§ 98.1.26661 - Legge 27 febbraio 1991, n. 59.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1991
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensioni nei settori privato e pubblico, è [...]


§ 98.1.26661 - Legge 27 febbraio 1991, n. 59.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

(G.U. 1 marzo 1991, n. 51)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensioni nei settori privato e pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409

 

     All'art. 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonchè i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo";

     la rubrica è sostituita dalla seguente:

     "(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonchè delle pensioni gestite dall'ENPALS)";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1° maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza";

     al comma 4, le parole: "Per le pensioni riliquidate" sono sostituite dalle seguenti: "Per le pensioni e i supplementi riliquidati";

     il comma 9 è sostituito dai seguenti:

     "9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

     9-bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:

     a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

     b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

     9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1993 e per intero dal 1° gennaio 1994.

     9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

     9-quinquies. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

     9-sexies. In deroga a quanto previsto dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dal 1° gennaio 1990";

     il comma 10 è sostituito dai seguenti:

     "10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva allo loro attribuzione.

     10-bis. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-sexies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

     10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000".

     All'art. 2, al comma 1, le parole: "1° settembre 1990" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1991".

     Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - (Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:

     a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;

     b) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;

     c) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;

     d) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.

     2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato''.

     3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

     4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

     5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

     6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - (Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato). - 1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3.

     2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal 1° luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

     3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1° gennaio 1994.

     4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto della stessa data del 1° luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1993.

     5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

     7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti".

     All'art. 4:

     i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1986, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:

     a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

     f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo.

     2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali:

     a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

     e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

     f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella misura del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1° gennaio 1983, al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985";

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     "5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992. Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal presente articolo.

     5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori al 1° maggio 1986 che beneficiano della riliquidazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili";

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento “Interventi vari in favore della giustizia".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'art. 4, è valutato in lire 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. “Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato''. All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

     3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento in pari misura delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

     4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     La tabella B allegata è sostituita dalla seguente:

 

     Tabella B (prevista dall'art. 3, comma 1)

Decorrenza

Categorie

 

Personale non dirigente Stato ed Universita'

Personale scuola docente e non docente

Militari Forze armate e Corpi di polizia

Personale non dirigente ente Ferrovie dello Stato

Personale non dirigente aziende autonome

fino al 1972

18

18

18

18

18

fino al 1973

18

18

18

18

18

fino al 1974

18

18

18

18

18

fino al 1975

18

18

18

18

18

fino al 1976

18

18

18

18

18

fino al 1977

18

18

18

18

18

fino al 1978

18

18

18

18

18

fino al 1979

18

18

18

18

12

fino al 1980

12

12

12

12

12

fino al 1981

12

12

12

12

12

fino al 1982

12

12

12

12

9

fino al 1983

9

9

9

9

9

fino al 1984

9

9

9

9

9

fino al 1985

6

6

6

6

6

fino al 1986

6

6

6

6

6

fino al 1987

6

6

6

6

6

     Per le pensioni di cui al comma 2 dell'art. 3, le percentuali si applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre 1989 maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942".