Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 21/02/1989 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni [...] |
§ 57.7.468 - Legge 21 febbraio 1989, n. 63.
Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università.
(G.U. 28 febbraio 1989, n. 49)
1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal
2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.
3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titolo prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.
4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.
5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 88 della
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 85 della
1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'art. 85 della
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'art. 1, comma 9, della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 23 della