valutato in lire 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato''. All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

     3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento in pari misura delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

     4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A

     Coefficienti di rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione all'anno di decorrenza

Anno di decorrenza

Coefficiente

del trattamento pensionistico

di rivalutazione

1965 ed anteriori

17,8264

1966

17,1875

1967

16,4634

1968

15,9735

1969

15,0151

1970

12,8640

1971

11,6713

1972

10,1166

1973

9,2646

1974

6,8154

1975

6,3894

1976

5,4310

1977

4,7921

1978

4,2596

1979

3,4077

1980

2,6623

1981

2,1298

1982

1,7038

1983

1,5973

1984

1,3844

1985

1,2779

1986

1,1714

1987

1,1181

1988

1,0649

 

     Tabella B (prevista dall'art. 3, comma 1) [29]

DECORRENZA

Personale non dirigente Stato ed università

Personale scuola docente e non docente

Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti

Personale non dirigente ente Ferrovie dello Stato

Personale non dirigente aziende autonome

fino al 1972

18

18

18

18

18

1973

18

18

18

18

18

1974

18

18

18

18

18

1975

18

18

18

18

18

1976

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1977

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1978

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1979

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1980

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1981

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1982

12

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1983

9

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1984

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1985

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1986

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6

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1987

6

6

6

6

6

     Per le pensioni di cui al comma 2 dell'art. 3, le percentuali si applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre 1989 maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1991, n. 59.

[2] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[17] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[19] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[20] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[21] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[22] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[23] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[24] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[26] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[27] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[28] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[29] Tabella così sostituita dalla legge di conversione.