§ 57.7.468 - Legge 21 febbraio 1989, n. 63.
Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/02/1989
Numero:63


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni [...]


§ 57.7.468 - Legge 21 febbraio 1989, n. 63.

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.

(G.U. 28 febbraio 1989, n. 49)

 

     Art. 1. [1]

     1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

     2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

     3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

     4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.

     5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.

 

          Art. 2.

     1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 23 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.