§ 98.1.28770 - D.L. 26 novembre 1994, n. 654 .
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato


Settore:Normativa nazionale
Data:26/11/1994
Numero:654


Sommario
Art. 1.  (Sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato e di anzianità)
Art. 2.  (Disciplina transitoria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28770 - D.L. 26 novembre 1994, n. 654 [1].

Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato

(G.U. 28 novembre 1994, n. 278)

 

 

     Art. 1. (Sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato e di anzianità)

     1. A decorrere dalla data del 28 settembre 1994 e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio l995, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

     2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data del 28 settembre 1994 e con decorrenza dalla medesima data.

     3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di pensionamento, ancorchè accettate dagli enti di appartenenza, ovvero, qualora cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994, di essere riammessi, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

     a) nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché ai lavoratori privi della vista;

     b) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 già cessati dal servizio alla data del 28 settembre 1994, per i quali il termine di decorrenza del trattamento di pensione è stabilito, ai sensi dell'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al 24 dicembre 1994;

     c) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

     d) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

     e) nei casi di pensionamento anticipato previsti specificamente da norme derogatorie, connesse ad esuberi strutturali di manodopera;

     f) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale;

     g) nei casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

     h) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     i) per i lavoratori che possano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza;

     l) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al D.L. 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

          Art. 2. (Disciplina transitoria)

     1. Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 1, comma quarto, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, anche se si sono avvalsi della facoltà di cui al comma terzo del predetto articolo, conseguire il trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 2 con le seguenti decorrenze:

     a) dal 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;

     b) dal 1° gennaio l996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;

     c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni.

     2. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelle in vigore alla data di decorrenza della prestazione.

     3. Per i lavoratori di cui al comma 1 che conseguono il requisito contributivo o di servizio massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Abrogato dall'art. 13 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.