Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 21/09/1987 |
Numero: | 387 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa |
Art. 2. 1. L'indennità prevista all'art. 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore [...] |
Art. 3. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. 1. All'art. 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 5. 1. All'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente (Omissis) |
Art. 5 bis. [24] |
Art. 5 ter. [25] |
Art. 6. 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° [...] |
Art. 6 bis. [29] |
Art. 7. 1. Nell'art. 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "assunto ai sensi del successivo art. 47" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) |
Art. 8. 1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto [...] |
Art. 9. [34] |
Art. 10. 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del personale della Polizia di Stato possono essere presiedute anche da un prefetto o da un dirigente generale di [...] |
Art. 11. 1. Le funzioni di segretario delle commissioni incaricate di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso a tutti i ruoli del [...] |
Art. 11 bis. [38] |
Art. 11 ter. [39] |
Art. 11 quater. [40] |
Art. 12. 1. All'onere di lire 765,3 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto degli oneri di cui al comma 2-ter nonché delle somme dovute a titolo di anzianità [...] |
Art. 12 bis. [46] |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 46.9.137 - D.L. 21 settembre 1987, n. 387 [1] .
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
(G.U. 21 settembre 1987, n. 220)
1. E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa [2] :
a) all'applicazione del
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.
1. L'indennità prevista all'art. 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della
2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al
3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'art. 43 della
4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'art. 2 della
5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:
ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti........................n. 2 scatti
agente scelto..................n. 1 scatto.
6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.
7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione [3] .
8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'art. 44, comma 1, della
9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'art. 138, primo comma, della
10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1° novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal
ispettore capo n. 4 scatti
ispettore principale n. 5 scatti
ispettore n. 3 scatti
sovrintendente capo n. 4 scatti.
11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1° novembre 1986, previo assorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonché degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbiti nel caso di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore [4] .
12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della
15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
16 bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva [5] .
16 ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'art. 3 del
16 quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti [7] .
16 quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato [8] .
17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
primo dirigente L. 700.000
dirigente superiore L. 900.000
dirigente generale L. 1.100.000.
18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della
19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.
20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
21. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della
22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla
22 bis. [9].
1. L'art. 9 del
2. L'art. 12 del
3. L'art. 13 del
4. L'art. 15 del
5. La tabella A allegata alla
6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della
7. L'art. 11 del
8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del
9. La tabella I allegata alla
10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.
11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.
12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari [10] .
13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.
14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.
15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della
16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'art. 13 del
17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.
18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.
18 bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della
18 ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla
18 quater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco [13] .
18 quinquies. La
18 sexies. A decorrere dal 1° luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22 [15] .
19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'art. 1 della
20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del
21. L'art. 2 della
22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'art. 2 della
23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 55 della
23 bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla
24. [18].
1. All'art. 52, primo comma, n. 2), della
2. All'art. 47, primo comma, lettera b), della
3. All'art. 55, primo comma, n. 5), della
4. Il secondo comma dell'art. 52 della
5. Il secondo comma dell'art. 55 della
6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili [19].
1. All'art. 14 della
2. L'art. 34 della
3. All'art. 88 della
4. Nell'art. 92, secondo comma, della
5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'art. 100 della
6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del
8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione [23] .
9. Le disposizioni dell'art. 16 della
1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso.
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della
2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'art. 16 della
|
19 anni |
29 anni |
Sottotenenti s.p.e. ........ |
L. 1.500.000 |
L. 2.200.000 |
Vice commissario ........ |
L. 1.500.000 |
L. 2.000.000 |
Commissario................ |
L. 1.500.000 |
L. 2.000.000 |
Commissario capo....... |
L. 2.000.000 |
L. 3.600.000 |
Vice questore aggiunto.. |
L. 2.400.000 |
L. 3.600.000 [28] |
4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della
5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 [31] .
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 [32] .
3 bis. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 44 della
5. Al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con
1. Nell'art. 44 della
1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.
1. Le disposizioni dell'art. 7 della
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti [37].
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'art. 16 della
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del personale della Polizia di Stato possono essere presiedute anche da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza.
2. Nelle commissioni esaminatrici e nelle eventuali sottocommissioni possono essere nominati anche funzionari collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del bando di concorso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Le funzioni di segretario delle commissioni incaricate di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso a tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato, possono essere svolte anche da un impiegato dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a responsabile di unità organica amministrativa od equiparata.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. All'art. 5, terzo comma, della
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanzia al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il
2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la
1. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva [41].
2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.
1. All'onere di lire 765,3 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto degli oneri di cui al comma 2-ter nonché delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 362,5 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 105 miliardi; "Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno" per lire 25 miliardi; "Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna" per lire 16 miliardi; "Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza" per lire 14 miliardi; "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario" per lire 15 miliardi; "Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore" per lire 20 miliardi; "Fondo sociale per l'emigrazione" per lire 6 miliardi; "Promozione della politica culturale all'estero e revisione della
2. All'onere di lire 663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 per il 1989, derivante dall'applicazione del presente decreto, al netto degli oneri di cui al comma 2-ter, nonché delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: "Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 105 miliardi; "Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno" per lire 25 miliardi; "Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna" per lire 20 miliardi; "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 90,1 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace" per lire 3,9 miliardi; "Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri" per lire 6 miliardi; "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo" per lire 12 miliardi; "Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla
2 bis. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei capitoli richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, non può essere incrementata in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in sede di relazione previsionale e programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura [44] .
2 ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 7, e dell'art. 11-bis del presente decreto, valutato in lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura potrà essere incrementata in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica [45] .
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Con decorrenza 1° gennaio 1988, nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonché di quello destinatario della norma di cui all'art. 2 della
2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in applicazione dell'art. 19, terzo comma, della
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 63, quarto comma, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Alinea così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 23 della
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione e soppresso dall'art. 2 del
[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[11] Comma inserito dalla legge di conversione.
[12] Comma inserito dalla legge di conversione.
[13] Comma inserito dalla legge di conversione.
[14] Comma inserito dalla legge di conversione.
[15] Comma inserito dalla legge di conversione.
[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[17] Comma inserito dalla legge di conversione.
[18] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[19] Il termine di cui al presente comma è stato differito di un anno dall' art. 3 del
[20] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma così modificato dall'art. 7 del
[23] Comma così modificato dall'art. 5 del
[24] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall' art. 20 del
[25] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[26] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[27] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[28] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[29] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[30] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 21 della
[33] Comma inserito dall'art. 21 della
[34] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[35] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[36] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[37] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[38] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[39] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[40] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[41] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di un triennio dall' art. 3 del
[42] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[43] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[44] Comma inserito dalla legge di conversione.
[45] Comma inserito dalla legge di conversione.
[46] Articolo inserito dalla legge di conversione.