§ 98.1.28885 - D.L. 14 giugno 1995, n. 232 .
Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/06/1995
Numero:232


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di collocamento)
Art. 3.  (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
Art. 4.  (Misure di carattere previdenziale e contributivo)
Art. 5.  (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito)
Art. 7.  (Tirocini formativi e di orientamento)
Art. 8.  (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)
Art. 9.  (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)
Art. 10.  (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione)
Art. 11.  (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)
Art. 12.  (Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
Art. 13.  (Piccola società cooperativa)
Art. 14.  (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis)
Art. 15.  (Disposizioni finali)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28885 - D.L. 14 giugno 1995, n. 232 [1].

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

(G.U. 14 giugno 1995, n. 137)

 

     Art. 1. (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)

     1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al comma 11 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili per i lavoratori aventi la priorità di cui al precedente periodo:

     a) per gli enti locali, spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

     b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

     c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la Commissione centrale per l'impiego provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato;

     e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

     f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo [2] .

     3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante." e il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio pari a lire 7.500 orarie, per un massimo di ottanta ore mensili.".

     4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori [3] .

     5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994 - 31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati prima del 31 luglio 1995, ai quali vengano avviati entro il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma [4] .

     6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

     a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

     b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).

     7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 5 anche per i periodi di effettiva frequenza, successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori, nei trenta giorni successivi al termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che, sommato a quello del corso di formazione, non può superare dodici mesi.

     8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5, non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il procedimento e la concessione del sussidio predetti sono riconosciuti per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

     9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3 il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

     10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 luglio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 1995.

     11. I lavoratori di cui al comma 5 vengono avviati ai lavori socialmente utili con priorità fino al 31 luglio 1995. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche quelli delle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, comunque usciti dalle liste di mobilità successivamente al 31 dicembre 1994, i quali, per tale periodo, sono iscritti nella lista di mobilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

     13. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

     14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede:

     a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995, a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo comma 5-ter del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

     15. Le somme di cui al comma 14, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 2. (Disposizioni in materia di collocamento)

     1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono procedere direttamente a tutte le assunzioni, salvo che per quelle relative ai lavoratori extracomunitari ed ai lavoratori italiani destinati ad operare nei Paesi extracomunitari.

     2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Per il periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il predetto termine è di dieci giorni.

     3. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, in attuazione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991, gli ulteriori elementi che devono essere contenuti nella predetta dichiarazione.

     4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

     5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

     6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di queste ultime può altresì esercitare la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della predetta legge.

     7. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, nel settore dell'agricoltura le aziende provvedono all'assunzione per il tramite di un libro matricola semplificato, comprendente sezioni asportabili, a lettura ottica, predisposte per la consegna al lavoratore e per la comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego previste dai commi precedenti, nonché per la comunicazione all'INPS. Il predetto libro matricola costituisce la sezione matricola del registro di impresa previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene fissato un modello del libro matricola e vengono disciplinate le modalità di accertamento delle giornate di lavoro effettivamente svolte. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993. Le modalità di assunzione previste nel presente comma vanno osservate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.

     8. All'atto della vidimazione del libro di cui al comma 7 i datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di denuncia aziendale e di fabbisogno di manodopera, rispettivamente previsti dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo e dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come modificato dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo.

     9. La mancata tempestiva registrazione nel libro matricola e la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Se l'inosservanza si riferisce a più di tre lavoratori nel corso dell'anno solare non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini dell'accertamento dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 5, la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire il libro matricola sul luogo di lavoro o della sua copia qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

     10. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto di tutte le assunzioni previste dal comma 1 del predetto articolo ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

     11. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in attività di lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per cento.

     12. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 9. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

     13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, nonché assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

     14. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità.

     15. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, anche con il supporto delle agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ed enti bilaterali, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 7.

     16. I lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle richieste di avviamento presentate trenta giorni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     17. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 16 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi.

     18. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.

     19. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

     20. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.".

     21. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 9 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     22. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.

     23. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)

     1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

     2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

     a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

     b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

     c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsrign (SBR).

     3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento fa pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

     4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

     5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

 

          Art. 4. (Misure di carattere previdenziale e contributivo)

     1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

     a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

     1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

     2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

     3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

     4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

     b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e 3 miliardi per l'anno 1995.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno 5 anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

     4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

     5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

     6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

     7. All'onere di cui al comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, nonché, quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e all'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

     9. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995 [5] . Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9, lettera b), e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

     10. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali è consentita la rimodulazione dei programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS dalle parti interessate entro il 30 settembre 1995.

     11. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

     12. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     "9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

     9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.".

     13. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede:

     a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi 9-bis e 9-ter.

 

          Art. 5. (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)

     1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

     2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

     3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

     4. L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che il sussidio ivi previsto non è dovuto per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

     5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

     6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

     7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

     8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

     a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

     b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

     c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

     d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

     9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 6. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito)

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";

     b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";

     c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";

     d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".

     2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

     3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

     4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

     5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

     6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

     7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

     8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività.

     9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

     10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

     11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

     12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

     13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per l'individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

     15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

     16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995 rimane stabilita al 30 per cento.

     17. E' differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     18. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

     19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.

     20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a 15 unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.".

     21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, siano state stipulate intese di programma tra Governo o regioni e parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla predetta applicazione provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di concessione di cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio delle unità produttive ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali sia stata stipulata, prima del 30 giugno 1995, un'intesa di programma sulla reindustrializzazione tra Governo o regioni e parti sociali, può essere concessa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per unità produttive diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma, una proroga dei programmi di integrazione salariale straordinaria in scadenza entro il 31 dicembre 1995, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, anche in deroga all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente i nominativi dei lavoratori sospesi, anche a rotazione, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. L'erogazione del trattamento è subordinata all'impegno dei predetti lavoratori in attività di lavoro socialmente utile, anche finalizzato alla reindustrializzazione, organizzate anche in deroga all'articolo 1. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tali finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 [6] .

     22. Gli immobili, le attrezzature, gli impianti, i macchinari siti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 realizzati con contributi statali e successivamente dismessi per cessazione di attività, possono essere conferiti a titolo gratuito in proprietà ad enti locali, enti pubblici, aree di sviluppo industriale (ASI), società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, con assoggettamento a tributo a tassa fissa.

     23. Fatto salvo quanto previsto dal comma 19, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi, si provvede: quanto a lire 253 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 330 miliardi, mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale.

 

          Art. 7. (Tirocini formativi e di orientamento)

     1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da:

     a) università;

     b) provveditorati agli studi;

     c) istituzioni scolastiche pubbliche;

     d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) comunità terapeutiche e cooperative sociali.

     3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

     4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

     5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle leggi regionali. Qualora la legislazione regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

     6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

     a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

     b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

     c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;

     d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'Università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

     7. I limiti temporali di cui al comma 6 non si applicano nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap.

     8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

     a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

     b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

     c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

     d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

     9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

     10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

     11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocini previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4.

 

          Art. 8. (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)

     1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

     2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".

     3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

     4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

     5. I contratti per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservato alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

 

          Art. 9. (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)

     1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

     2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

     3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

     a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

     b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

     c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

     d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

     5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

     7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

          Art. 10. (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione)

     1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

     "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.".

     2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

     "7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.".

     3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

 

          Art. 11. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)

     1. Sulla base delle direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per esigenze di riorganizzazione aziendale.

     2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse che, in attuazione di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1, viene corrisposto, per ciascuno di essi e con le modalità previste dalle convenzioni, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione versata agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995.

     3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 12. (Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)

     1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "appartenenti al settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "escluse quelle di consumo ed abitazione".

     2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse.

     3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali.

     5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 9 e 11, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

 

          Art. 13. (Piccola società cooperativa)

     1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

     2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

     3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

     4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

     5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

     6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

     7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

     8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

 

          Art. 14. (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis)

     1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 30 giugno 1996. La Carbosulcis S.p.a. cessa dalle funzioni di gestione e mantiene l'affidamento delle miniere quale custode, sulla base delle attuali modalità operative, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2.

     2. Alle esigenze finanziarie per l'attuazione del comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede:

     a) con le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

     b) con una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

     4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

 

          Art. 15. (Disposizioni finali)

     1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche:

     all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi;

     all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995";

     all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse.

     All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.".

     La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995." e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.".

     3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

     4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

     5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è rinviata al 31 dicembre 1995.

     6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

     7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "ha effetto dal 1° gennaio 1994." da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole: "ha effetto dal 1° febbraio 1995.", sono ulteriormente sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1° gennaio 1996." e al comma 1, lettera d), dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo le parole: "in materia previdenziale" sono aggiunte le seguenti: ", collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.".

     8. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

     9. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo la parola: "prevedono" sono inserite le seguenti: "con priorità per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree di cui al comma 1" e la parola: "decrescente" è sostituita dalla seguente: "crescente".

     10. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito, a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

     11. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 16. (Entrata in vigore)

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 giugno 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.

[3]  Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.

[4]  Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.

[5]  Per effetto dell'art. 25 del D.L. 23 giugno 1995, n.244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, il termine del 31 maggio 1995 è differito al 30 novembre 1995 e fino a tale termine sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

[6]  Comma così modificato dall'art. 27 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.