Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/12/1994 |
Numero: | 676 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati |
Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità |
Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie |
Art. 4. Validità delle graduatorie |
Art. 5. Procedure concorsuali |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 98.1.28778 - D.L. 9 dicembre 1994, n. 676 [1].
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
(G.U. 10 dicembre 1994, n. 288)
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno, entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 25 del
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'art. 16 del
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'art. 15, comma 5, del
Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità
1. L'art. 16-bis del
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno, entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'art. 25 del
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, possono dare comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.".
Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
1. Il comma 11 dell'art. 3 della
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.".
2. Fatto salvo il disposto dell'art. 16-bis del
3. Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della
4. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4-bis del
5. Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
Art. 4. Validità delle graduatorie
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della
Art. 5. Procedure concorsuali
1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170,