Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/06/1995 |
Numero: | 232 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di collocamento) |
Art. 3. (Norme in materia di finanziamento dei patronati) |
Art. 4. (Misure di carattere previdenziale e contributivo) |
Art. 5. (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito) |
Art. 7. (Tirocini formativi e di orientamento) |
Art. 8. (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale) |
Art. 9. (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno) |
Art. 10. (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione) |
Art. 11. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa) |
Art. 12. (Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49) |
Art. 13. (Piccola società cooperativa) |
Art. 14. (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis) |
Art. 15. (Disposizioni finali) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28885 - D.L. 14 giugno 1995, n. 232 [1].
Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
(G.U. 14 giugno 1995, n. 137)
Art. 1. (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al comma 11 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
a) per gli enti locali, spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la Commissione centrale per l'impiego provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del
3. All'articolo 14 del
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del
5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1, del
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 5 anche per i periodi di effettiva frequenza, successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori, nei trenta giorni successivi al termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che, sommato a quello del corso di formazione, non può superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5, non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 luglio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 1995.
11. I lavoratori di cui al comma 5 vengono avviati ai lavori socialmente utili con priorità fino al 31 luglio 1995. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche quelli delle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della
14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995, a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del
15. Le somme di cui al comma 14, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2. (Disposizioni in materia di collocamento)
1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono procedere direttamente a tutte le assunzioni, salvo che per quelle relative ai lavoratori extracomunitari ed ai lavoratori italiani destinati ad operare nei Paesi extracomunitari.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Per il periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il predetto termine è di dieci giorni.
3. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, in attuazione della
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
7. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, nel settore dell'agricoltura le aziende provvedono all'assunzione per il tramite di un libro matricola semplificato, comprendente sezioni asportabili, a lettura ottica, predisposte per la consegna al lavoratore e per la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego previste dai commi precedenti, nonché per la comunicazione all'INPS. Il predetto libro matricola costituisce la sezione matricola del registro di impresa previsto dall'articolo 2 del
8. All'atto della vidimazione del libro di cui al comma 7 i datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di denuncia aziendale e di fabbisogno di manodopera, rispettivamente previsti dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo e dall'articolo 11, comma 4, del
9. La mancata tempestiva registrazione nel libro matricola e la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Se l'inosservanza si riferisce a più di tre lavoratori nel corso dell'anno solare non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
10. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della
11. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in attività di lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della
12. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della
14. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità.
15. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, anche con il supporto delle agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ed enti bilaterali, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 7.
16. I lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della
17. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 16 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi.
18. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della
19. Con riferimento all'articolo 23 della
20. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
21. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 9 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del
22. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
23. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsrign (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento fa pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.
Art. 4. (Misure di carattere previdenziale e contributivo)
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla
a) con decorrenza 1° gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della
b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e 3 miliardi per l'anno 1995.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, nonché, quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del
9. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della
10. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali è consentita la rimodulazione dei programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali di cui all'articolo 2-bis del
11. L'articolo 3 del
12. All'articolo 5 del
"9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.".
13. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter, del
a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi 9-bis e 9-ter.
Art. 5. (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del
4. L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che il sussidio ivi previsto non è dovuto per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 6. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito)
1. All'articolo 5 del
a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della
9. L'articolo 5 del
10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della
12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del
14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h), della
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995 rimane stabilita al 30 per cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della
18. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della
21. L'articolo 5, comma 8, del
22. Gli immobili, le attrezzature, gli impianti, i macchinari siti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del
23. Fatto salvo quanto previsto dal comma 19, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi, si provvede: quanto a lire 253 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della
Art. 7. (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da:
a) università;
b) provveditorati agli studi;
c) istituzioni scolastiche pubbliche;
d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) comunità terapeutiche e cooperative sociali.
3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della
6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:
a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;
b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);
c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;
d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'Università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.
7. I limiti temporali di cui al comma 6 non si applicano nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap.
8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:
a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;
b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;
c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.
9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.
10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del
11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocini previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 8. (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)
1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del
5. I contratti per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del
Art. 9. (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della
Art. 10. (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione)
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del
"3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.".
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del
"7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.".
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).
Art. 11. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)
1. Sulla base delle direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per esigenze di riorganizzazione aziendale.
2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse che, in attuazione di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1, viene corrisposto, per ciascuno di essi e con le modalità previste dalle convenzioni, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione versata agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995.
3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 12. (Modifiche alla
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della
2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della
3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della
4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 9 e 11, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della
Art. 13. (Piccola società cooperativa)
1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.
Art. 14. (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis)
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 30 giugno 1996. La Carbosulcis S.p.a. cessa dalle funzioni di gestione e mantiene l'affidamento delle miniere quale custode, sulla base delle attuali modalità operative, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. Alle esigenze finanziarie per l'attuazione del comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede:
a) con le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della
b) con una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
Art. 15. (Disposizioni finali)
1. Al
all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi;
all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995";
all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse.
All'articolo 3, comma 3, del
La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del
2. All'articolo 5 del
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è rinviata al 31 dicembre 1995.
6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.
7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del
8. All'articolo 9, comma 3, del
9. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
10. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito, a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della
11. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 giugno 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,
[2] Comma così modificato dall'art. 27 del
[3] Comma così modificato dall'art. 27 del
[4] Comma così modificato dall'art. 27 del
[5] Per effetto dell'art. 25 del
[6] Comma così modificato dall'art. 27 del